L'allegato al decreto citato in epigrafe, riportato alle pagine 5,
6, 7, 8, 9 del  sopraindicato  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale,  a  causa  di  errore  materiale  non corrisponde al testo
originale  approvato  e  deve  intendersi  pertanto  sostituito   dal
seguente:
                            "SCHEMA-TIPO
DI CONVENZIONE TRA UNITA' SANITARIE LOCALI ED ENTI, SOCIETA'
   COOPERATIVE   O  ASSOCIAZIONI  CHE  GESTISCONO  STRUTTURE  PER  LA
   RIABILITAZIONE DEI SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI  O
   PSICOTROPE.
   Tra l'unita' sanitaria locale .........................   con sede
in ...........................  via ........................ n. .....
rappresentata dal sig ...............................................
nella qualita' di ...................................................
e ...................................................................
(denominazione dell'ente, cooperativa, o associazione) ..............
in persona del suo legale rappresentante sig ........................
. .................................  che interviene nel presente atto
per conto della propria sede operativa di ...........................
ubicata  nel  territorio  della  suddetta  unita' sanitaria locale ed
iscritta con provvedimento n. ............... del ...............
all'albo degli enti ausiliari predisposto dalla regione .............
ai sensi dell'art. 116 del testo unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura
e  riabilitazione  dei  relativi stati di tossicodipendenza approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
                              Premesso:
    che la  suddetta  sede  operativa  svolge  la  propria  attivita'
perseguendo,  senza  fini di lucro, il recupero della salute fisica o
psichica  dei  soggetti  dipendenti  da   sostanze   stupefacenti   o
psicotrope, con modalita' di intervento conformi alle norme di legge,
regolamentari   e   di  indirizzo  sia  statali  che  regionali,  con
esclusione dei programmi farmacologici;
    che l'attivita' di cui trattasi e' svolta dalla sede operativa in
forma residenziale o in forma semiresidenziale per  almeno  otto  ore
giornaliere e per almeno cinque giorni settimanali;
    che la sede operativa si avvale di personale con professionalita'
e   consistenza   numerica  adeguata  per  lo  svolgimento  di  detta
attivita', nel rispetto dei  requisiti  prescritti  per  l'iscrizione
all'albo regionale;
    che  la  sede operativa ha a disposizione locali rispondenti alle
norme sanitarie vigenti in materia e ai requisiti prescritti ai  fini
della iscrizione nell'albo predetto;
    che  la  disciplina di cui alla presente convenzione si attua nel
rispetto della normativa regionale;
    tutto cio' premesso;
   Si conviene e si stipula quanto segue:
                               Art. 1.
                             Ammissione
   L'ammissione  al  trattamento  nella  sede operativa, nel rispetto
delle regole proprie dell'ente ausiliario, avviene sulla  base  della
richiesta  dell'unita' sanitaria locale di residenza del soggetto, in
attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente SERT ai
sensi dell'art. 122 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
309 del 1990.
   Per  esigenze  terapeutico-riabilitative  il  soggetto puo' essere
trasferito  presso  altra   sede   operativa   dello   stesso   ente,
associazione   e   cooperativa,   purche'   anch'essa  convenzionata,
prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto.
Il trasferimento  deve  essere  concordato  col  SERT  di  residenza,
qualora non sia gia' stato previsto nel progetto iniziale.
   Nel   caso   in  cui  il  soggetto  tossicodipendente  si  rivolga
direttamente alla sede operativa, questa provvedera'  ad  indirizzare
il  soggetto  stesso  al  SERT di residenza, al fine della necessaria
formulazione del programma terapeutico. In ogni caso,  la  retta  non
potra'   avere   decorrenza  anteriore  alla  data  di  richiesta  di
inserimento da parte dell'unita' sanitaria  locale  il  cui  SERT  ha
elaborato detto programma terapeutico.
   L'ammissione  alla  sede  operativa e' subordinata all'assenso del
soggetto, che deve essere  informato  sugli  obiettivi  del  progetto
riabilitativo,  sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il
rispetto. Nel caso in cui il  soggetto  sia  minorenne  l'assenso  e'
espresso da chi esercita la relativa potesta' parentale.