IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con il quale e' stato approvato il Piano di sviluppo universitario per il periodo 1991-93; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 relativo alla istituzione dei diplomi universitari per il citato periodo 1991/93; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali espresso nell'adunanza del 12 giugno 1992; Preso atto che non esistono nel settore di cui trattasi ordini e collegi professionali; Riconosciuta la necessita' di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario e di aggiungere dopo la tabella XIII- ter del medesimo, la tabella XIII-quater relativa al corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali; Decreta: Articolo unico All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il diploma universitario di operatore dei beni culturali. La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata nel senso che le facolta' di lettere e filosofia, conservazione dei beni culturali e di magistero nonche' la scuola di studi islamici possono rilasciare il predetto diploma universitario di operatore dei beni culturali. Dopo la tabella XIII- ter annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XIII-quater, relativa al di- ploma universitario di operatore dei beni culturali. L'anzidetta tabella e' allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 1992 Il Ministro: FONTANA Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1993 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 240