In attesa che venga definito il regime comunitario d'importazione per taluni prodotti originari dei Paesi in oggetto, esperita la procedura CEE di cui all'art. 7 del regolamento n. 3420/83, questo Ministero dispone l'apertura dei contingenti di cui all'allegato e per i Paesi in esso previsti. Gli operatori potranno rivolgersi o direttamente alle dogane assegnatarie, o alle altre dogane, presentando la prescritta dichiarazione doganale per lo sdoganamento delle merci. Nel caso in cui le dogane non assegnatarie ricevano richieste dagli operatori, dovranno comunicarle immediatamente alla dogana assegnataria del contingente in questione. Quest'ultima procedera' all'imputazione del quantitativo richiesto comunicandolo alla dogana richiedente che provvedera' allo sdoganamento della merce. Analoga comunicazione sara' fatta in caso di indisponibilita' del contingente. I quantitativi di cui all'allegato si aggiungono a quelli messi in distribuzione dal 1 febbraio 1993 con circolare n. 8 del 5 febbraio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 1993. Non sara' ammessa alcuna prenotazione nell'utilizzo dei citati contingenti. La presente disposizione si applica a partire dal 1 marzo 1993. Il direttore generale: MARTUSCELLI