IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556; Visto il proprio decreto 8 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1988, come modificato dal decreto 26 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1991 e dal decreto 18 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992, con il quale sono istituiti un mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato negoziati a pronti ed un mercato telematico dei contratti uniformi a termine su titoli di Stato; Visto il proprio decreto 4 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7 agosto 1992; Ritenuta l'opportunita' di precisare le modalita' di verifica dei requisiti necessari per partecipare alle negoziazioni sul mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato e negoziati a pronti; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Decreta: Art. 1. L'art. 1, comma 7, del decreto 8 febbraio e successive modificazioni, citato in premessa, e' sostituito dal seguente: "7. Il venir meno dei requisiti indicati nel comma 3, ovvero la sussistenza di fondate ragioni che facciano presumere il verificarsi di tale evento, comporta la sospensione dalle negoziazioni e gli altri effetti stabiliti nella convenzione. Per la verifica dei suddetti requisiti il comitato di gestione ha facolta' di richiedere ai partecipanti la comunicazione anche periodica di dati e notizie, con le modalita' stabilite nella convenzione stessa". Roma, 22 febbraio 1993 Il Ministro: BARUCCI