LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149,  il
quale  impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto
sulla totalita' dei titoli  a  chi,  direttamente  o  indirettamente,
abbia  acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1,
3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una  societa'  quotata
nei mercati regolamentari quando il flottante sia inferiore al 10 per
cento o al minor limite stabilito dalla Consob;
  Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale,
tra  l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149  del  1992,
dell'eventuale  minor  limite  di  flottante  per  i  titoli  la  cui
percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento alla  data
di pubblicazione della delibera stessa;
  Considerato  che alla data di pubblicazione della suddetta delibera
n. 6892 del 25 febbraio 1993, secondo la definizione di flottante ivi
fornita, la percentuale di flottante  delle  azioni  ordinarie  delle
seguenti  societa'  risulta  pari  a  quella  indicata  a  fianco  di
ciascuna, e percio' inferiore al 10 per cento:  Alcatel  cavi  S.p.a.
(1,8%),  Editoriale  La  Repubblica  S.p.a.  (9,7%),  Enichem  S.p.a.
(0,4%),  Finanziaria  agroindustriale  S.p.a.  (4,4%),   Finmeccanica
S.p.a. (3,5%), Fiscambi Holding S.p.a. (5,7%), Immobiliare Metanopoli
S.p.a.  (9,2%),  Pierrel  S.p.a.  (4,8%),  Sirio S.p.a. (7,7%), Valeo
S.p.a. (1,7%), Worthington S.p.a. (1,9%);
  Considerato il valore di mercato del flottante ed  il  controvalore
giornaliero  medio  degli scambi dei suddetti titoli, il numero degli
azionisti delle rispettive  societa'  e  le  condizioni  generali  di
mercato;
                              Delibera:
  Ai  sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della
legge  18  febbraio  1992,  n.  149,  alle  azioni  ordinarie   delle
sottoelencate  societa'  quotate  in borsa e' fissato il minor limite
percentuale di flottante a fianco di ciascuna indicato:
   Editorale La Repubblica S.p.a. ..............................   9%
   Enichem S.p.a. ..............................................   3%
   Finanziaria agroindustriale S.p.a. ..........................   6%
   Finmeccanica S.p.a. .........................................   3%
   Immobiliare Metanopoli S.p.a. ...............................   8%
  Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149
del 1992, alle azioni  ordinarie  delle  sottoelencate  societa'  non
viene  fissato  un limite percentuale di flottante inferiore a quello
ivi stabilito in via generale nella misura del 10%:
   Alcatel cavi S.p.a.;
   Fiscambi Holding S.p.a.;
   Pierrel S.p.a.;
   Sirio S.p.a.;
   Valeo S.p.a.;
   Worthington S.p.a.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 25 febbraio 1993
                                              Il presidente: BERLANDA