Alle corti d'appello Alle direzioni provinciali del Tesoro Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni Al Ministero del tesoro - Direzione generale servizi periferici Come noto, la disposizione citata in oggetto ha modificato lo sta- tus giuridico di servizio dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari, i quali ai fini previdenziali restano iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 167. Per effetto della nuova posizione giuridica di impiegati dello Stato dei suddetti coadiutori, sono state aperte partite di spesa fissa per il pagamento degli stipendi a cura delle direzioni provinciali del Tesoro. A seguito del mantenimento della cennata posizione previdenziale, gli adempimenti di detti uffici per il personale di cui trattasi si identificano sia nell'amministrazione del trattamento economico mediante partita di spesa fissa sia nella vigilanza delle riscossioni e nel versamento dei contributi alla competente Cassa, mediante ruoli. Si precisa che l'iscrizione alla Cassa e' influente per il personale in questione non solo ai fini del trattamento previdenziale, ma comporta una diversa gestione dei riscatti di servizi e delle ricongiunzioni, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Inoltre le ritenute di un quinto dello stipendio si riferiscono a sovvenzioni che vengono concesse agli interessati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. Cio' premesso, si rende necessario impartire opportune istruzioni in merito agli adempimenti che qui di seguito si indicano, di competenza sia delle corti d'appello sia delle direzioni provinciali del Tesoro: 1) versamento dei contributi ordinari ed emissione degli elenchi e ruoli di riscossione; 2) certificazione dei servizi e delle retribuzioni per i provvedimenti di riscatto, di ricongiunzione; 3) emissione e gestione degli elenchi e dei ruoli di riscossione delle ritenute di riscatto e di ricongiunzione; 4) emissione e gestione degli elenchi e ruoli di riscossione delle ritenute del quinto dello stipendio; 5) certificazione dei servizi e delle retribuzioni per i provvedimenti di quiescenza; predisposizione dei trattamenti provvisori di pensione. 1. Versamento dei contributi ordinari ed emissione degli elenchi e ruoli di riscossione. La retribuzione contributiva dei coadiutori in discorso, definita dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 16, e' costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dello stipendio, con arrotondamente finale alle 10.000 lire per eccesso o per difetto a seconda se l'importo superi o meno le 5.000 lire nelle sue ultime quattro cifre. Sulla retribuzione cosi' determinata si calcola il contributo previdenziale dovuto, applicando, a secondo del periodo di paga, le aliquote indicate nella tabella allegata alla presente lettera circolare. Il versamento della quota contributiva a carico del Ministero di grazia e giustizia, quale datore di lavoro, viene determinato e richiesto ogni anno direttamente dalla scrivente Direzione generale: nulla, pertanto, e' innovato in materia. Per quanto riguarda, invece, la quota contributiva a carico del dipendente, in considerazione del fatto che il pagamento dello stipendio viene effettuato, a decorrere dal mese di maggio del corrente anno 1992, dalle direzioni provinciali del Tesoro, si dispone quanto segue. Le direzioni provinciali del Tesoro, emetteranno un unico ordine di pagamento modello 56CG, relativamente alla quota contributiva a carico dei coadiutori, con la causale "contributi previdenziali per il trattamento di pensione dovuti per il mese .. dell'anno .. per i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari della provincia di ..". L'ordine di pagamento, accompagnato da fattura di versamento, sara' emesso entro il 15 del mese successivo a quello di pagamento dello stipendio sulla locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato e sara' intestato alla competente cassa, con l'indicazione "Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori, da estinguersi mediante commutazione in quietanza di entrata di contabilita' speciale". Per quanto riguarda, infine, l'accertamento annuale a consuntivo delle retribuzioni contributive e dei contributi dovuti, gia' versati nel corso dell'anno la Direzione generale dei servizi periferici predisporra', entro il 31 gennaio anno successivo, elenchi generali divisi per provincia, contenenti i nomi dei coadiutori che hanno percepito stipendi, l'importo complessivo annuale degli emolumenti assoggettati a contributo e l'importo del contributo stesso riferito alle quote a carico del dipendente: detti elenchi generali, con i relativi ruoli di riscossione, dovranno essere trasmessi in tre copie alle corti d'appello, competenti ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, per l'accertamento e l'emissione dei titoli di riscossione; questi ultimi uffici provvederanno ad emetterli e ad inviarne due copie: una alla direzione provinciale del Tesoro per il visto di esecutorieta' e l'altra alla scrivente Direzione generale. Le suddette innovazioni vengono introdotte a decorrere dal 1 maggio 1992, in coincidenza con l'inizio del pagamento degli stipendi ai coadiutori a cura delle direzioni provinciali del Tesoro. Pertanto, per i periodi precedenti, le corti d'appello, ove non avessero gia' provveduto in tal senso, sono pregate di predisporre gli elenchi e ruoli suppletivi fino a tutto il 30 aprile 1992 secondo le consuete modalita'. Inoltre, ove fino a tale ultima data siano intervenute modificazioni nello stato di servizio e/o nelle retribuzioni dei coadiutori, si provvedera' all'emissione di ulteriori elenchi e ruoli suppletivi oppure di fogli di detrazione. Per quanto riguarda, invece, le corti d'appello che avessero redatto l'elenco generale dei contributi per tutto l'anno 1992, queste ultime sono pregate di predisporre i fogli di detrazione a valere su tutti i coadiutori iscritti, con decorrenza 1 maggio 1992. 2. Certificazione dei servizi e delle retribuzioni per i provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione. Nulla e' innovato in materia. Le corti d'appello continueranno a provvedere all'invio alla scrivente Direzione generale della certificazione relativa al servizio (foglio matricolare civile) ed alla retribuzione contributiva spettante alla data della domanda di riscatto e di ricongiunzione (modello SM 110). 3. Emissione e gestione degli elenchi e dei ruoli di riscossione delle ritenute di riscatto, di ricongiunzione e del quinto dello stipendio. Questa Direzione generale, per tutti gli iscritti alla Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, invia normalmente alle corti d'appello la comunicazione della rata mensile dell'onere determinato in seguito ai provvedimenti di riscatto, di ricongiunzione o di sovvenzione adottati a beneficio degli iscritti; sulla base di tali dati, le corti d'appello provvedono ad emettere elenchi e ruoli di riscossione e ad inviarli alle direzioni provinciali del Tesoro. Non si ritiene di doversi discostare da questo criterio per il personale in discorso. Ai fini dell'applicazione delle ritenute, tenuto conto delle nuove modalita' di amministrazione del trattamento economico, questa Direzione generale comunichera' anche alla direzione provinciale del Tesoro la rata mensile da trattenere sugli stipendi del personale interessato. Detti uffici provvederanno al versamento mensile delle ritenute da effettuare con le stesse modalita' di cui al precedente punto 1). In conseguenza di quanto sopra disposto le corti d'appello sono invitate ad emettere, ove non avessero gia' provveduto, gli elenchi e i ruoli di riscossione di riscatto, ricongiunzione e di cessione del quinto dello stipendio secondo le ordinarie modalita'. Le direzioni provinciali del Tesoro, a decorrere dal periodo di paga relativo al mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, opereranno le trattenute degli importi indicati sui ruoli di riscatto, ricongiunzione e cessione del quinto con cadenza mensile, in occasione del pagamento dello stipendio. Invece, le bimestralita' precedenti al sopra individuato periodo di paga saranno recuperate direttamente a carico dei coadiutori interessati, senza ulteriori oneri ove il ruolo venga emesso dopo l'emanazione della presente circolare. Ove il coadiutore venga collocato in posizione di aspettativa non retribuita, la corte d'appello competente provvedera' a darne comunicazione alla direzione provinciale del Tesoro anche per la conseguente riduzione del ruolo ancora in riscossione; al termine dell'aspettativa stessa compilera' un elenco suppletivo contenente le rate mensili ancora da pagare e lo inviera' alla direzione provinciale del Tesoro competente. Quest'ultima provvedera' sia ad iscrivere nel carico da riscuotere la relativa partita, sia a predisporre il ripristino delle trattenute mensili sullo stipendio fino all'ultimo mese di versamento. Nel caso in cui il coadiutore venga trasferito ad altra sede, mentre sono in corso le trattenute di cui al presente paragrafo, dovra' esserne data comunicazione alla scrivente, oltre che alla direzione provinciale del Tesoro per l'annullamento dei ruoli ancora in riscossione. La corte d'appello presso la quale il coadiutore sara' stato trasferito emettera' sulla direzione provinciale del Tesoro competente nuovi ruoli per la riscossione delle trattenute ancora da versare. Nel caso in cui un iscritto dovesse cessare dal servizio avendo in corso il pagamento di uno dei suddetti oneri, le corti d'appello dovranno indicarne l'importo sul modello 755/4 onde consentirne la trattenuta in sede di pagamento del trattamento provvisorio di pensione. Al momento della liquidazione del trattamento definitivo di pensione, questa Direzione comunichera' il residuo debito ancora da pagare, secondo le modalita' gia' descritte sulla circolare n. 618 dell'8 novembre 1988. Si precisa, inoltre, che i versamenti a cura delle direzioni provinciali del Tesoro, non esclusi quelli di cui ai punti 1) e 4) devono essere effettuati direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti e non agli uffici del registro, come fino ad oggi previsto per gli altri iscritti alla Cassa pensioni in oggetto. 4. Emissione e gestione degli elenchi e ruoli di riscossione delle ritenute del quinto dello stipendio. Il recupero delle ritenute del quinto dello stipendio a fronte della concessione di sovvenzioni a favore degli iscritti si effettua mediante emissione di elenchi e ruoli di riscossione, in modo analogo rispetto a quanto previsto al precedente paragrafo 3) per i riscatti e le ricongiunzioni. Si fara', pertanto, riferimento alle istruzioni ivi contenute, avendo riguardo, tuttavia, alle seguenti particolarita': a) nel caso di iscritto che cessi dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, la corte d'appello dovra' darne tempestiva comunicazione alla scrivente ai fini delle conseguenti operazioni di recupero del residuo debito; b) nel caso di decesso del mutuatario occorre far pervenire alla scrivente comunicazione analoga a quella del punto precedente al fine di poter adottare il provvedimento di abbandono del credito; c) nel caso di aspettativa non retribuita, la corte d'appello comunichera' alla scrivente la data iniziale e finale dell'aspettativa, al fine di applicare l'art. 11 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, che dispone il ricalcolo degli interessi nei casi di specie. 5. Certificazione dei servizi e delle retribuzioni per i provvedimenti di quiescenza; predisposizione dei trattamenti provvisori di pensione. In materia non vengono modificate le procedure gia' in essere per gli iscritti alla Cassa pensioni per gli ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori. Il Ministero di grazia e giustizia invia alla scrivente Direzione generale la documentazione relativa al servizio (foglio matricolare civile e decreto di cessazione); le corti d'appello predisporranno il modello SC 755/4 per l'erogazione del trattamento provvisorio di pensione ed il modello 382, cat. II, anche sulla base della situazione partitaria predisposta dalle direzioni provinciali del Tesoro, relativamente alla retribuzione annua contributiva spettante alla data di cessazione dal servizio. Il modello 755/4 sara' inviato alla direzione provinciale del Tesoro, mentre il modello 382, cat. II, sara' inviato alla scrivente. I suddetti elementi consentiranno alla scrivente di provvedere alla determinazione del trattamento definitivo di quiescenza. La presente lettera circolare, per quanto riguarda gli adempimenti previsti a carico delle direzioni provinciali del Tesoro, viene emanata d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, ai sensi dell'art. 190 delle istruzioni generali dei servizi del Tesoro. Il direttore generale degli istituti di previdenza FERRARIS