In attesa che venga definito il regime comunitario  d'importazione
per  taluni  prodotti  originari  dei  Paesi  in oggetto, esperita la
procedura CEE di cui all'art. 7 del regolamento  n.  3420/83,  questo
Ministero  dispone  l'apertura  dei contingenti di cui all'allegato e
per i Paesi in esso previsti.
   Gli operatori  potranno  rivolgersi  o  direttamente  alle  dogane
assegnatarie,   o   alle  altre  dogane,  presentando  la  prescritta
dichiarazione doganale per lo sdoganamento delle merci. Nel  caso  in
cui  le  dogane  non assegnatarie ricevano richieste dagli operatori,
dovranno comunicarle  immediatamente  alla  dogana  assegnataria  del
contingente in questione. Quest'ultima procedera' all'imputazione del
quantitativo  richiesto  comunicandolo  alla  dogana  richiedente che
provvedera' allo sdoganamento della merce.
   Analoga comunicazione sara' fatta in caso di indisponibilita'  del
contingente.
   I quantitativi di cui all'allegato si aggiungono a quelli messi in
distribuzione  dal 1› febbraio 1993 con circolare n. 8 del 5 febbraio
1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio  1993.  Non
sara'   ammessa   alcuna   prenotazione   nell'utilizzo   dei  citati
contingenti.
   La presente disposizione si applica a partire dal 1› marzo 1993.
                                   Il direttore generale: MARTUSCELLI