IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 ed 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 37 emessa in data 16 gennaio 1993 e depositata in cancelleria in data 4 febbraio 1993 - comunicata in data 4 febbraio 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - prima serie speciale - n. 6 dell'8 febbraio 1993, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge - con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale"); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; Decreta: E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale"), limitatamente a: art. 2, secondo comma, limitatamente alle parole: " h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo"; art. 14, terzo comma, limitatamente alle parole: " b) all'igiene dell'ambiente"; art. 18, secondo comma: "La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire: a) il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi con quelli delle unita' sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione; b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa; c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell'unita' sanitaria locale competente per territorio; d) la composizione dell'organo di gestione dell'unita' sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della gestione"; art. 20, primo comma, lettera a), limitatamente alle parole: "di vita e", e lettera c), limitatamente alle parole: "di vita e"; art. 21, secondo comma, limitatamente alle parole: "e la salvaguardia dell'ambiente", nonche' alle parole: "di igiene ambientale e"; art. 22; art. 66, primo comma, lettera a), limitatamente alle parole: "compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi". I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 18 aprile 1993. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCINO, Ministro dell'interno CONSO, Ministro di grazia e giustizia