IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  delega  4  ottobre  1986,  n.  657,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
n.  43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato e  di  altri  enti  pubblici,  emanato  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 1/1968 del 4 otobre 1989 con il
quale, sulla base della  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dagli
articoli  7  e  114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43
del 1988, sono stati individuati, per la  provincia  di  Milano,  due
ambiti   territoriali   da   valere   per  il  primo  quinquennio  di
applicazione  del  funzionamento  del  servizio  di  riscossione  dei
tributi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1/6030 del 16 ottobe 1989, con il
quale all'art. 1 sono stati determinati, per la provincia di  Milano,
il  numero  e  la  dislocazione degli sportelli per i predetti ambiti
territoriali, e all'art. 2 la misura dei compensi per la  concessione
amministrativa del servizio di riscossione dei tributi;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 1/7014 del 21 dicembre 1989, con
il quale la concessione del servizio  di  riscossione  nell'ambito  B
della  provincia  di  Milano  e'  stata  conferita, con decorrenza 1›
gennaio 1990 e per il primo quinquennio di  gestione,  alla  Sanpaolo
esattorie S.p.a., con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 1/576 del 12 gennaio 1990 con il
quale la Sanpaolo esattorie  S.p.a.  e'  stata  nominata  commissario
governativo  delegato  provvisoriamente  alla riscossione dei tributi
per l'ambito B della provincia di Milano;
  Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 301 in  data  10  marzo
1992,  che  ha  confermato  la  sentenza del tribunale amministrativo
regionale della Lombardia n. 410 del 1991, con la quale,  su  ricorso
della  S.E.T.  S.p.a.  Magget  S.p.a.  e  So.Ri.T.  S.p.a., era stato
disposto l'annullamento del decreto  ministeriale  n.  1/1968  del  4
ottobre  1989, nella parte relativa alla determinazione di due ambiti
territoriali per la provincia di  Milano  ai  fini  del  conferimento
della  concessione  del  servizio  di  riscossione dei tributi per il
primo quinquennio di gestione, ed era  stato  altresi'  annullato  il
decreto  ministeriale  n. 1/7014 del 21 dicembre 1989 di conferimento
della concessione dell'ambito B alla Sanpaolo esattorie S.p.a.;
  Visto il ricorso alla Corte suprema di cassazione,  proposto  conto
la  sopra  richiamata  sentenza del Consiglio di Stato dalla Sanpaolo
esattorie S.p.a., per promuovere  una  dichiarazione  di  difetto  di
giurisdizione del giudice amministrativo;
  Vista  la domanda di esecuzione della citata sentenza del Consiglio
di Stato, proposta dalla S.E.T. S.p.a., dalla Magget S.p.a.  e  dalla
So.Ri.T. S.p.a., notificata in data 10 giugno 1992;
  Considerato  che  la  pendente  impugnazione  dinanzi alla Corte di
cassazione non sospende l'esecutivita' delle sentenze giurisdizionali
amministrative e che pertanto occorre dare esecuzione  alla  sentenza
del Consiglio di Stato;
  Considerato  che  il  Consiglio di Stato, con la citata sentenza n.
301  del  1992  ha  affermato  che  "l'annullamento  del  decreto  di
determinazione  degli  ambiti  per  la provincia di Milano, in quanto
conformato  dall'interesse  degli  originari   ricorrenti,   concerne
soltanto  la  determinazione  dell'ambito B ove operavano le societa'
ricorrenti ed i soci di esse, atto che ha una sua autonomia";
  Considerato  che  si  rende  indifferibile  un  provvedimento   che
assicuri la regolarita' dello svolgimento del servizio di riscossione
dei tributi;
  Ritenuto   che   il   provvedimento   di   cui   trattasi  comporta
necessariamente sia una nuova individuazione di ambiti  territoriali,
operazione,  questa,  riferita  al  territorio  dell'ambito  B  della
provincia di Milano, sia il  nuovo  conferimento  delle  concessioni,
relative agli ambiti in tal modo individuati;
  Considerato che la sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che
l'individuazione   degli   ambiti   territoriali   del   servizio  di
riscossione per la provincia di Milano avrebbe  dovuto  tenere  conto
del diritto delle societa' ricorrenti al riconoscimento di un proprio
ambito territoriale nei comuni in precedenza gestiti dai propri soci,
ove  gli  stessi  abbiano  dato  prova  di  rilevante  impegno  e  di
particolare efficienza nella gestione;
  Visto il parere n. 039 reso dalla  commissione  consultiva  di  cui
all'art.  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, nell'adunanza  del  3  agosto  1992,  con  il  quale  la
commissione  stessa,  pur  confermando  la gia' avvertita esigenza di
realizzare economie di scala, non perseguibili nel  contesto  di  una
marcata segmentazione delle strutture aziendali operanti, ha ritenuto
di  non  potere, "allo stato, che prendere atto di una 'res iudicata'
il cui intrinseco precetto non puo' non essere assolto  ..  lasciando
al  competente  Servizio  centrale  della  riscossione  il compito di
provvedere negli esatti sensi";
  Considerato  pertanto  che   occorre   procedere   ad   una   nuova
determinazione   degli  ambiti  territoriali  delle  concessioni  del
servizio di riscossione per la provincia di Milano, limitatamente  al
territorio  dell'ex  ambito  B,  ed  alla conseguente revisione degli
sportelli;
  Visto l'atto in data  16  dicembre  1992,  sottoscritto  dalle  tre
societa'  ricorrenti  S.E.T.  S.p.a. Magget S.p.a. e So.Ri.T. S.p.a.,
con il  quale,  sulla  base  dell'assunzione  di  una  partecipazione
azionaria  dei  soci  della S.E.T. S.p.a. e della Magget S.p.a. nella
So.Ri.T. S.p.a., le tre societa' consentono la formazione di un unico
ambito territoriale che comprende i comuni in precedenza gestiti  dai
propri soci;
  Rienuto    che    l'esecuzione    della   decisione   comporterebbe
l'individuazione, nel solo territorio dell'ex ambito B di Milano,  di
quattro   ambiti   territoriali,  per  un  totale  di  cinque  ambiti
nell'intera provincia, e che tale circostanza  non  consentirebbe  la
realizzazione,   almeno   parziale,  di  quelle  economie  di  scale,
auspicate della commissione consultiva nel citato parere n. 039 del 3
agosto 1992;
  Visto l'estratto notarile del libro "soci" della  So.Ri.T.  S.p.a.,
concernente  la  situazione  dei  soci  all'11  gennaio  1993  dopo i
trasferimenti azionari, da cui risulta confermata la  partecipazione,
nella So.Ri.T. S.p.a., di tutti i soci facenti capo alle tre societa'
ricorrenti;
  Vista  la  comunicazione  in  data  13 gennaio 1933 con la quale le
societa' S.E.T. S.p.a. e Magget S.p.a. hanno  fatto  presente  che  i
propri  soci  hanno  assunto  una  partecipazione  nel capitale della
So.Ri.T. S.p.a. e che, pertanto, assentono in favore  della  So.Ri.T.
S.p.a.   all'ottenimento   della   concessione   per  l'unico  ambito
individuato sulla base di tutti i comuni gestiti fino al 31  dicembre
1989 dai soci delle tre societa' ricorrenti;
  Ritenuto  che  l'individuazione  di  un solo ambito territoriale in
luogo di tre, oltre a realizzare le gia' ricordate economie di scala,
evitando  le  eccessive  frammentazioni  delle  strutture   aziendali
operanti, consente altresi' il rispetto dei principi ispiratori della
riforma  del  sistema  di  riscossione,  attuato  con  il decreto del
Presidente della Repubblica n.  43  del  1988,  e  consistenti  nella
efficienza, economicita' e funzionalita' delle gestioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  decreti ministeriali n. 1/1968 del 4 ottobre 1989, limitatamente
all'individuazione dell'ambito B, n. 1/6030, art. 1, del  16  ottobre
1989,  n. 1/7014 del 21 dicembre 1989 e n. 1/576 del 12 gennaio 1990,
sono revocati.