Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura All'Unione italiana delle camere di commercio Alle regioni e alle province autonome tramite i commissari di Governo All'Unione delle province italiane (UPI) All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) All'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) Alla Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria) Alla Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi) Alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (Confcommercio) Alla Confederazione italiana esercenti attivita' commerciali e turistiche (Confesercenti) Alla Confederazione cooperative italiane (Confcooperative) Alla Lega nazionale delle cooper- ative e mutue (Lega) All'Associazione generale delle co- operative italiane (AGCI) Alla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) All'Associazione nazionale istituti autonomi e consorzi case popolari (ANIACAP) Alla Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE) 1. L'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prevede che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. 2. Con circolare n. 219/F del 2 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 57 del 9 marzo 1992, sono state illustrate le modalita' di applicazione della predetta disposizione, fornendo indicazioni circa le funzioni ed il profilo professionale ideale dei tecnici responsabili per l'uso razionale dell'energia, nonche' in merito alle metodologie di valutazione dei consumi energetici ed alle modalita' di effettuazione della prescritta comunicazione annuale, chiarendo in particolare quali siano i soggetti obbligati all'osservanza della norma e richiamando le sanzioni amministrative pecuniarie con cui e' punita la mancata nomina del tecnico responsabile. I contenuti della predetta circolare e dell'unita nota illustrativa sono tuttora validi e confermati salve le modifiche di seguito indi- cate, conseguenti all'esperienza maturata ed ad alcune novita' intervenute, anche a livello legislativo. 3. Nell'approssimarsi della scadenza del termine per la prossima comunicazione annuale, da effettuarsi entro il 30 aprile 1993, con la presente circolare si ritiene opportuno sollecitare un'ulteriore autonoma opera di sensibilizzazione da parte di codesti uffici, enti ed associazioni, volta in particolare a ricordare ai soggetti obbligati la necessita' di reiterare, ciascun anno, entro il 30 aprile, la comunicazione del nominativo del tecnico responsabile nominato, anche nel caso non vi siano variazioni rispetto alle comunicazioni dell'anno precedente, ed a richiamare l'attenzione sulla necessita' di effettuare tale comunicazione anche da parte degli eventuali nuovi soggetti obbligati. 4. Si fa presente che, avendo l'Istituto nazionale di statistica predisposto ed adottato, a partire dagli ultimi censimenti generali, una nuova classificazione delle attivita' economiche (ATECO 91), e' opportuno adottare tale nuova classificazione anche ai fini dell'indicazione dell'attivita' economica dei soggetti obbligati alle comuni cazioni in argomento. Per le esigenze di elaborazione dei dati contenuti in tali comunicazioni e' tuttavia sufficiente l'indicazione delle prime due cifre del nuovo codice numerico ISTAT di classificazione, che individuano le "divisioni" delle attivita' economiche, seguite dalla relativa descrizione della divisione di attivita', tralasciando invece il codice alfabetico che contraddistingue le sezioni e le sottosezioni della medesima classifica. Per comodita' di compilazione della comunicazione da parte dei soggetti obbligati si riproduce nell'allegato 2 tale nuova classificazione riassuntiva, tratta dal volume "Classificazioni delle attivita' economiche" edito dall'ISTAT quale supplemento all'Annuario statistico italiano, metodi e norme, serie C - n. 11 - edizione 1991. 5. Si rende noto che il decreto-legge 26 gennaio 1993, n. 19, recante norme urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi, contiene all'art. 6, commi 1 e 2, disposizioni rilevanti anche per tutti i soggetti obbligati alla nomina e comunicazione dei tecnici responsabili per l'uso razionale dell'energia in quanto prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 34, comma 8, della legge n. 10/1991, vengono applicate, in caso di omessa o ritardata comunicazione, esclusivamente per le violazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto succitato. La predetta disposizione fa si che i soggetti obbligati che provvedano per la prima volta alla nomina del tecnico responsabile entro la prossima scadenza del 30 aprile 1993 non potranno essere sanzionati per le omissioni relative agli anni precedenti, ferme restando le esclusioni dagli incentivi previste dall'art. 19, comma 2, della legge n. 10/1991. 6. Si rende noto altresi' che, nell'ambito di un accordo di programma in atto tra questo Ministero e la Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE), al fine di snellire ed agevolare le procedure di acquisizione ed elaborazione delle comunicazioni, si e' stabilito che la FIRE operi da tramite nei confronti di questo Ministero per l'acquisizione dei nominativi dei tecnici responsabili per l'uso razionale dell'energia. A decorrere dal 1993 le comunicazioni relative a tali tecnici devono pertanto essere spedite a questo Ministero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: FIRE: Casella postale n. 2334 - 00185 ROMA AD 7. Tenuto conto delle novita' sopra evidenziate, e' stato predisposto un nuovo schema di comunicazione (allegato 1 alla presente circolare) da utilizzarsi in luogo dello schema allegato alla nota illustrativa fornita con la richiamata circolare n. 219/F. Si raccomanda di compilare le comunicazioni annuali secondo tale nuovo schema, evitando, salvi casi di reale necessita', note di accompagnamento, lettere di trasmissione od altro. 8. Fermo restando il termine di scadenza per l'invio della comunicazione annuale, fissato perentoriamente al 30 aprile di ciascun anno, si evidenzia l'opportunita' che le comunicazioni non vengano inoltrate anteriormente al 1 marzo del medesimo anno al fine di consentire di concentrare in un periodo di tempo limitato l'attivita' di ricezione delle stesse e di elaborazione dei dati nelle stesse contenute. 9. Si precisa che, essendo prevista con periodicita' annuale l'acquisizione dei nominativi dei tecnici responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, le eventuali sostituzioni del proprio tecnico effettuate dai soggetti obbligati nel corso dell'anno non devono essere comunicate prima della scadenza successiva per l'ordinaria comunicazione annuale. 10. Nell'ambito del gia' citato accordo di programma tra questo Ministero e la FIRE, si e' concordato sull'opportunita' che la FIRE pubblichi periodicamente su un proprio opuscolo gli elenchi dei tecnici responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, anche al fine di favorire incontri tra esperti operanti nei medesimi settori. I dati riportati saranno: divisioni di attivita' economica (in base a quali verranno ordinati gli elenchi); denominazione o ragione sociale del dichiarante; eventuale nome abbreviato; indirizzo del dichiarante; cognome, nome, numero telefonico, numero fax del tecnico responsabile. Inoltre, nel caso vengano comunicati anche dei responsabili locali, per ognuno di essi: centro (i) di consumo di competenza del responsabile locale; cognome, nome, numero telefonico, numero fax del responsabile lo- cale. 11. La pubblicazione dei dati di cui sopra non comportera' alcuna spesa a carico del soggetto che effettua la comunicazione ed avverra' esclusivamente previo il suo assenso; pertanto lo schema di comunicazione di cui all'allegato 1 e' stato integrato al riquadro 4, rispetto al precedente schema di cui alla circolare n. 219/F del 2 marzo 1992. Il Ministro: GUARINO