La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 febbraio 1993, ha approvato, ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'atto di intesa di seguito specificato, proposto dal Ministero della sanita': LA CONFERENZA STATO-REGIONI Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto, in particolare, l'art. 116 di detto testo unico il quale prevede che le regioni e le province autonome, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale istituiscano un albo degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, subordinando l'iscrizione al possesso dei seguenti requisiti minimi: a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile; b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al tipo di attivita' prescelta; c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti; Visto, altresi', l'art. 113, commi 1 e 2, di detto testo unico che pone in capo alle regioni e province autonome le competenze relative alle funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope; Ritenuta l'opportunita' di definire criteri ed indirizzi omogenei per l'adozione, da parte delle singole regioni e province autonome, della disciplina di cui trattasi; Ritenuto che ricorrono ragioni di opportunita' per armonizzare, nelle diverse regioni e province autonome, anche le disposizioni riguardanti le modalita' di accertamento dei requisiti per l'iscrizione agli albi, le cause che da'nno luogo alla cancellazione, la vigilanza sull'attivita' degli enti ausiliari; Rilevato che l'iscrizione all'albo costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle attivita' di riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, ma non comporta di per se' l'obbligo per le unita' sanitarie locali di procedere alla stipula delle convenzioni previste dall'art. 117 del testo unico con ogni ente ausiliario che abbia conseguito tale iscrizione, A P P R O V A il seguente atto di intesa per l'uniforme disciplina della materia di cui trattasi Art. 1. Albo degli enti ausiliari senza fini di lucro 1. Ai sensi dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono iscritte agli albi delle regioni e delle province autonome le sedi operative degli enti ausiliari che, senza fini di lucro e indipendentemente dalla denominazione, erogano servizi rivolti a cittadini che si trovano in condizioni di tossicodipendenza. 2. Le sedi operative di cui al precedente comma possono svolgere la propria attivita' in forma residenziale o in forma semiresidenziale con ospitalita' e attivita' diurna quotidiana di almeno otto ore e per non meno di cinque giorni la settimana l'iscrizione agli albi delle sedi operative che svolgono la loro attivita' con modalita' di- verse e' disciplinata da altro provvedimento.