Con decreto ministeriale 4 febbraio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 22 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Texas Instruments Italia, con sede in Cittaducale (Rieti) e unita' di Aversa (Caserta), per il periodo dal 22 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1992 con decorrenza 22 luglio 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 17 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Darfo, con sede in Darfo (Brescia) e unita' di Darfo (Brescia), per il periodo dal 17 agosto 1992 al 16 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992 con decorrenza 17 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Perani, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tubettificio europeo, con sede in Lecco (Como) e unita' di Abbadia Lariana (Como), Anzio (Roma) e Lecco (Como), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1992 con decorrenza 1 giugno 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tubettificio europeo, con sede in Lecco (Como) e unita' di Abbadia Lariana (Como), Anzio (Roma) e Lecco (Como), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1992 con decorrenza 1 dicembre 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elicotteri meridionali - E.M. (Gruppo Agusta), con sede in Frosinone e unita' di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per il periodo dal 23 settembre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 23 settembre 1992; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Rayton Fissore, con sede in Cherasco (Cuneo) e unita' di Cherasco (Cuneo), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 4 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1992 con decorrenza 4 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 settembre 1992, n. 12309/7; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fabbrica interconsorziale concimi e prodotti chimici Campania, con sede in Roma e unita' di Napoli, per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992. Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa. In liquidazione coatta amministrativa dal 26 settembre 1990; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. 3 M Italia, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e unita' di S. Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 9 ottobre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 novembre 1992 con effetto dal 26 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Zignago tessile, con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia) e unita' di Fossalta di Portogruaro (Venezia), per il periodo dal 26 agosto 1992 al 25 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 26 agosto 1992; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Manifatture italiane riunite, con sede in Pieve del Cairo (Pavia) e unita' di Pieve del Cairo (Pavia), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 settembre 1992, n. 12311/13; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ero Electronic, con sede in Novate Milanese (Milano) e unita' di Novara e Novate Milanese (Milano), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta condecreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Prod-El - Prodotti elettrici, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1992 con decorrenza 11 novembre 1992; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 28 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Regina industria, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unita' varie nella regione Lombardia, per il periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 26 ottobre 1992; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. O.M.A.P. - Officine meccaniche alta precisione, con sede in Brescia e unita' di Montichiari (Brescia), ufficio di Brescia, per il periodo dal 6 novembre 1992 al 12 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1992 con decorrenza 13 luglio 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Vereco, con sede in Malo (Vicenza) e unita' di Malo (Vicenza), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Officina meccanica Sigma, con sede in Vigevano (Pavia) e unita' di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 20 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Legatoria industriale torinese - L.I.T., con sede in Torino e unita' di Cascine Vica (Torino) e Torino, per il periodo dal 20 ottobre 1992 al 19 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 20 ottobre 1992; Con decreto ministeriale 4 febbraio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino) e unita' nazionali, per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino) e unita' nazionali, per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Olivetti prodotti industriali, con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di S. Bernardo d'Ivrea (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Olivetti prodotti industriali, con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di S. Bernardo d'Ivrea (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Olivetti Sanyo, dal 22 dicembre 1992 Olivetti Fax (Gruppo Olivetti), con sede in Pozzuoli (Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Olivetti Sanyo, dal 22 dicembre 1992 Olivetti Fax (Gruppo Olivetti), con sede in Pozzuoli (Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Olivetti telecomunicazioni, (Gruppo Olivetti), con sede in Pozzuoli (Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Olivetti telecomunicazioni, (Gruppo Olivetti), con sede in Pozzuoli (Napoli) unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tecnost-Mael, (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Ivrea (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tecnost-Mael, (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Ivrea (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 1 marzo 1993 con decorrenza 2 settembre 1992; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Teknecomp, (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Cavaglia' (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Teknecomp, (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Cavaglia' (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Aros sud, (Gruppo Olivetti), con sede in Cecchina (Roma) e unita' di Cecchina (Roma), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Aros sud, (Gruppo Olivetti), con sede in Cecchina (Roma) e unita' di Cecchina (Roma), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Circuiti stampati Italia, (Gruppo Olivetti), con sede in Cavaglia (gia' Venaria) (Torino) e unita' di Cavaglia (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Circuiti stampati Italia, (Gruppo Olivetti), con sede in Cavaglia (gia' Venaria) (Torino) e unita' di Cavaglia (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Diaspron sud, (Gruppo Olivetti), con sede in Pozzuoli (Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Diaspron sud, (Gruppo Olivetti), con sede in Pozzuoli (Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992; 19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Manifattura Valle dell'Orco, (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Sparone (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992; 20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Manifattura Valle dell'Orco, (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Sparone (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992; 21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Microfusione Italia, con sede in S. Maurizio Canavese (Torino) e unita' di S. Maurizio Canavese (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992; 22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Microfusione Italia, con sede in S. Maurizio Canavese (Torino) e unita' di S. Maurizio Canavese (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992; 23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Modinform (Gruppo Olivetti), con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992; 24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Modinform (Gruppo Olivetti), con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992; 25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nord elettronica (Gruppo Olivetti), con sede in Altare (Savona) e unita' di Altare (Savona), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992; 26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nord elettronica (Gruppo Olivetti), con sede in Altare (Savona) e unita' di Altare (Savona), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992; 27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Olivetti Office (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Crema (Cremona), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992; 28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Olivetti Office (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Crema (Cremona), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992. Con decreto ministeriale 4 febbraio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Apsia Med, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unita' di S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Apsia Med, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unita' di S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 18 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Italkali - Societa' italiana sali alcalini, con sede in Palermo e unita' di Casteltermini (Agrigento), miniera di Pasquasia (Enna), miniera di Petralia (Palermo), miniera Racalmuto (Agrigento), miniera Realmonte (Agrigento), sede di Palermo, unita' di Porto Empedocle (Agrigento), per il periodo dal 4 febbraio 1992 al 3 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 4 febbraio 1992 con decorrenza 4 febbraio 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Italkali - Societa' italiana sali alcalini, con sede in Palermo e unita' di Casteltermini (Agrigento), miniera di Pasquasia (Enna), miniera di Petralia (Palermo), miniera Racalmuto (Agrigento), miniera Realmonte (Agrigento), sede di Palermo, unita' di Porto Empedocle (Agrigento), per il periodo dal 4 agosto 1992 al 3 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1992 con decorrenza 4 agosto 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede in Narni (Terni) e unita' di Nera Montorio (Terni), per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede in Narni (Terni) e unita' di Nera Montorio (Terni), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova chimica biosintesi, con sede in Palermo e unita' di Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 7 luglio 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova chimica biosintesi, con sede in Palermo, e unita' di Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e unita' di Arbatax (Nuoro), per il periodo dal 7 giugno 1992 al 6 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1992 con decorrenza 7 giugno 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Firinu costruzioni, con sede in Cagliari e unita' di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Firinu costruzioni, con sede in Cagliari e unita' di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Merloni elettrodomestici, con sede in Fabriano (Ancona) e unita' di Carinaro (Caserta), filiali vendita nazionali, magazzino di Gricignano (Caserta), None (Torino) e Teverola (Caserta), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1991 con decorrenza 7 febbraio 1992; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Italtractor ITM, con sede in Potenza e unita' di Castelvetro (Modena), Ceprano (Frosinone) e Potenza, per il periodo dal 1 marzo 1992 al 31 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 1 marzo 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Italtractor ITM, con sede in Potenza e unita' di Castelvetro (Modena), Ceprano (Frosinone) e Potenza, per il periodo dal 1 settembre 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Teplamed, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unita' di S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Teplamed, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unita' di S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 25 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Sa.Pro - Sarda progettazioni industriali, con sede in Porto Torres (Sassari) e unita' di Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1 marzo 1992 all'11 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 1 marzo 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e unita' di Battipaglia (Salerno) e Terni, per il periodo dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 18 novembre 1991; 19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Antibioticos, con sede in Milano e unita' di Correzzana (Milano), Rodano (Milano), Settimo Torinese (Torino), uffici di Milano, unita' di Milano, per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 2 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991; 20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Antibioticos, con sede in Milano e unita' di Correzzana (Milano), Rodano (Milano), Settimo Torinese (Torino), uffici di Milano, unita' di Milano, per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1992 con decorrenza 9 giugno 1992; 21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ellesport, con sede in Cagliari e unita' di Cagliari, per il periodo dal 10 gennaio 1992 al 9 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1992 con decorrenza 10 gennaio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 10 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ellesport, con sede in Cagliari e unita' di Cagliari, per il periodo dal 10 luglio 1992 al 9 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1992 con decorrenza 10 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Talco Sardegna, con sede in Cagliari e unita' di Orani (Nuoro), per il periodo dal 2 gennaio 1992 al 1 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1992 con decorrenza 2 gennaio 1992; 24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Subersarda, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e unita' di Tempio Pausania (Sassari), per il periodo dal 3 giugno 1991 al 2 dicembre 1991. Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 1991 con decorrenza 3 giugno 1991; 25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Api Basento, con sede in Potenza e unita' di Potenza, per il periodo dal 9 marzo 1992 al 30 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1992 con decorrenza 1 gennaio 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Api Basento, con sede in Potenza e unita' di Potenza, per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1992 con decorrenza 1 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Enichem Anic, con sede in Palermo e unita' di Assemini (Cagliari), Brindisi, Porto Marghera (Venezia), Porto Torres (Sassari), Ravenna, uffici di S. Donato Milanese e uffici vendita (Milano), per il periodo dal 1 ottobre 1991 al 31 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1 ottobre 1991; 28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Enichem Anic, con sede in Palermo e unita' di Assemini (Cagliari), Brindisi, Porto Marghera (Venezia), Porto Torres (Sassari) e Ravenna, per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Enichem Anic, con sede in Palermo, e unita' di Ravenna, per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem Syntesis, con sede in Palermo e unita' di laboratorio di Bolgiano (Milano), laboratorio di Paderno Dugnano (Milano), Ravenna, sede di Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 ottobre 1991 al 31 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1 ottobre 1991; 31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem Syntesis, con sede in Palermo, e unita' di Villadossola (Novara), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 31 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992; 32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem Syntesis, con sede in Palermo e unita' di Villadossola (Novara), per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem Syntesis, con sede in Palermo e unita' di Villadossola (Novara), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 gennaio 1993; Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 34) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem Syntesis, con sede in Palermo e unita' di laboratorio di Bolgiano (Milano), laboratorio di Paderno Dugnano (Milano), sede di Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ibla, con sede in Palermo e unita' di Ragusa, per il periodo dal 27 gennaio 1992 al 26 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1992 con decorrenza 27 gennaio 1992; 36) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ibla, con sede in Palermo e unita' di Ragusa, per il periodo dal 27 luglio 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 27 luglio 1992; 37) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Valentini International, con sede in Montalto Uffugo (Cosenza) e unita' di Montalto Uffugo (Cosenza), per il periodo dal 28 aprile 1992 al 31 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1992 con decorrenza 1 marzo 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991; 38) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 1 ottobre 1991 al 31 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1 ottobre 1991; 39) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1991 con decorrenza 2 dicembre 1991; 40) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 2 giugno 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1992 con decorrenza 2 giugno 1992; 41) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 42) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Costruzioni sarde, con sede in Porto Torres (Sassari) e unita' di cantiere di Macchiareddu (Cagliari) e cantiere di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1 marzo 1992, all'11 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 1 marzo 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 43) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Italam 86 (limitatamente ai lavoratori ex CRN), con sede in Roma e unita' di Ancona, per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 29 febbraio 1992. Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1992 con decorrenza 1 gennaio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 44) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Italam 86 (limitatamente ai lavoratori ex CRN), con sede in Roma e unita' di Ancona, per il periodo dal 1 marzo 1992 al 31 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 1 marzo 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 45) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. La Certosa, con sede in Cosenza e unita' di Polia (Catanzaro), per il periodo dal 4 febbraio 1991 al 4 agosto 1991. Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1991 con decorrenza 4 febbraio 1991; 46) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Comsal - Compagnia sarda alluminio, dal 3 dicembre 1991 Nuova Comsal, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unita' di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 20 novembre 1991 all'8 aprile 1992. Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1991 con decorrenza 9 ottobre 1991. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991; 47) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Comsal - Compagnia sarda alluminio dal 3 dicembre 1991 Nuova Comsal con sede in Portoscuso (Cagliari) e unita' di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 9 aprile 1992 all'8 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 9 aprile 1992; 48) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Comsal - Compagnia sarda alluminio dal 3 dicembre 1991 Nuova Comsal con sede in Portoscuso (Cagliari) e unita' di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 9 ottobre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 9 ottobre 1992; 49) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Edisongas con sede in Milano e unita' di Siracusa, per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1991 con decorrenza 9 dicembre 1991; 50) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Edisongas con sede in Milano e unita' di Siracusa, per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1992 con decorrenza 9 giugno 1992; 51) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. OSM - Officine sussidiarie meridionali con sede in Tuglie (Lecce) e unita' di Tuglie (Lecce), per il periodo dal 9 settembre 1991 all'8 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1991 con decorrenza 9 settembre 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 52) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. ECP - Enichem polimeri, con sede in Milano e unita' di Brindisi, Casoria (Napoli), Cengio (Savona), Cesano Maderno (Milano), Ferrara, Mantova, Milano, Nera Montoro (Terni), Novara, Priolo (Siracusa) e Terni, per il periodo dal 1 ottobre 1991 al 31 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1 ottobre 1991; 53) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. ECP - Enichem polimeri, con sede in Milano e unita' di: laboratorio di Paderno Dugnano (Milano) e laboratorio di S. Donato (Milano), per il periodo dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 18 novembre 1991; 54) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. ECP - Enichem polimeri, con sede in Milano e unita' di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 30 dicembre 1991; 55) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. ECP - Enichem polimeri, con sede in Milano e unita' di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 30 giugno 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1992 con decorrenza 30 giugno 1992; 56) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. ECP - Enichem polimeri, con sede in Milano e unita' di: Brindisi, Casoria (Napoli), Cengio (Savona), Ferrara, Nera Montoro (Terni), Novara, Priolo (Siracusa) e Terni, per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 57) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Seaservice, con sede in Cagliari e unita' di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 1 gennaio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 58) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Seaservice, con sede in Cagliari e unita' di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 agosto 1992 con decorrenza 1 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 59) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem partecipazioni, con sede in Milano e uffici di San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1 ottobre 1991 al 31 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1 ottobre 1991; 60) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem partecipazioni, con sede in Milano e uffici di San Donato Milanese (Milanese), per il periodo dal 1 aprile al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 61) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem, con sede in Milano e uffici di Assago (Milano), Milano, e San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1 ottobre 1991 al 31 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1 ottobre 1991; 62) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c.a.r.l. COREBS - Consorzio prodotti bieticoli saccariferi, con sede in Potenza, e unita' di Policoro (Matera), per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 30 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 1 gennaio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 63) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c.a.r.l. COREBS - Consorzio prodotti bieticoli saccariferi, con sede in Potenza, e unita' di Policoro (Matera), per il periodo dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1992 con decorrenza 1 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 64) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. IDM, con sede in Pesaro, e unita' di Pesaro, per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 65) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem agricoltura gia' Agrimont S.p.a., dal 1 novembre 1991 Enichem agricoltura S.p.a., con sede in Milano, e unita' di Porto Empedocle (Agrigento), Porto Marghera (Venezia) e Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1 ottobre 1991 al 31 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1991 con decorrenza 1 ottobre 1991; 66) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem agricoltura gia' Agrimont S.p.a., con sede in Milano, e unita' di: Porto Empedocle (Agrigento), Porto Marghera (Venezia) e Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 67) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano, e unita' di: Cancello (Caserta), Montemarciano (Ancona) e Portogruaro (Venezia), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992; 68) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano, e unita' di: Cancello (Caserta), Montemarciano (Ancona) e Portogruaro (Venezia), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 29 maggio 1992 con decorrenza 7 agosto 1992; 69) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano, e unita' di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 1 marzo 1992 al 31 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992 con decorrenza 1 marzo 1992; 70) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano, e unita' di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 1 settembre 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992 con decorrenza 1 settembre 1992; 71) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano, e unita' di Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 25 febbraio 1992 al 24 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 25 febbraio 1992; 72) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 25 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano, e unita' di Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 25 agosto 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 28 maggio 1992 con decorrenza 25 agosto 1992; 73) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano, sede e uffici di Milano, per il periodo dal 18 novembre 1991 al 31 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 18 novembre 1991; 74) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano, sede e uffici di Milano, per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 75) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano e unita' di Gela (Caltanissetta) e Ravenna, per il periodo dal 1 ottobre 1991 al 31 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1991 con decorrenza 1 ottobre 1991; 76) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano e unita' di Gela (Caltanissetta) e Ravenna, per il periodo dal 1 aprile 1991 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 77) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Istituti Donegani, con sede in Novara e unita' di Milano e Novara, per il periodo dal 16 dicembre 1991 al 31 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1992 con decorrenza 16 dicembre 1991; 78) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Istituti Donegani, con sede in Novara e unita' di Novara, per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 15 maggio 1992 con decorrenza 1 aprile 1992; 79) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Istituti Donegani, con sede in Novara e unita' di Novara, per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992.