IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1991, n. 376; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n. 1198; Visto il decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52; Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 25; Visto il decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513; Visto l'art. 35, comma 7, del citato decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, con il quale si dispone che sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per uso commerciale alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge presso i magazzini dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro delle finanze 22 aprile 1971 e 2 febbraio 1972, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 6 maggio 1971 e n. 39 dell'11 febbraio 1972, e' dovuto il rimborso dell'imposta assolta con i criteri e le modalita' da stabilire con decreto del Ministro delle finanze; Ritenuta la necessita' di procedere all'adozione del suindicato decreto ministeriale in esecuzione a quanto disposto dal ripetuto art. 35 del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513; Decreta: Art. 1. I soggetti aventi diritto al rimborso di cui all'art. 35, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, devono presentare, a pena di decadenza, istanza di rimborso all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, entro il 15 marzo 1993. Nella predetta istanza devono essere indicati: a) la denominazione della ditta richiedente e chi la rappresenta; b) il domicilio fiscale della ditta richiedente; c) gli estremi della licenza di distribuzione all'ingrosso; d) gli estremi del bollettino di versamento effettuato per il rinnovo, ovvero per il rilascio della licenza di distribuzione all'ingrosso, per l'anno 1992; e) il numero degli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio, nonche' degli accendigas per i quali sia stata assolta l'imposta e giacenti alle ore zero del 1 gennaio 1993; f) il numero e il tipo dei contrassegni in carico alle ore zero del 1 gennaio 1993; g) l'importo globale del rimborso richiesto. Per ottenere il rimborso l'istanza deve essere corredata dei seguenti atti: a) copia della licenza di distribuzione all'ingrosso rilasciata dall'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato; b) copia del bollettino di versamento per il rinnovo, ovvero per il rilascio della licenza di distribuzione all'ingrosso, per l'anno 1992; c) registro di carico e scarico in uso al 31 dicembre 1992; d) copia autenticata delle bollette di importazione e delle fatture di acquisto relative ai mesi di novembre e dicembre 1992; e) copia autenticata delle fatture e dei buoni di scarico del prodotto ceduto relativi ai mesi di novembre e dicembre 1992; f) verbale di constatazione delle giacenze di contrassegni in carico presso la fabbrica. Tale verbale deve essere redatto in contraddittorio con gli uffici tecnici di Finanza competenti per territorio. Per i distributori all'ingrosso non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico l'istanza deve essere corredata soltanto dagli atti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' di copia autenticata di tutte le fatture di acquisto e di cessione relative al 1992. L'ammontare del rimborso viene determinato sulla base della documentazione contabile sopraindicata.