Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Segretariato generale Ufficio del coordinamento amministrativo Dipartimento degli affari generali e del personale Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Dipartimento per l'informatica, la telematica e l'automazione d'ufficio A tutti i Ministeri: Gabinetto Direzione generale affari generali e personale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario dello Stato nella regione Campania Al rappresenante del Governo nella regione Sarda Al commissario di Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno) Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati) Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite di rappresentanti e dei commissari di Governo) Alle province (per il tramite dei prefetti) Ai comuni (per il tramite dei prefetti) Alle comunita' montane (per il tramite dei prefetti) Alle unita' sanitarie locali (per il tramite delle regioni) Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni) Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni) Alle camere di commercio, industria ed artigianato (per il tramite dell'Unioncamere) Agli istituti autonomi per le case popolari (per il tramite della Aniacap) All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Unioncamere All'Aniacap e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione Al Ministero per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Al Ministro per il coordinamento della protezione civile Al Ministro per le aree urbane Al Ministro per gli affari sociali Con la presente circolare n. 6 del 4 corrente mese, si e' precisato come competa ai dirigenti l'organizzazione dell'ufficio cui sono preposti e la gestione del personale ivi addetto, al fine della sua ottimale utilizzazione nell'attuale momento e in vista del processo di riorganizzazione degli uffici ad essi affidato. Data la novita' e la complessita' della riforma, pur ribadendo la piena autonomia e responsabilita' dei dirigenti in ordine alla gestione del personale, si forniscono ulteriori chiarimenti sulla nuova disciplina, anche in relazione ai numerosi quesiti pervenuti in materia di concreta applicazione delle disposizioni del decreto legislativo al personale in servizio. Le nuove norme che regolano il rapporto di lavoro del personale, cosi' come previsto dal decreto legislativo n. 29/1993, comportano naturalmente l'introduzione di principi di flessibilita' nella esplicazione delle mansioni di ogni qualifica. In particolare, si e' affermato il principio che nelle mansioni della qualifica di appartenenza rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro, con cio' introducendo un criterio basilare di flessibilita' volto a superare irrigidimenti incongrui. Inoltre, il dipendente, se richiesto dal dirigente, e' tenuto a svolgere, occasionalmente ed ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni della qualifica immediatamente inferiore; ed e' anche tenuto, in aggiunta alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, senza che cio' costituisca titolo per l'assegnazione definitiva delle relative mansioni, o comporti variazione del trattamento economico. Occorre, quindi, procedere ad una attenta disamina dei riflessi che la nuova disciplina esplica sullo svolgimento delle mansioni diverse da quelle di appartenenza, in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29/1993. Si ritiene che, a seguito delle nuove norme che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, non debbano sussistere dubbi sulla possibilita' di adibire di fatto il personale anche a mansioni diverse, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza. Cosi' pure si ritiene che non dovrebbero sussistere dubbi sulla possibilita' di impiegare il dipendente personale - ferme restando le qualifiche di appartenenza - in alcuni compiti specifici anche se ascritti a qualifiche superiori. Infine, nell'attuale momento ed in vista della ridefinizione di uffici e piante organiche (e, pertanto, in relazione alla occasionalita' della situazione verificatasi all'atto dell'entrata in vigore della riforma) l'esigenza di assicurare prestazioni per le quali manchi personale in possesso della necessaria qualifica puo' essere soddisfatta anche mediante l'utilizzo a rotazione di personale appartenente a qualifiche superiori. Nei casi che precedono non si pongono particolari problemi, ne' in ordine al trattamento economico, che non subisce alcuna variazione, ne' in ordine alla qualifica di inquadramento che resta quella posseduta dagli interessati. I dati in possesso del Dipartimento della funzione pubblica sulle dotazioni del personale fanno, d'altra parte, ritenere che possano coerentemente essere assicurate le esigenze di funzionalita' delle amministrazioni pubbliche attraverso il coordinato impiego dei criteri di flessibilita' individuati dalle disposizioni del decreto legislativo n. 29/1993, per la cui concreta applicazione si richiama la particolare attenzione dei dirigenti. nei casi in cui non sia possibile in alcun modo, con siffatti criteri di flessibilita', assicurare la cennata funzionalita' dei servizi, l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori, con il correlativo distoglimento dalle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, puo' essere disposta unicamente con provvedimento formale, per una durata non superiore a tre mesi; in tal caso, al dipendente spetta il trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta. Va in ogni caso ricordato che la sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento ovvero la reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare rientrano nelle attribuzioni proprie del personale di cui all'art. 25, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993 e degli appartenenti all'attuale nona qualifica funzionale, nell'ambito del comparto dei Ministeri, e di analoghe qualifiche che prevedono lo svolgimento di funzioni vicarie dei dirigenti, esistenti negli altri comparti, sicche' l'espletamento delle suddette attribuzioni non configura esercizio delle mansioni superiori. Nell'invitare codeste amministrazioni a procedere ad una ricognizione delle mansioni espletate dai dipendenti, si suggerisce altresi' di effettuare nel contempo una rigorosa analisi delle mansioni necessarie al funzionamento degli uffici e delle strutture operative in vista della rideterminazione degli uffici e delle piante organiche prevista dal decreto legislativo n. 29/1993. Cio' al fine di consentire, attraverso la dichiarazione di esubero e lo strumento della mobilita', il superamento dell'attuale stato di fatto, che registra frequenti e non giustificabili situazioni di sovralivellamento del personale rispetto alle effettive esigenze. p. Il Presidente: SACCONI