L'Ufficio italiano dei cambi ha aggiornato le tabelle delle causali
analitiche e dei criteri di raccordo tra queste e le  causali  aggre-
gate (voci).
  In relazione a quanto previsto dai decreti del Ministero del tesoro
in  data  7  luglio e 7 agosto 1992, pubblicati rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 10 luglio  1992  e  n.
192 del 17 agosto 1992, si rendono noti tali aggiornamenti, contenuti
nel documento allegato che riporta dette tabelle in forma integrale.
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  In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono
le seguenti precisazioni:
  1)  ai  fini  specifici previsti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
per operazioni in contanti devono  intendersi  esclusivamente  quelle
che riflettono una movimentazione fisica di banconote. Nei casi sotto
indicati, dovranno essere seguite, a far tempo dal 1› giugno 1993, le
seguenti modalita' tecniche di registrazione:
   per  le  operazioni  che,  pur  contabilizzate  per  contante, non
comportano una movimentazione fisica di  banconote,  l'attributo  A23
(FLAG  CONTANTE)  deve  riportare  il  valore  "0", ferma restando la
valorizzazione dell'attributo B15 (IMPORTO "DI CUI CONTANTE");
   per le operazioni attraverso le quali si  realizza  una  materiale
entrata   o  uscita  di  banconote  dalle  casse  dell'intermediario,
l'attributo A23 (FLAG CONTANTE) deve essere valorizzato a  "1"  e  il
relativo importo va inserito nell'attributo B15;
   nell'aggregazione  dei  dati da inoltrare all'Ufficio italiano dei
cambi secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 7 agosto
1992, per la determinazione della "SOMMATORIA DI CUI CONTANTE" andra'
preso in considerazione l'attributo B15  solo  per  le  registrazioni
aventi il flag A23 valorizzato ad "1";
  2)  relativamente all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n.
512, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992,
concernente la proroga del termine per l'integrazione e l'inserimento
nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi dei
conti,  depositi  e  rapporti  continuativi  in  essere  presso   gli
intermediari  finanziari,  l'espressione  "prima  movimentazione  del
conto, deposito o rapporto continuativo" va intesa nel senso di prima
operazione  eseguita  con  la  presenza  presso  l'intermediario  del
titolare  del  rapporto  o  di  persona  da esso delegata. Ove non si
verifichi tale  circostanza,  resta  inteso  che  l'integrazione  dei
predetti  dati  identificativi  e  il  loro inserimento nell'archivio
unico informatico, devono avvenire entro il termine ultimo di cui  al
citato decreto-legge n. 512.
  Si ribadisce comunque che le operazioni devono essere compiutamente
registrate  entro  trenta  giorni  dalla data di esecuzione o, per le
imprese e gli enti assicurativi, dal giorno in cui  le  stesse  hanno
ricevuto  i  dati  da  parte degli agenti e degli altri collaboratori
autonomi;
  3)   i   dati   relativi  ai  conti,  depositi  ed  altri  rapporti
continuativi estinti prima del 10 gennaio 1993  non  vanno  riportati
nell'archivio unico informatico;
  4)  ai  fini della registrazione nell'archivio unico informatico il
trasferimento di un conto, deposito o  altro  rapporto  continuativo,
con  la  stessa  intestazione,  da  una  dipendenza  all'altra  di un
medesimo intermediario,  si  configura  come  chiusura  del  rapporto
presso  la prima dipendenza ed accensione di un nuovo rapporto presso
la seconda, in quanto cio' comporta la modifica delle  coordinate  di
riferimento;
  5)   conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  6  del  decreto
ministeriale 7 luglio 1992 concernente "le modalita' di  acquisizione
e  archiviazione  dei dati, nonche' gli standards e le compatibilita'
informatiche da rispettare", si ribadisce che  gli  intermediari  non
abilitati  non  hanno l'obbligo di acquisire le informazioni relative
alla settorizzazione dell'attivita' economica dei soggetti;
  6) ai fini del numero delle registrazioni mensili che  comporta  la
predisposizione  delle funzioni di ricerca "interattiva", previste al
punto 1.10 dell'allegato tecnico al  decreto  ministeriale  7  luglio
1992,  non  vanno considerate le registrazioni dei rapporti esistenti
al 10 gennaio 1993;
  7) nel caso di accollo di mutuo, ai fini della registrazione  della
modifica  soggettiva  del  rapporto  continuativo,  l'identificazione
dell'accollante puo' essere effettuata  anche  sulla  base  dei  dati
contenuti nell'atto ricevuto da un pubblico ufficiale, da cui risulti
il  subingresso.  In mancanza di indicazioni relative al documento di
identificazione del soggetto che assume il debito,  la  registrazione
nell'archivio unico informatico puo' essere effettuata riportando gli
estremi dell'atto.
                                             Il direttore: CIAMPICALI