La  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9  febbraio
1993, ha approvato, ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  l'atto  di  intesa  di  seguito  specificato,  proposto dal
Ministero della sanita':
                     LA CONFERENZA STATO-REGIONI
  Visto il testo unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  116 di detto testo unico il quale
prevede che le regioni e le province autonome,  nell'esercizio  delle
proprie  funzioni in materia socio-assistenziale istituiscano un albo
degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e
il  reinserimento   sociale   dei   tossicodipendenti,   subordinando
l'iscrizione
al  possesso dei seguenti requisiti minimi: a) personalita' giuridica
di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o
riconoscibile ai sensi  degli  articoli  12  e  seguenti  del  codice
civile;  b)  disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al tipo
di attivita'  prescelta;  c)  personale  sufficiente  ed  esperto  in
materia di tossicodipendenti;
  Visto,  altresi', l'art. 113, commi 1 e 2, di detto testo unico che
pone in capo alle regioni e province autonome le competenze  relative
alle funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze
stupefacenti e psicotrope;
  Ritenuta  l'opportunita'  di definire criteri ed indirizzi omogenei
per l'adozione, da parte delle singole regioni e  province  autonome,
della disciplina di cui trattasi;
  Ritenuto  che  ricorrono  ragioni  di opportunita' per armonizzare,
nelle diverse regioni e  province  autonome,  anche  le  disposizioni
riguardanti   le   modalita'   di   accertamento  dei  requisiti  per
l'iscrizione agli albi, le cause che da'nno luogo alla cancellazione,
la vigilanza sull'attivita' degli enti ausiliari;
  Rilevato   che   l'iscrizione   all'albo   costituisce   condizione
necessaria  per  lo  svolgimento  delle attivita' di riabilitazione e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti, ma non comporta  di  per
se' l'obbligo per le unita' sanitarie locali
di  procedere  alla  stipula delle convenzioni previste dall'art. 117
del testo unico con ogni ente ausiliario che  abbia  conseguito  tale
iscrizione,
                            A P P R O V A
        il seguente atto di intesa per l'uniforme disciplina
                    della materia di cui trattasi
                               Art. 1.
            Albo degli enti ausiliari senza fini di lucro
  1.  Ai  sensi  dell'art.  116  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono  iscritte  agli  albi  delle
regioni  e  delle  province  autonome  le  sedi  operative degli enti
ausiliari  che,  senza  fini  di  lucro  e  indipendentemente   dalla
denominazione,  erogano servizi rivolti a cittadini che si trovano in
condizioni di tossicodipendenza.
  2. Le sedi operative di cui al precedente comma possono svolgere la
propria attivita' in forma residenziale o in  forma  semiresidenziale
con  ospitalita'  e  attivita' diurna quotidiana di almeno otto ore e
per non meno di cinque giorni la  settimana  l'iscrizione  agli  albi
delle sedi operative che svolgono la loro attivita' con modalita' di-
verse e' disciplinata da altro provvedimento.