IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 75 ed 87 della Costituzione;
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 37 emessa  in  data
16 gennaio 1993 e depositata in cancelleria in data 4 febbraio 1993 -
comunicata  in  data  4  febbraio  1993  e  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - prima serie speciale - n. 6 dell'8 febbraio 1993, a norma
dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge  -  con  la  quale  e'
stata  dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione  parziale  della  legge  23  dicembre  1978,   n.   833
("Istituzione del servizio sanitario nazionale");
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 1993;
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
                              Decreta:
  E'  indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 23
dicembre  1978,  n.  833   ("Istituzione   del   servizio   sanitario
nazionale"),  limitatamente  a:  art. 2, secondo comma, limitatamente
alle parole: " h) la identificazione e la  eliminazione  delle  cause
degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo"; art. 14,
terzo   comma,   limitatamente   alle   parole:   "   b)   all'igiene
dell'ambiente"; art. 18, secondo comma: "La stessa legge  attribuisce
la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla
unita'  sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce
norme particolari per definire: a) il collegamento funzionale  ed  il
coordinamento  di  tali  presidi  con  quelli  delle unita' sanitarie
locali interessate, attraverso  idonee  forme  di  consultazione  dei
rispettivi  organi  di  gestione;  b)  gli  indirizzi di gestione dei
predetti presidi e servizi e le procedure  per  l'acquisizione  degli
elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa; c) la tenuta di
uno  specifico  conto  di  gestione  allegato  al  conto  di gestione
generale dell'unita' sanitaria locale competente per  territorio;  d)
la  composizione dell'organo di gestione dell'unita' sanitaria locale
competente  per  territorio  e  la  sua  eventuale  articolazione  in
riferimento  alle specifiche esigenze della gestione"; art. 20, primo
comma, lettera a), limitatamente alle parole: "di vita e", e  lettera
c),  limitatamente  alle parole: "di vita e"; art. 21, secondo comma,
limitatamente alle parole: "e la salvaguardia dell'ambiente", nonche'
alle parole: "di igiene ambientale e"; art. 22; art. 66, primo comma,
lettera a), limitatamente alle parole:  "compresi  i  beni  mobili  e
immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi".
  I  relativi  comizi  sono  convocati  per  il giorno di domenica 18
aprile 1993.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1993
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
                                  CONSO,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia