Alle     camere    di    commercio,
                                  industria,      artigianato      ed
                                  agricoltura
                                  All'Unione italiana delle camere di
                                  commercio
                                  Alle   regioni   e   alle  province
                                  autonome tramite  i  commissari  di
                                  Governo
                                  All'Unione  delle province italiane
                                  (UPI)
                                  All'Associazione   nazionale    dei
                                  comuni italiani (ANCI)
                                  All'Ente  per  le nuove tecnologie,
                                  l'energia e l'ambiente (ENEA)
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  dell'industria             italiana
                                  (Confindustria)
                                  Alla Confederazione italiana  della
                                  piccola e media industria
                                    (Confapi)
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  italiana  del   commercio   e   del
                                  turismo (Confcommercio)
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  esercenti attivita'  commerciali  e
                                  turistiche (Confesercenti)
                                  Alla   Confederazione   cooperative
                                  italiane (Confcooperative)
                                  Alla Lega nazionale  delle  cooper-
                                  ative e mutue (Lega)
                                  All'Associazione generale delle co-
                                  operative italiane (AGCI)
                                   Alla  Confederazione  italiana dei
                                  servizi pubblici degli enti  locali
                                  (CISPEL)
                                  All'Associazione nazionale istituti
                                  autonomi  e  consorzi case popolari
                                  (ANIACAP)
                                  Alla Federazione italiana per l'uso
                                  razionale dell'energia (FIRE)
  1. L'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prevede  che  entro
il   30   aprile  di  ogni  anno  i  soggetti  operanti  nei  settori
industriale,  civile,  terziario  e  dei  trasporti   che   nell'anno
precedente   hanno   avuto  un  consumo  di  energia  rispettivamente
superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il  settore
industriale  ovvero  a  1.000  tonnellate equivalenti di petrolio per
tutti  gli   altri   settori,   debbono   comunicare   al   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato il nominativo del
tecnico  responsabile  per  la  conservazione   e   l'uso   razionale
dell'energia.
  2.  Con  circolare  n.  219/F  del  2  marzo 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie  generale  n.  57
del  9 marzo 1992, sono state illustrate le modalita' di applicazione
della predetta disposizione, fornendo indicazioni circa  le  funzioni
ed il profilo professionale ideale dei tecnici responsabili per l'uso
razionale   dell'energia,  nonche'  in  merito  alle  metodologie  di
valutazione dei consumi energetici ed alle modalita' di effettuazione
della prescritta  comunicazione  annuale,  chiarendo  in  particolare
quali  siano  i  soggetti  obbligati  all'osservanza  della  norma  e
richiamando le sanzioni amministrative pecuniarie con cui  e'  punita
la mancata nomina del tecnico responsabile.
  I contenuti della predetta circolare e dell'unita nota illustrativa
sono  tuttora validi e confermati salve le modifiche di seguito indi-
cate,  conseguenti  all'esperienza  maturata  ed  ad  alcune  novita'
intervenute, anche a livello legislativo.
  3.  Nell'approssimarsi  della  scadenza del termine per la prossima
comunicazione annuale, da effettuarsi entro il 30 aprile 1993, con la
presente circolare  si  ritiene  opportuno  sollecitare  un'ulteriore
autonoma  opera di sensibilizzazione da parte di codesti uffici, enti
ed  associazioni,  volta  in  particolare  a  ricordare  ai  soggetti
obbligati  la  necessita'  di  reiterare,  ciascun  anno, entro il 30
aprile, la comunicazione  del  nominativo  del  tecnico  responsabile
nominato,  anche  nel  caso  non  vi  siano  variazioni rispetto alle
comunicazioni dell'anno  precedente,  ed  a  richiamare  l'attenzione
sulla  necessita'  di  effettuare  tale  comunicazione anche da parte
degli eventuali nuovi soggetti obbligati.
  4. Si fa presente che, avendo l'Istituto  nazionale  di  statistica
predisposto  ed adottato, a partire dagli ultimi censimenti generali,
una nuova classificazione delle attivita' economiche (ATECO  91),  e'
opportuno   adottare   tale   nuova  classificazione  anche  ai  fini
dell'indicazione dell'attivita' economica dei soggetti obbligati alle
comuni cazioni in argomento. Per le esigenze di elaborazione dei dati
contenuti in tali comunicazioni e' tuttavia sufficiente l'indicazione
delle  prime  due  cifre  del  nuovo   codice   numerico   ISTAT   di
classificazione,  che  individuano  le  "divisioni"  delle  attivita'
economiche, seguite dalla relativa  descrizione  della  divisione  di
attivita',    tralasciando    invece   il   codice   alfabetico   che
contraddistingue  le  sezioni  e  le  sottosezioni   della   medesima
classifica.  Per  comodita'  di  compilazione  della comunicazione da
parte dei soggetti obbligati si riproduce nell'allegato 2 tale  nuova
classificazione riassuntiva, tratta dal volume "Classificazioni delle
attivita' economiche" edito dall'ISTAT quale supplemento all'Annuario
statistico italiano, metodi e norme, serie C - n. 11 - edizione 1991.
  5.  Si  rende  noto  che  il  decreto-legge 26 gennaio 1993, n. 19,
recante norme urgenti per il settore dell'autotrasporto di  cose  per
conto terzi, contiene all'art. 6, commi 1 e 2, disposizioni rilevanti
anche  per tutti i soggetti obbligati alla nomina e comunicazione dei
tecnici responsabili  per  l'uso  razionale  dell'energia  in  quanto
prevede  che  le  sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art.
34, comma 8, della legge n. 10/1991, vengono applicate,  in  caso  di
omessa  o  ritardata  comunicazione, esclusivamente per le violazioni
successive alla data di entrata in vigore del decreto  succitato.  La
predetta  disposizione  fa si che i soggetti obbligati che provvedano
per la prima volta alla nomina  del  tecnico  responsabile  entro  la
prossima  scadenza  del 30 aprile 1993 non potranno essere sanzionati
per  le  omissioni  relative  agli anni precedenti, ferme restando le
esclusioni dagli incentivi previste  dall'art.  19,  comma  2,  della
legge n. 10/1991.
  6.  Si  rende  noto  altresi'  che,  nell'ambito  di  un accordo di
programma in atto tra questo Ministero e la Federazione italiana  per
l'uso razionale dell'energia (FIRE), al fine di snellire ed agevolare
le  procedure di acquisizione ed elaborazione delle comunicazioni, si
e' stabilito che la FIRE operi da tramite  nei  confronti  di  questo
Ministero  per l'acquisizione dei nominativi dei tecnici responsabili
per l'uso razionale dell'energia.
  A decorrere dal 1993  le  comunicazioni  relative  a  tali  tecnici
devono   pertanto   essere   spedite   a  questo  Ministero  mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:
   FIRE: Casella postale n. 2334 - 00185 ROMA AD
  7.  Tenuto  conto  delle  novita'  sopra  evidenziate,   e'   stato
predisposto  un  nuovo  schema  di  comunicazione  (allegato  1  alla
presente circolare) da utilizzarsi in  luogo  dello  schema  allegato
alla nota illustrativa fornita con la richiamata circolare n. 219/F.
  Si  raccomanda  di  compilare le comunicazioni annuali secondo tale
nuovo schema, evitando, salvi  casi  di  reale  necessita',  note  di
accompagnamento, lettere di trasmissione od altro.
  8.  Fermo  restando  il  termine  di  scadenza  per  l'invio  della
comunicazione  annuale,  fissato  perentoriamente  al  30  aprile  di
ciascun  anno,  si  evidenzia l'opportunita' che le comunicazioni non
vengano inoltrate anteriormente al 1› marzo del medesimo anno al fine
di  consentire  di  concentrare  in  un  periodo  di  tempo  limitato
l'attivita'  di  ricezione  delle  stesse  e di elaborazione dei dati
nelle stesse contenute.
  9. Si  precisa  che,  essendo  prevista  con  periodicita'  annuale
l'acquisizione   dei  nominativi  dei  tecnici  responsabili  per  la
conservazione  e   l'uso   razionale   dell'energia,   le   eventuali
sostituzioni  del  proprio  tecnico effettuate dai soggetti obbligati
nel corso dell'anno non devono essere comunicate prima della scadenza
successiva per l'ordinaria comunicazione annuale.
  10. Nell'ambito del gia' citato accordo  di  programma  tra  questo
Ministero  e  la FIRE, si e' concordato sull'opportunita' che la FIRE
pubblichi periodicamente su  un  proprio  opuscolo  gli  elenchi  dei
tecnici   responsabili   per   la  conservazione  e  l'uso  razionale
dell'energia, anche al fine di favorire incontri tra esperti operanti
nei medesimi settori.
  I dati riportati saranno:
   divisioni  di  attivita'  economica  (in  base  a  quali  verranno
ordinati gli elenchi);
   denominazione o ragione sociale del dichiarante;
   eventuale nome abbreviato;
   indirizzo del dichiarante;
   cognome,   nome,   numero   telefonico,  numero  fax  del  tecnico
responsabile.
  Inoltre, nel caso vengano comunicati anche dei responsabili locali,
per ognuno di essi:
   centro (i) di consumo di competenza del responsabile locale;
   cognome, nome, numero telefonico, numero fax del responsabile  lo-
cale.
  11.  La  pubblicazione dei dati di cui sopra non comportera' alcuna
spesa a carico del soggetto che effettua la comunicazione ed avverra'
esclusivamente  previo  il  suo  assenso;  pertanto  lo   schema   di
comunicazione di cui all'allegato 1 e' stato integrato al riquadro 4,
rispetto  al  precedente  schema di cui alla circolare n. 219/F del 2
marzo 1992.
                                                 Il Ministro: GUARINO