IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto-legge 20 aprile  1971,  n.  163,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 18 giugno 1991, n. 376;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1› ottobre 1971,
n. 1198;
  Visto il decreto-legge 10  gennaio  1983,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52;
  Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 25;
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513;
  Visto  l'art.  35,  comma  7,  del citato decreto-legge 31 dicembre
1992, n. 513, con  il  quale  si  dispone  che  sugli  apparecchi  di
accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas
detenuti  per  uso  commerciale  alla  data  di entrata in vigore del
medesimo  decreto-legge   presso   i   magazzini   dei   distributori
all'ingrosso  di  cui ai decreti del Ministro delle finanze 22 aprile
1971 e 2 febbraio 1972, pubblicati, rispettivamente,  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 113 del 6 maggio 1971 e n. 39 dell'11 febbraio 1972, e'
dovuto il rimborso dell'imposta assolta con i criteri e le  modalita'
da stabilire con decreto del Ministro delle finanze;
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere all'adozione del suindicato
decreto ministeriale in esecuzione a  quanto  disposto  dal  ripetuto
art. 35 del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  soggetti aventi diritto al rimborso di cui all'art. 35, comma 7,
del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, devono presentare, a pena
di decadenza, istanza di rimborso all'ispettorato compartimentale dei
monopoli di Stato, competente per territorio, entro il 15 marzo 1993.
  Nella predetta istanza devono essere indicati:
    a) la denominazione della ditta richiedente e chi la rappresenta;
    b) il domicilio fiscale della ditta richiedente;
    c) gli estremi della licenza di distribuzione all'ingrosso;
    d) gli estremi del bollettino di  versamento  effettuato  per  il
rinnovo,  ovvero  per  il  rilascio  della  licenza  di distribuzione
all'ingrosso, per l'anno 1992;
    e) il numero degli apparecchi  di  accensione  e  relative  parti
principali  di  ricambio,  nonche'  degli  accendigas per i quali sia
stata assolta l'imposta e giacenti alle ore zero del 1› gennaio 1993;
    f) il numero e il tipo dei contrassegni in carico alle  ore  zero
del 1› gennaio 1993;
    g) l'importo globale del rimborso richiesto.
  Per  ottenere  il  rimborso  l'istanza  deve  essere  corredata dei
seguenti atti:
    a) copia della licenza di distribuzione  all'ingrosso  rilasciata
dall'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato;
    b)  copia del bollettino di versamento per il rinnovo, ovvero per
il rilascio della licenza di distribuzione all'ingrosso,  per  l'anno
1992;
    c) registro di carico e scarico in uso al 31 dicembre 1992;
    d)  copia  autenticata  delle  bollette  di  importazione e delle
fatture di acquisto relative ai mesi di novembre e dicembre 1992;
    e)  copia  autenticata  delle  fatture e dei buoni di scarico del
prodotto ceduto relativi ai mesi di novembre e dicembre 1992;
    f) verbale di constatazione delle  giacenze  di  contrassegni  in
carico  presso  la  fabbrica.  Tale  verbale  deve  essere redatto in
contraddittorio con gli uffici  tecnici  di  Finanza  competenti  per
territorio.
  Per  i  distributori  all'ingrosso  non  obbligati  alla tenuta del
registro di carico e scarico l'istanza deve essere corredata soltanto
dagli atti di cui alle lettere a) e b) del comma  precedente  nonche'
di  copia  autenticata  di tutte le fatture di acquisto e di cessione
relative al 1992.
  L'ammontare  del  rimborso  viene  determinato  sulla  base   della
documentazione contabile sopraindicata.