Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri:
                                    Segretariato generale
                                    Ufficio     del     coordinamento
                                  amministrativo
                                    Dipartimento     degli     affari
                                  generali e del personale
                                    Dipartimento   per   gli   affari
                                  giuridici e legislativi
                                    Dipartimento  per  l'informatica,
                                  la   telematica   e   l'automazione
                                  d'ufficio
                                  A tutti i Ministeri:
                                    Gabinetto
                                    Direzione     generale     affari
                                  generali e personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Al        Consiglio       nazionale
                                  dell'economia  e   del   lavoro   -
                                  Segretariato generale
                                  Ai   commissari  di  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione Campania
                                  Al  rappresenante del Governo nella
                                  regione Sarda
                                  Al  commissario  di  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella  regione  Valle
                                  d'Aosta
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai  prefetti  della Repubblica (per
                                  il    tramite     del     Ministero
                                  dell'interno)
                                  Alle      aziende      ed      alle
                                  amministrazioni  dello   Stato   ad
                                  ordinamento    autonomo   (per   il
                                  tramite dei Ministeri interessati)
                                  Ai presidenti degli  enti  pubblici
                                  non  economici  (per il tramite dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e sperimentazione (per  il  tramite
                                  dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai   rettori  delle  universita'  e
                                  delle   istituzioni   universitarie
                                  (per   il   tramite  del  Ministero
                                  dell'universita'  e  della  ricerca
                                  scientifica e tecnologica)
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per il tramite di rappresentanti e
                                  dei commissari di Governo)
                                  Alle province (per il  tramite  dei
                                  prefetti)
                                  Ai   comuni  (per  il  tramite  dei
                                  prefetti)
                                  Alle  comunita'  montane  (per   il
                                  tramite dei prefetti)
                                  Alle  unita'  sanitarie locali (per
                                  il tramite delle regioni)
                                   Agli istituti  di  ricovero  e  di
                                  cura  a  carattere scientifico (per
                                  il tramite delle regioni)
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali  (per il tramite delle
                                  regioni)
                                  Alle camere di commercio, industria
                                  ed  artigianato  (per  il   tramite
                                  dell'Unioncamere)
                                  Agli  istituti autonomi per le case
                                  popolari  (per  il  tramite   della
                                  Aniacap)
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Unioncamere
                                  All'Aniacap
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza della Repubblica -
                                  Segretariato generale
                                  Al   Consiglio   superiore    della
                                  pubblica amministrazione
                                  Alla    Scuola    superiore   della
                                  pubblica amministrazione
                                  Al Ministero per  il  coordinamento
                                  delle  politiche  comunitarie e gli
                                  affari regionali
                                  Al Ministro  per  il  coordinamento
                                  della protezione civile
                                  Al Ministro per le aree urbane
                                  Al Ministro per gli affari sociali
  Con la presente circolare n. 6 del 4 corrente mese, si e' precisato
come  competa  ai  dirigenti  l'organizzazione  dell'ufficio cui sono
preposti e la gestione del personale ivi addetto, al fine  della  sua
ottimale  utilizzazione  nell'attuale momento e in vista del processo
di riorganizzazione degli uffici ad essi affidato.
  Data  la  novita' e la complessita' della riforma, pur ribadendo la
piena autonomia  e  responsabilita'  dei  dirigenti  in  ordine  alla
gestione  del  personale,  si  forniscono ulteriori chiarimenti sulla
nuova disciplina, anche in relazione ai numerosi quesiti pervenuti in
materia di  concreta  applicazione  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo al personale in servizio.
  Le  nuove  norme  che regolano il rapporto di lavoro del personale,
cosi' come previsto dal decreto legislativo  n.  29/1993,  comportano
naturalmente   l'introduzione  di  principi  di  flessibilita'  nella
esplicazione delle mansioni di ogni qualifica.
  In particolare, si e' affermato il  principio  che  nelle  mansioni
della  qualifica  di  appartenenza rientra comunque lo svolgimento di
compiti complementari e strumentali al perseguimento degli  obiettivi
di   lavoro,   con   cio'   introducendo   un  criterio  basilare  di
flessibilita' volto a superare irrigidimenti incongrui.
  Inoltre, il dipendente, se richiesto dal  dirigente,  e'  tenuto  a
svolgere,  occasionalmente ed ove possibile con criteri di rotazione,
compiti o mansioni della qualifica immediatamente  inferiore;  ed  e'
anche  tenuto,  in  aggiunta alle mansioni proprie della qualifica di
appartenenza, a  svolgere  compiti  specifici  non  prevalenti  della
qualifica   superiore,   senza   che   cio'  costituisca  titolo  per
l'assegnazione  definitiva  delle  relative  mansioni,   o   comporti
variazione del trattamento economico.
  Occorre, quindi, procedere ad una attenta disamina dei riflessi che
la  nuova disciplina esplica sullo svolgimento delle mansioni diverse
da quelle di appartenenza, in atto alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 29/1993.
  Si ritiene che,  a  seguito  delle  nuove  norme  che  regolano  il
rapporto  di  lavoro  dei dipendenti pubblici, non debbano sussistere
dubbi sulla possibilita' di adibire di fatto  il  personale  anche  a
mansioni   diverse,   nell'ambito   della   qualifica  funzionale  di
appartenenza.
  Cosi' pure si ritiene che non  dovrebbero  sussistere  dubbi  sulla
possibilita' di impiegare il dipendente personale - ferme restando le
qualifiche  di  appartenenza  -  in alcuni compiti specifici anche se
ascritti a qualifiche superiori.
  Infine, nell'attuale momento ed in  vista  della  ridefinizione  di
uffici   e   piante   organiche   (e,  pertanto,  in  relazione  alla
occasionalita' della situazione verificatasi all'atto dell'entrata in
vigore della riforma) l'esigenza di  assicurare  prestazioni  per  le
quali  manchi  personale  in possesso della necessaria qualifica puo'
essere soddisfatta anche mediante l'utilizzo a rotazione di personale
appartenente a qualifiche superiori.
  Nei casi che precedono non si pongono particolari problemi, ne'  in
ordine  al  trattamento economico, che non subisce alcuna variazione,
ne' in ordine  alla  qualifica  di  inquadramento  che  resta  quella
posseduta dagli interessati.
  I  dati  in possesso del Dipartimento della funzione pubblica sulle
dotazioni del personale fanno, d'altra parte,  ritenere  che  possano
coerentemente  essere  assicurate  le esigenze di funzionalita' delle
amministrazioni  pubbliche  attraverso  il  coordinato  impiego   dei
criteri  di  flessibilita' individuati dalle disposizioni del decreto
legislativo n. 29/1993, per la cui concreta applicazione si  richiama
la particolare attenzione dei dirigenti.
  nei  casi  in  cui  non  sia  possibile in alcun modo, con siffatti
criteri di flessibilita', assicurare  la  cennata  funzionalita'  dei
servizi,  l'assegnazione  del dipendente a mansioni superiori, con il
correlativo distoglimento dalle mansioni proprie della  qualifica  di
appartenenza,  puo'  essere  disposta  unicamente  con  provvedimento
formale, per una durata non superiore a tre mesi;  in  tal  caso,  al
dipendente    spetta    il   trattamento   economico   corrispondente
all'attivita' svolta.
  Va in ogni caso ricordato che la sostituzione del dirigente in caso
di assenza o impedimento ovvero la reggenza  dell'ufficio  in  attesa
della   destinazione   del   dirigente   titolare   rientrano   nelle
attribuzioni proprie del personale di cui all'art. 25, comma  4,  del
decreto  legislativo n. 29/1993 e degli appartenenti all'attuale nona
qualifica funzionale, nell'ambito del comparto dei  Ministeri,  e  di
analoghe  qualifiche che prevedono lo svolgimento di funzioni vicarie
dei dirigenti, esistenti negli altri comparti, sicche' l'espletamento
delle suddette attribuzioni non configura  esercizio  delle  mansioni
superiori.
  Nell'invitare   codeste   amministrazioni   a   procedere   ad  una
ricognizione delle mansioni espletate dai dipendenti,  si  suggerisce
altresi'  di  effettuare  nel  contempo  una  rigorosa  analisi delle
mansioni necessarie al funzionamento degli uffici e  delle  strutture
operative in vista della rideterminazione degli uffici e delle piante
organiche  prevista  dal decreto legislativo n. 29/1993. Cio' al fine
di consentire, attraverso la dichiarazione di esubero e lo  strumento
della  mobilita',  il  superamento  dell'attuale  stato di fatto, che
registra   frequenti   e    non    giustificabili    situazioni    di
sovralivellamento del personale rispetto alle effettive esigenze.
                                            p. Il Presidente: SACCONI