IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  delega  4  ottobre  1986,  n.  657,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
n.  43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato e  di  altri  enti  pubblici,  emanato  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 1/2170 del 4 ottobre 1989 con il
quale, sulla base della  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dagli
articoli  7  e  114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43
del 1988, e' stato individuato, per la provincia di Pavia,  un  unico
ambito   territoriale   da   valere   per  il  primo  quinquennio  di
applicazione  del  funzionamento  del  servizio  di  riscossione  dei
tributi;
  Visto  il  decreto  ministeriale 1/6048 del 16 ottobre 1989, con il
quale all'art. 1 sono stati determinati, per la provincia  di  Pavia,
il  numero  e  la dislocazione degli sportelli per il predetto ambito
territoriale, e all'art. 2 la misura dei compensi per la  concessione
amministrativa del servizio di riscossione dei tributi;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 1/7074 del 21 dicembre 1989, con
il quale la concessione del servizio di riscossione nell'ambito unico
della provincia di  Pavia  e'  stata  conferita,  con  decorrenza  1›
gennaio  1990  e  per  il  primo quinquennio di gestione, alla Cameri
S.p.a., con sede in Bergamo, via Maglio del Lotto n. 2;
  Visto il decreto ministeriale n. 1/575 del 12 gennaio 1990  con  il
quale  la  Cameri  S.p.a.  e'  stata nominata commissario governativo
delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi  per  l'ambito
unico della provincia di Pavia;
  Vista  la  sentenza  del Consiglio di Stato n. 265 in data 10 marzo
1992, che ha confermato  la  sentenza  del  tribunale  amministrativo
regionale  della  Lombardia n. 409 del 1991, con la quale, su ricorso
della Ris.Pa. S.p.a., era stato disposto l'annullamento  del  decreto
ministeriale  n. 1/2170 del 4 ottobre 1989, nella parte relativa alla
determinazione di un ambito territoriale unico per  la  provincia  di
Pavia  ai  fini  del  conferimento  della concessione del servizio di
riscossione dei tributi per il primo quinquennio di gestione, ed  era
stato  altresi'  annullato  il  decreto ministeriale n. 1/7074 del 21
dicembre 1989 di conferimento della concessione alla Cameri S.p.a.;
  Visto il ricorso alla Corte suprema di cassazione  proposto  contro
la  sopra  richiamata  sentenza  del  Consiglio di Stato dalla Cameri
S.p.a., per promuovere una dichiarazione di difetto di  giurisdizione
del giudice amministrativo;
  Vista  la domanda di esecuzione della citata sentenza del Consiglio
di Stato, proposta dalla Ris.Pa. S.p.a., notificata in data 10 giugno
1992;
  Considerato che la pendente  impugnazione  dinanzi  alla  Corte  di
cassazione non sospende l'esecutivita' delle sentenze giurisdizionali
amministrative  e  che pertanto occorre dare esecuzione alla sentenza
del Consiglio di Stato;
  Considerato che l'annullamento sia del decreto di individuazione di
un unico ambito, sia di  quello  di  conferimento  della  concessione
rendono  indifferibile  un  provvedimento che assicuri la regolarita'
dello svolgimento del servizio di riscossione dei tributi;
  Ritenuto   che  tale  provvedimento  comporta  inevitabilmente  una
revisione della individuazione degli ambiti per la provincia di Pavia
e, conseguentemente, un nuovo conferimento delle concessioni;
  Considerato che la sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che
l'individuazione  degli   ambiti   territoriali   del   servizio   di
riscossione per la provincia di Pavia avrebbe dovuto tenere conto del
diritto  della  Ris.Pa. S.p.a. al riconoscimento di un proprio ambito
territoriale nei comuni in precedenza gestiti dai  propri  soci,  ove
gli  stessi  abbiano dato prova di rilevante impegno e di particolare
efficienza nella gestione;
  Visto il parere n. 039 reso dalla  commissione  consultiva  di  cui
all'art.  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, nell'adunanza  del  3  agosto  1992,  con  il  quale  la
commissione  stessa,  pur  confermando  la gia' avvertita esigenza di
realizzare economie di scala, non perseguibili nel  contesto  di  una
marcata segmentazione delle strutture aziendali operanti, ha ritenuto
di  non  potere, "allo stato, che prendere atto di una 'res iudicata'
il cui intrinseco precetto non puo' non essere assolto  ..  lasciando
al  competente  Servizio  centrale  della  riscossione  il compito di
provvedere negli esatti sensi";
  Considerato  pertanto  che   occorre   procedere   ad   una   nuova
determinazione   degli  ambiti  territoriali  delle  concessioni  del
servizio di riscossione per la provincia di Pavia ed alla conseguente
revisione degli sportelli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I decreti ministeriali n. 1/2170 del 4  ottobre  1989,  n.  1/6048,
art.  1,  del  16  ottobre 1989, n. 1/7/074 del 21 dicembre 1989 e n.
1/575 del 12 gennaio 1990, sono revocati.