Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, cosi' elencati nella allegata tabella, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1992 e per la durata dell'intera sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85, dall'art. 3, comma 4, del decreto- legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, e dall'art. 31 del decreto-legge 1 marzo 1992, n. 195. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 10 aprile 1992, n. 12067. ----> Vedere Tabella a Pag. 54 della G.U. <---- Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore di complessivi centodue tra lavoratori e dipendenti delle Compagnia ramo industriale e della Compagnia carenanti del porto di Genova, per il periodo dal 1 settembre 1992 al 31 dicembre 1992, e per la durata dell'intera sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85, e dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58. Il presente provvedimento sostituisce ed annulla quello del 3 aprile 1992, n. 12050. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baribbi, con sede in Assemini (Cagliari), unita' in Brescia, Cagliari, Pontevico (Brescia) e Rovereto (Trento), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 luglio 1992 al 16 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie di Salerno, con sede in Pellezzano (Salerno) e unita' in Pellezzano (Salerno), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 giugno 1991 al 3 dicembre 1991. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12087/36 dell'11 aprile 1992. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 4 dicembre 1991 al 3 giugno 1992. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12087/37 dell'11 aprile 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Scatolificio Microbox, con sede in Casoria (Napoli) e unita' in Casoria (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1991 all'8 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maxnova, con sede in Castenedolo (Brescia) e unita' in Castenedolo (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 aprile 1992 al 6 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni jeans, con sede in S. Severino Marche (Macerata) e unita' in S. Severino Marche (Macerata), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 febbraio 1992 al 17 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dressco, in concordato preventivo dal 13 dicembre 1990, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e stabilimento in Ospedaletto (Trento), per il periodo dal 26 novembre 1990 al 25 novembre 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.a.s. B.M. di Bigucci G. e Fabbri A. & C. ora S.p.a. Calzaturificio B.M., con sede in Riccione (Forli') e unita' di Riccione (Forli'), per il periodo dal 25 agosto 1991 al 24 febbraio 1992. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 25 agosto 1991. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technofrigo Europa, con sede e stabilimento in Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con ecorrenza 24 febbraio 1992. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello datato 30 novembre 1992, n. 12499/17. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arbos, con sede e stabilimento in Piacenza, per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1992 con decorrenza 24 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere direttamente all'erogazione del trattamento di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello datato 6 ottobre 1992, n. 12356/8. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sa.Pro - Sarda progettazioni industriali, con sede in Porto Torres (Sassari), stabilimenti in Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Volpi e Bottoli, con sede in Piadena (Cremona) e stabilimento in Piadena (Cremona), per il periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Costruzioni sarde, con sede in Porto Torres (Sassari), stabilimenti in Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irmac, con sede in Brescia e stabilimento in Brescia, per il periodo dal 10 giugno 1992 al 9 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zenith in- dustries, con sede in Brescia, stabilimenti in Alessandria, Sarezzo (Brescia), Nave (Brescia), Monticelli (Brescia) e Treviso, per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.L.M. - Lavorazione lamiere meridionali, con sede in Napoli e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 29 gennaio 1992 al 28 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Giostra, con sede in Milano e stabilimento in Milano, per il periodo dal 2 aprile 1992 al 1 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rayton fissore, con sede in Cherasco (Cuneo) e stabilimento in Cherasco (Cuneo), per il periodo dal 5 luglio 1992 al 4 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.B.L. Italia, con sede in Napoli e stabilimento in Balvano (Potenza), per il periodo dal 7 novembre 1992 al 6 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.In.D., con sede in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimento in San Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 6 settembre 1992 al 5 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La Nuova Finiplast di Vigano' Giuseppe & C., con sede in Renate Brianza (Milano), stabilimenti in Monticello (Como) e Renate Brianza (Milano), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture Montefeltro, con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 30 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Silca confezioni, con sede in Oliveto Citra (Salerno) e stabilimento in Oliveto Citra (Salerno), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sige armamento, con sede in Napoli e stabilimento in Teverola (Caserta), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lane Grawitz, con sede in Gaglianico (Vercelli) e stabilimento in Gaglianico (Vercelli), per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 gennaio 1993, n. 12623. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Specialmeccanica, con sede in Leivi (Genova) e stabilimento in Leivi (Genova), per il periodo dal 14 luglio 1992 al 13 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurocar, con sede in S. Giorgio di Piano (Bologna) e stabilimento in S. Giorgio di Piano (Bologna), per il periodo dal 29 luglio 1992 al 28 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Der cuoio, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento in Mugnano (Napoli), per il periodo dal 4 dicembre 1992 al 3 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ellesette arredamenti contemporanei di eredi Laghi Bruno, con sede in Predappio (Forli') e stabilimento in Predappio (Forli'), per il periodo dal 2 luglio 1992 al 1 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ritep, con sede in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimento in San Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.B., con sede in Busano (Torino) e stabilimento in Busano (Torino), per il periodo dal 17 novembre 1992 al 16 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kwik Sar, con sede in Alghero (Sassari) e stabilimento in Alghero (Sassari), per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icomek, con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 24 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Mysister di Alessandroni A. Alvaro, con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 30 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O. and G. Empire, con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 30 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobili 3M, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento in Fabriano (Ancona), per il periodo dal 19 giugno 1992 al 18 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurofashion, con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 30 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. G. Cauti e Figlio di Carlo e Sergio Cauti, con sede in Ortona (Chieti) e stabilimento in Ortona (Chieti), per il periodo dal 1 maggio 1992 al 31 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni 90, con sede in Giulianova (Teramo) e stabilimento in Teramo, per il periodo dal 14 agosto 1992 al 13 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fil.Te.Ni., con sede in Ferrandina (Matera) e stabilimento in Ferrandina (Matera), per il periodo dal 27 settembre 1992 al 26 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicel, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimento in Ellera di Corciano (Perugia), per il periodo dal 6 agosto 1992 al 5 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vegas, con sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento in S. Venanzo (Terni), per il periodo dal 22 luglio 1992 al 21 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore di diciotto impiegati occupati nell'unita' di Agrate Brianza (Milano), dipendenti dalla S.p.a. Star - Stabilimento alimentare, sede di Agrate Brianza (Milano), occupati presso lo stabilimento di Agrate Brianza (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali, e' disposta la proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 settembre 1993 per dodici impiegati e dal 2 novembre 1992 al 1 novembre 1993 per sei impiegati. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore di quattordici operai della ditta Imprese riunite, con sede e stabilimento in Meldola (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 settembre 1993. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore di ventiquattro operai della ditta Irap S.r.l., con sede e stabilimento in Mendola (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 settembre 1993. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore di centotre dipendenti della S.p.a. Tiber, occupati presso lo stabilimento di Citta' di Castello, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 settembre 1992 al 1 settembre 1993.