AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
 
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   In appendice e'  riportato  il  testo  aggiornato  della  legge  7
febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto qui pubblicato.
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 1. - 1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto
del Ministro del commercio con l'estero del  31  dicembre  1983  (a),
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  64
del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto  qualsiasi  re-
gime  doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita,
offre in vendita, trasporta, anche per conto  terzi,  ((  o  comunque
detiene )) esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I,
e  nell'allegato  C,  parte  1, del regolamento (CEE) n.  3626/82 del
Consiglio del 3 dicembre 1982, e  successive  modificazioni  (b),  e'
punito con le seguenti sanzioni:
   a)  arresto  da  tre  mesi  ad  un anno o ammenda da lire quindici
milioni a lire duecento milioni;
   b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni  o  ammenda
da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante,
loro  parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se trattasi
di impresa commerciale alla condanna consegue  la  sospensione  della
licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
  2.  L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi
a specie indicate nel comma  1,  effettuata  senza  la  presentazione
della  prevista  documentazione  CITES  emessa dallo Stato estero ove
l'oggetto  e'  stato  acquistato,   e'   punita   con   la   sanzione
amministrativa  da  lire  tre  milioni  a  lire diciotto milioni. Gli
oggetti importati illegalmente sono confiscati  dal  Corpo  forestale
dello Stato.
  3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o
domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1,
((  eccetto  gli  oggetti  di  pelletteria  ad  uso  personale  e  le
calzature,)) e' consentita previo rilascio di un certificato da parte
del servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi dell'  ((  articolo  VII,  ))  par.  3,  della  convenzione  di
Washington (c) ".
 
             (a)  Il  D.M.  31  dicembre  1983  reca: "Attuazione del
          regolamento (CEE) n. 3626/82 del 31  dicembre  1982  e  del
          regolamento  (CEE)  numero  3418/83  del  28  novembre 1983
          concernenti l'applicazione nella  Comunita'  europea  della
          convenzione  di  Washington  sul  commercio  internazionale
          delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro  parti  e
          prodotti derivanti, minacciate di estinzione".
             (b)    Il   regolamento   CEE   n.   3626/82,   relativo
          all'applicazione  nella  Comunita'  della  convenzione  sul
          commercio  internazionale  delle specie di flora e di fauna
          selvatiche minacciate di estinzione,  e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 384
          del 31 dicembre 1982.
             (c) La convenzione di Washington del 3  marzo  1973  sul
          commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
          via di estinzione e' stata ratificata con legge 19 dicembre
          1975, n. 874.
          APPENDICE
             Si  trascrive il testo aggiornato della legge 7 febbraio
          1992, n.   150, recante:  "Disciplina  dei  reati  relativi
          all'applicazione  in Italia della convenzione sul commercio
          internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
          estinzione,  firmata  a  Washington il 3 marzo 1973, di cui
          alla legge 19 dicembre 1975,  n.  874,  e  del  regolamento
          (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme
          per  la  commercializzazione  e  la detenzione di esemplari
          vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo
          per la salute e l'incolumita' pubblica"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 22 febbraio
          1992), come modificata dal decreto qui pubblicato:
             "Art.  1  (come  sostituito  dall'art. 1 del decreto qui
          pubblicato).-
          1. Chiunque in violazione di quanto  previsto  dal  decreto
          del  Ministro  del  commercio  con l'estero del 31 dicembre
          1983, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  64  del  5  marzo  1984,  importa, esporta o
          riesporta, sotto qualsiasi regime doganale,  vende,  espone
          per  la  vendita, detiene per la vendita, offre in vendita,
          trasporta,  anche  per  conto  terzi,  o  comunque  detiene
          esemplari  di specie indicate nell'allegato A, appendice I,
          e nell'allegato  C,  parte  1,  del  regolamento  (CEE)  n.
          3626/82  del  Consiglio  del  3 dicembre 1982, e successive
          modificazioni, e' punito con le seguenti sanzioni:
               a) arresto da tre mesi ad un anno o  ammenda  da  lire
          quindici milioni a lire duecento milioni;
               b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni
          o  ammenda  da  lire quindici milioni a sei volte il valore
          degli animali,  piante,  loro  parti  o  prodotti  derivati
          oggetto   dalla   violazione.   Se   trattasi   di  impresa
          commerciale alla condanna  consegue  la  sospensione  della
          licenza  da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto
          mesi.
             2.  L'importazione  di  oggetti  ad  uso   personale   o
          domestico   relativi   a   specie  indicate  nel  comma  1,
          effettuata   senza   la   presentazione   della    prevista
          documentazione   CITES   emessa   dallo  Stato  estero  ove
          l'oggetto e' stato acquistato, e' punita  con  la  sanzione
          amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
          Gli  oggetti  importati  illegalmente  sono  confiscati dal
          Corpo forestale dello Stato.
             3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad  uso
          personale  o  domestico  derivati dagli esemplari di specie
          indicate nel comma 1 eccetto gli oggetti di pelletteria  ad
          uso personale e le calzature, e' consentita previo rilascio
          di  un  certificato  da  parte  del servizio certificazione
          CITES  del  Corpo   forestale   dello   Stato,   ai   sensi
          dell'articolo VII, par. 3, della convenzione di Washington.