IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657; Visto il decreto ministeriale n. 1/2170 del 4 ottobre 1989 con il quale, sulla base della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, e' stato individuato, per la provincia di Pavia, un unico ambito territoriale da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi; Visto il decreto ministeriale 1/6048 del 16 ottobre 1989, con il quale all'art. 1 sono stati determinati, per la provincia di Pavia, il numero e la dislocazione degli sportelli per il predetto ambito territoriale, e all'art. 2 la misura dei compensi per la concessione amministrativa del servizio di riscossione dei tributi; Visto il decreto ministeriale n. 1/7074 del 21 dicembre 1989, con il quale la concessione del servizio di riscossione nell'ambito unico della provincia di Pavia e' stata conferita, con decorrenza 1 gennaio 1990 e per il primo quinquennio di gestione, alla Cameri S.p.a., con sede in Bergamo, via Maglio del Lotto n. 2; Visto il decreto ministeriale n. 1/575 del 12 gennaio 1990 con il quale la Cameri S.p.a. e' stata nominata commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi per l'ambito unico della provincia di Pavia; Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 265 in data 10 marzo 1992, che ha confermato la sentenza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia n. 409 del 1991, con la quale, su ricorso della Ris.Pa. S.p.a., era stato disposto l'annullamento del decreto ministeriale n. 1/2170 del 4 ottobre 1989, nella parte relativa alla determinazione di un ambito territoriale unico per la provincia di Pavia ai fini del conferimento della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il primo quinquennio di gestione, ed era stato altresi' annullato il decreto ministeriale n. 1/7074 del 21 dicembre 1989 di conferimento della concessione alla Cameri S.p.a.; Visto il ricorso alla Corte suprema di cassazione proposto contro la sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato dalla Cameri S.p.a., per promuovere una dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; Vista la domanda di esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato, proposta dalla Ris.Pa. S.p.a., notificata in data 10 giugno 1992; Considerato che la pendente impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione non sospende l'esecutivita' delle sentenze giurisdizionali amministrative e che pertanto occorre dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato; Considerato che l'annullamento sia del decreto di individuazione di un unico ambito, sia di quello di conferimento della concessione rendono indifferibile un provvedimento che assicuri la regolarita' dello svolgimento del servizio di riscossione dei tributi; Ritenuto che tale provvedimento comporta inevitabilmente una revisione della individuazione degli ambiti per la provincia di Pavia e, conseguentemente, un nuovo conferimento delle concessioni; Considerato che la sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che l'individuazione degli ambiti territoriali del servizio di riscossione per la provincia di Pavia avrebbe dovuto tenere conto del diritto della Ris.Pa. S.p.a. al riconoscimento di un proprio ambito territoriale nei comuni in precedenza gestiti dai propri soci, ove gli stessi abbiano dato prova di rilevante impegno e di particolare efficienza nella gestione; Visto il parere n. 039 reso dalla commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nell'adunanza del 3 agosto 1992, con il quale la commissione stessa, pur confermando la gia' avvertita esigenza di realizzare economie di scala, non perseguibili nel contesto di una marcata segmentazione delle strutture aziendali operanti, ha ritenuto di non potere, "allo stato, che prendere atto di una 'res iudicata' il cui intrinseco precetto non puo' non essere assolto .. lasciando al competente Servizio centrale della riscossione il compito di provvedere negli esatti sensi"; Considerato pertanto che occorre procedere ad una nuova determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione per la provincia di Pavia ed alla conseguente revisione degli sportelli; Decreta: Art. 1. I decreti ministeriali n. 1/2170 del 4 ottobre 1989, n. 1/6048, art. 1, del 16 ottobre 1989, n. 1/7/074 del 21 dicembre 1989 e n. 1/575 del 12 gennaio 1990, sono revocati.