AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge  14  novembre  1992,  n.
434".  Il  D.L.  n.  434/1992,  di  contenuto  pressoche'  analogo al
presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei
termini costituzionali (il relativo comunicato  e'  stato  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 12 del 16 gennaio
1993).
                               Art. 1.
  1. Il personale  dipendente  dagli  enti  pubblici  trasformati  in
societa'  di  diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n.
218 (a), e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11  luglio  1992,
n.  333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, in
359 (b), nonche' dalle societa' da  essi  controllate,  comandato  in
forza di disposizioni di legge presso le pubbliche amministrazioni ed
in  servizio  alla  data  dell'11  luglio  1992,  continua a prestare
servizio presso le medesime amministrazioni per un periodo massimo di
sei mesi decorrente dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.  Per  lo  stesso  periodo  nulla  e' innovato in ordine alla
corresponsione del trattamento economico al personale interessato.
_____________________
             (a) La legge n. 218/1990 reca disposizioni in materia di
          ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti
          di credito di diritto pubblico.
             (b) Il D.L. n. 333/1992 reca:  "Misure  urgenti  per  il
          risanamento  della finanza pubblica". Si trascrive il testo
          dei relativi articoli 15 e 18:
             "Art. 15. - 1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione
          industriale - IRI,  l'Ente  nazionale  idrocarburi  -  ENI,
          l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale
          energia  elettrica  - ENEL sono trasformati in societa' per
          azioni  con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente decreto.
             2. Il capitale iniziale di ciascuna delle  societa'  per
          azioni  derivanti  dalle  trasformazioni  e'  accertato con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro  in   base   al   netto
          patrimoniale  risultante  dai rispettivi ultimi bilanci. Le
          societa' derivanti dalla trasformazione emetteranno  azioni
          del  valore  nominale  di L. 1.000 cadauna e per un importo
          globale pari al capitale determinato come sopra.
             3.  Le  azioni  delle  societa'  di  cui  al  comma   1,
          unitamente  a  quelle  della BNL S.p.a., sono attribuite al
          Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercitera'  i
          diritti dell'azionista d'intesa con i Ministri del bilancio
          e   della  programmazione  economica,  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato   e   delle   partecipazioni
          statali.  Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro
          le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti  nell'IMI
          S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia
          e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della
          Cassa  depositi  e  prestiti dal trasferimento al Ministero
          del tesoro delle partecipazioni di cui  al  presente  comma
          sono  poste  a  carico  del  fondo  di  riserva della Cassa
          stessa.
             4. Lo statuto di ciascuna delle societa' derivanti dalle
          trasformazioni sara' deliberato dalla prima  assemblea.  In
          via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e
          statutarie,  che  disciplinano i singoli enti. I presidenti
          delle societa' per azioni  derivanti  dalla  trasformazione
          convocheranno  le  rispettive assemblee sociali entro dieci
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
             5.  La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di
          tutti gli adempimenti  in  materia  di  costituzione  delle
          societa' previsti dalla normativa vigente".
             "Art.  18.  -  1.  Fermo  restando quanto previsto dalla
          legge 30 luglio 1990, n. 218 (v. nota (a), n.d.r.), il CIPE
          potra' deliberare la trasformazione in societa' per  azioni
          di  enti  pubblici economici, qualunque sia il loro settore
          di attivita'. La deliberazione del CIPE produce i  medesimi
          effetti di cui al presente decreto".