IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657; Visto il decreto ministeriale n. 1/1968 del 4 otobre 1989 con il quale, sulla base della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, sono stati individuati, per la provincia di Milano, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi; Visto il decreto ministeriale 1/6030 del 16 ottobe 1989, con il quale all'art. 1 sono stati determinati, per la provincia di Milano, il numero e la dislocazione degli sportelli per i predetti ambiti territoriali, e all'art. 2 la misura dei compensi per la concessione amministrativa del servizio di riscossione dei tributi; Visto il decreto ministeriale n. 1/7014 del 21 dicembre 1989, con il quale la concessione del servizio di riscossione nell'ambito B della provincia di Milano e' stata conferita, con decorrenza 1 gennaio 1990 e per il primo quinquennio di gestione, alla Sanpaolo esattorie S.p.a., con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156; Visto il decreto ministeriale n. 1/576 del 12 gennaio 1990 con il quale la Sanpaolo esattorie S.p.a. e' stata nominata commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi per l'ambito B della provincia di Milano; Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 301 in data 10 marzo 1992, che ha confermato la sentenza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia n. 410 del 1991, con la quale, su ricorso della S.E.T. S.p.a. Magget S.p.a. e So.Ri.T. S.p.a., era stato disposto l'annullamento del decreto ministeriale n. 1/1968 del 4 ottobre 1989, nella parte relativa alla determinazione di due ambiti territoriali per la provincia di Milano ai fini del conferimento della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il primo quinquennio di gestione, ed era stato altresi' annullato il decreto ministeriale n. 1/7014 del 21 dicembre 1989 di conferimento della concessione dell'ambito B alla Sanpaolo esattorie S.p.a.; Visto il ricorso alla Corte suprema di cassazione, proposto conto la sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato dalla Sanpaolo esattorie S.p.a., per promuovere una dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; Vista la domanda di esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato, proposta dalla S.E.T. S.p.a., dalla Magget S.p.a. e dalla So.Ri.T. S.p.a., notificata in data 10 giugno 1992; Considerato che la pendente impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione non sospende l'esecutivita' delle sentenze giurisdizionali amministrative e che pertanto occorre dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato; Considerato che il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 301 del 1992 ha affermato che "l'annullamento del decreto di determinazione degli ambiti per la provincia di Milano, in quanto conformato dall'interesse degli originari ricorrenti, concerne soltanto la determinazione dell'ambito B ove operavano le societa' ricorrenti ed i soci di esse, atto che ha una sua autonomia"; Considerato che si rende indifferibile un provvedimento che assicuri la regolarita' dello svolgimento del servizio di riscossione dei tributi; Ritenuto che il provvedimento di cui trattasi comporta necessariamente sia una nuova individuazione di ambiti territoriali, operazione, questa, riferita al territorio dell'ambito B della provincia di Milano, sia il nuovo conferimento delle concessioni, relative agli ambiti in tal modo individuati; Considerato che la sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che l'individuazione degli ambiti territoriali del servizio di riscossione per la provincia di Milano avrebbe dovuto tenere conto del diritto delle societa' ricorrenti al riconoscimento di un proprio ambito territoriale nei comuni in precedenza gestiti dai propri soci, ove gli stessi abbiano dato prova di rilevante impegno e di particolare efficienza nella gestione; Visto il parere n. 039 reso dalla commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nell'adunanza del 3 agosto 1992, con il quale la commissione stessa, pur confermando la gia' avvertita esigenza di realizzare economie di scala, non perseguibili nel contesto di una marcata segmentazione delle strutture aziendali operanti, ha ritenuto di non potere, "allo stato, che prendere atto di una 'res iudicata' il cui intrinseco precetto non puo' non essere assolto .. lasciando al competente Servizio centrale della riscossione il compito di provvedere negli esatti sensi"; Considerato pertanto che occorre procedere ad una nuova determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione per la provincia di Milano, limitatamente al territorio dell'ex ambito B, ed alla conseguente revisione degli sportelli; Visto l'atto in data 16 dicembre 1992, sottoscritto dalle tre societa' ricorrenti S.E.T. S.p.a. Magget S.p.a. e So.Ri.T. S.p.a., con il quale, sulla base dell'assunzione di una partecipazione azionaria dei soci della S.E.T. S.p.a. e della Magget S.p.a. nella So.Ri.T. S.p.a., le tre societa' consentono la formazione di un unico ambito territoriale che comprende i comuni in precedenza gestiti dai propri soci; Rienuto che l'esecuzione della decisione comporterebbe l'individuazione, nel solo territorio dell'ex ambito B di Milano, di quattro ambiti territoriali, per un totale di cinque ambiti nell'intera provincia, e che tale circostanza non consentirebbe la realizzazione, almeno parziale, di quelle economie di scale, auspicate della commissione consultiva nel citato parere n. 039 del 3 agosto 1992; Visto l'estratto notarile del libro "soci" della So.Ri.T. S.p.a., concernente la situazione dei soci all'11 gennaio 1993 dopo i trasferimenti azionari, da cui risulta confermata la partecipazione, nella So.Ri.T. S.p.a., di tutti i soci facenti capo alle tre societa' ricorrenti; Vista la comunicazione in data 13 gennaio 1933 con la quale le societa' S.E.T. S.p.a. e Magget S.p.a. hanno fatto presente che i propri soci hanno assunto una partecipazione nel capitale della So.Ri.T. S.p.a. e che, pertanto, assentono in favore della So.Ri.T. S.p.a. all'ottenimento della concessione per l'unico ambito individuato sulla base di tutti i comuni gestiti fino al 31 dicembre 1989 dai soci delle tre societa' ricorrenti; Ritenuto che l'individuazione di un solo ambito territoriale in luogo di tre, oltre a realizzare le gia' ricordate economie di scala, evitando le eccessive frammentazioni delle strutture aziendali operanti, consente altresi' il rispetto dei principi ispiratori della riforma del sistema di riscossione, attuato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, e consistenti nella efficienza, economicita' e funzionalita' delle gestioni; Decreta: Art. 1. I decreti ministeriali n. 1/1968 del 4 ottobre 1989, limitatamente all'individuazione dell'ambito B, n. 1/6030, art. 1, del 16 ottobre 1989, n. 1/7014 del 21 dicembre 1989 e n. 1/576 del 12 gennaio 1990, sono revocati.