IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 75 ed 87 della Costituzione;
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 28 emessa in data
16 gennaio 1993 e depositata in cancelleria in data 4 febbraio 1993 -
comunicata in data  4  febbraio  1993  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - prima serie speciale - n. 6 dell'8 febbraio 1993, a norma
dell'art.  33,  ultimo  comma,  della  citata legge - con la quale e'
stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare  per
l'abrogazione  parziale del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990,  n.  309  ("Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza");
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 febbraio 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
                              Decreta:
  E' indetto il referendum popolare per  l'abrogazione  dell'art.  2,
comma  1, lettera e), punto 4 (i limiti e le modalita' di impiego dei
farmaci  sostitutivi);  dell'art.  72,  comma  1  (E'  vietato  l'uso
personale  di  sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle
I, II, III e IV, previste dall'art. 14. E' altresi' vietato qualunque
impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo
le  norme  del  presente  testo  unico);  dell'art.  72,   comma   2,
limitatamente  alle  parole: "di cui al comma 1"; dell'art. 73, comma
1,  limitatamente  alle  parole:  "e  76";  dell'art.  75,  comma  1,
limitatamente  alle  parole:  "in  dose  non superiore a quella media
giornaliera, determinata in base  ai  criteri  indicati  al  comma  1
dell'art.  78";  dell'art.  75,  comma 12, limitatamente alle parole:
"rendendolo edotto delle conseguenze cui  puo'  andare  incontro.  Se
l'interessato  non  si  presenta  innanzi  al prefetto, o dichiara di
rifiutare  il  programma  ovvero  nuovamente  lo   interrompe   senza
giustificato  motivo,  il  prefetto ne riferisce al procuratore della
Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso
il  Tribunale  per  i  minorenni,  trasmettendo  gli  atti  ai   fini
dell'applicazione  delle  misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo
procede quando siano commessi per la terza volta i fatti  di  cui  ai
commi  1  e  2  del  presente  articolo.";  dell'art.  75,  comma 13,
limitatamente alle parole: "e nell'art. 76"; dell'art. 76;  dell'art.
78,  comma  1,  limitatamente  alle  lettere  b)  (le  metodiche  per
quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore)  e  c)  (i
limiti  quantitativi  massimi  di  principio attivo per le dosi medie
giornaliere); dell'art. 80, coma 5 (Le sanzioni previste dall'art. 76
sono aumentate nella misura stabilita dal  presente  articolo  quando
ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal
comma 2); dell'art. 120, comma 5 (In ogni caso, salvo quanto previsto
al  comma  6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto
all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6,  essi  debbono
inoltrare  al  predetto  servizio  una scheda sanitaria contenente le
generalita' dell'interessato, la professione, il grado di istruzione,
i dati anamnestici e diagnostici e  i  risultati  degli  accertamenti
delle  terapie  praticate);  dell'art.  121,  comma 1 (L'esercente la
professione medica che visita o assiste persona che fa uso  personale
di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  deve farne segnalazione al
servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.
La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anominato), del
decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309
("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e   sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  del
relativi stati di tossicodipendenza").
  I relativi comizi sono convocati  per  il  giorno  di  domenica  18
aprile 1993.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1993
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
                                  CONSO,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia