L'Ufficio italiano dei cambi ha aggiornato le tabelle delle causali analitiche e dei criteri di raccordo tra queste e le causali aggre- gate (voci). In relazione a quanto previsto dai decreti del Ministero del tesoro in data 7 luglio e 7 agosto 1992, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 10 luglio 1992 e n. 192 del 17 agosto 1992, si rendono noti tali aggiornamenti, contenuti nel documento allegato che riporta dette tabelle in forma integrale. * * * In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono le seguenti precisazioni: 1) ai fini specifici previsti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, per operazioni in contanti devono intendersi esclusivamente quelle che riflettono una movimentazione fisica di banconote. Nei casi sotto indicati, dovranno essere seguite, a far tempo dal 1 giugno 1993, le seguenti modalita' tecniche di registrazione: per le operazioni che, pur contabilizzate per contante, non comportano una movimentazione fisica di banconote, l'attributo A23 (FLAG CONTANTE) deve riportare il valore "0", ferma restando la valorizzazione dell'attributo B15 (IMPORTO "DI CUI CONTANTE"); per le operazioni attraverso le quali si realizza una materiale entrata o uscita di banconote dalle casse dell'intermediario, l'attributo A23 (FLAG CONTANTE) deve essere valorizzato a "1" e il relativo importo va inserito nell'attributo B15; nell'aggregazione dei dati da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 7 agosto 1992, per la determinazione della "SOMMATORIA DI CUI CONTANTE" andra' preso in considerazione l'attributo B15 solo per le registrazioni aventi il flag A23 valorizzato ad "1"; 2) relativamente all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, concernente la proroga del termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi dei conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari, l'espressione "prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo" va intesa nel senso di prima operazione eseguita con la presenza presso l'intermediario del titolare del rapporto o di persona da esso delegata. Ove non si verifichi tale circostanza, resta inteso che l'integrazione dei predetti dati identificativi e il loro inserimento nell'archivio unico informatico, devono avvenire entro il termine ultimo di cui al citato decreto-legge n. 512. Si ribadisce comunque che le operazioni devono essere compiutamente registrate entro trenta giorni dalla data di esecuzione o, per le imprese e gli enti assicurativi, dal giorno in cui le stesse hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi; 3) i dati relativi ai conti, depositi ed altri rapporti continuativi estinti prima del 10 gennaio 1993 non vanno riportati nell'archivio unico informatico; 4) ai fini della registrazione nell'archivio unico informatico il trasferimento di un conto, deposito o altro rapporto continuativo, con la stessa intestazione, da una dipendenza all'altra di un medesimo intermediario, si configura come chiusura del rapporto presso la prima dipendenza ed accensione di un nuovo rapporto presso la seconda, in quanto cio' comporta la modifica delle coordinate di riferimento; 5) conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 7 luglio 1992 concernente "le modalita' di acquisizione e archiviazione dei dati, nonche' gli standards e le compatibilita' informatiche da rispettare", si ribadisce che gli intermediari non abilitati non hanno l'obbligo di acquisire le informazioni relative alla settorizzazione dell'attivita' economica dei soggetti; 6) ai fini del numero delle registrazioni mensili che comporta la predisposizione delle funzioni di ricerca "interattiva", previste al punto 1.10 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 7 luglio 1992, non vanno considerate le registrazioni dei rapporti esistenti al 10 gennaio 1993; 7) nel caso di accollo di mutuo, ai fini della registrazione della modifica soggettiva del rapporto continuativo, l'identificazione dell'accollante puo' essere effettuata anche sulla base dei dati contenuti nell'atto ricevuto da un pubblico ufficiale, da cui risulti il subingresso. In mancanza di indicazioni relative al documento di identificazione del soggetto che assume il debito, la registrazione nell'archivio unico informatico puo' essere effettuata riportando gli estremi dell'atto. Il direttore: CIAMPICALI