IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068,
modificati  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1987, n. 556;
  Visto il proprio decreto 8 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1988, come  modificato  dal  decreto  26
aprile  1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio
1991 e dal  decreto  18  febbraio  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 44 del 22 febbraio 1992, con il quale sono istituiti un
mercato telematico dei  titoli  di  Stato  e  garantiti  dallo  Stato
negoziati  a pronti ed un mercato telematico dei contratti uniformi a
termine su titoli di Stato;
  Visto il proprio decreto 4 agosto 1992, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 7 agosto 1992;
  Ritenuta  l'opportunita'  di precisare le modalita' di verifica dei
requisiti necessari per partecipare  alle  negoziazioni  sul  mercato
telematico  dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato e negoziati a
pronti;
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  1,  comma  7,  del  decreto   8   febbraio   e   successive
modificazioni, citato in premessa, e' sostituito dal seguente:
  "7.  Il  venir  meno  dei requisiti indicati nel comma 3, ovvero la
sussistenza di fondate ragioni che facciano presumere il  verificarsi
di  tale  evento,  comporta  la  sospensione dalle negoziazioni e gli
altri effetti  stabiliti  nella  convenzione.  Per  la  verifica  dei
suddetti  requisiti il comitato di gestione ha facolta' di richiedere
ai partecipanti la comunicazione anche periodica di dati  e  notizie,
con le modalita' stabilite nella convenzione stessa".
   Roma, 22 febbraio 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI