IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 23, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, che stabilisce l'obbligo di
operare,  da  parte  di  coloro  che   corrispondono   compensi   per
prestazioni   di  lavoro  dipendente,  all'atto  del  pagamento,  una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa;
  Visto  l'art.  66  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, che stabilisce  le  imposte  e  le  ritenute  da
corrispondere  mediante  versamento  diretto  al  concessionario  del
servizio di riscossione dei tributi e prevede che per la  riscossione
di  tali  entrate  trovino applicazione le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto  gli  articoli  6  e  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita'
di versamento delle  imposte  allo  sportello  del  concessionario  e
mediante conto corrente postale;
  Visto  l'art.  73  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, che regola il versamento  delle  somme  riscosse
dai concessionari mediante versamento diretto;
  Visto  l'art.  5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, che  stabilisce  che  il  versamento  diretto
delle  ritenute  di  cui all'art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si esegue  all'esattoria  nella
cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale;
  Visto  l'art.  7,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
luglio 1965, n. 1074, recante le norme di  attuazione  dello  statuto
della  regione  siciliana,  che  stabilisce la spettanza alla regione
stessa dei tributi  sui  redditi  di  lavoro  dipendente  operate  da
imprese  industriali  e  commerciali aventi sede centrale fuori dalla
regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la  loro
opera   negli   stabilimenti   ed  impianti  situati  nel  territorio
regionale, e nel  contempo  l'attribuzione  all'erario  degli  stessi
tributi relativi ad emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la
loro  opera  negli  stabilimenti  ed  impianti  situati nel resto del
territorio nazionale, da imprese  industriali  e  commerciali  aventi
sede nel territorio della regione;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 13 aprile 1983, n.
122, in base al quale spettano alla regione Sardegna, nella misura di
sette  decimi,  le  ritenute  di  cui  all'art.  23  del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  operate  da
imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale fuori della
regione, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro
opera   negli   stabilimenti   ed  impianti  situati  nel  territorio
regionale, mentre sono di esclusiva competenza dell'erario le  stesse
ritenute  effettuate  da  imprese industriali e commerciali aventi la
sede  centrale  nel  territorio  della  regione,   sugli   emolumenti
corrisposti  a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti
ed impianti situati nel resto del territorio nazionale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 dicembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  21  dicembre  1989,  di  approvazione   dei
documenti    contabili    e   delle   relative   modalita'   per   la
contabilizzazione  e  rendicontazione  delle   somme   riscosse   per
versamento diretto dai concessionari del servizio di riscossione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 ottobre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  6  novembre  1992,  che  detta  disposizioni  per
l'esecuzione  dei  controlli  sui versamenti di imposte effettuati ai
concessionari della riscossione;
  Ritenuta la necessita' di provvedere separatamente al versamento  e
alla contabilizzazione delle ritenute alla fonte riscosse al di fuori
delle  regioni  Sicilia e Sardegna, di competenza in tutto o in parte
delle predette regioni, nonche' delle stesse ritenute riscosse  nelle
predette regioni, ma di competenza esclusiva dell'erario;
  Considerata  la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dai
citati articoli 7, secondo comma, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  luglio  1965,  n. 1074, e 1, comma primo, lettera d),
della legge 13 aprile 1983, n. 122;
  Visto l'art. 14 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602,  che  prevede, fra l'altro, l'iscrizione a
ruolo a titolo definitivo delle ritenute  alla  fonte  liquidate  dai
competenti  uffici  finanziari  ai sensi dell'art. 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  nonche'
delle ritenute liquidate in base ad accertamenti definitivi;
  Visto l'art. 15 del medesimo decreto presidenziale n. 602 del 1973,
che  stabilisce  termini e modalita' per l'iscrizione a ruolo, in via
provvisoria, anche delle ritenute alla fonte relative ad accertamenti
non definitivi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  sostituti  di  imposta  titolari  di   imprese   industriali   o
commerciali   non   domiciliate   fiscalmente   in  Sicilia,  ma  con
stabilimenti  ed  impianti  situati  nel  territorio  della  predetta
regione,  devono  versare  le ritenute di cui all'art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  sugli
emolumenti  corrisposti  a  soggetti che prestano la loro opera negli
stabilimenti ed impianti predetti,  utilizzando  i  seguenti  codici-
tributo e gruppi:
   1601  denominato:  "retribuzioni,  pensioni, trasferte, mensilita'
aggiuntive e relativo conguaglio - impianti in Sicilia"; gruppo 68;
   1602 denominato: "emolumenti arretrati  -  impianti  in  Sicilia";
gruppo 68;
   1603   denominato:   "emolumenti   corrisposti   per   prestazioni
stagionali - impianti in Sicilia"; gruppo 68;
   1612 denominato: "indennita' per cessazione di rapporto di  lavoro
- impianti Sicilia"; gruppo 68;
   1613  denominato: "conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, effettuato primi
due mesi anno successivo - impianti in Sicilia"; gruppo 68;
   1660 denominato: "ritenute oggetto di sospensione  -  impianti  in
Sicilia"; gruppo 68.
  I   sostituti  di  imposta  con  domicilio  fiscale  in  Sicilia  e
stabilimenti  ed  impianti  industriali  e  commerciali  situati  nel
restante  territorio  nazionale esclusa la Serdegna devono versare le
ritenute  di  cui  all'art.  23  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  600/1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che
prestano la loro  opera  in  stabilimenti  ed  impianti  fuori  della
regione,  distintamente dalle ritenute per il personale che presta la
propria opera nella regione, utilizzando i seguenti codici -  tributo
e gruppi:
   1301  denominato:  "retribuzioni,  pensioni, trasferte, mensilita'
aggiuntive e relativo conguaglio -  Sicilia  e  Sardegna  -  impianti
fuori delle regioni"; gruppo 70;
   1302  denominato:  "emolumenti  arretrati  -  Sicilia e Sardegna -
impianti fuori delle regioni"; gruppo 70;
   1303   denominato:   "emolumenti   corrisposti   per   prestazioni
stagionali  -  Sicilia  e  Sardegna  - impianti fuori delle regioni";
gruppo 70;
   1312 denominato: "indennita' per cessazione di rapporto di  lavoro
- Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni"; gruppo 70;
   1313  denominato: "conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, effettuato primi
due mesi anno successivo - Sicilia e Sardegna - impianti fuori  delle
regioni"; gruppo 70;
   1360  denominato:  "ritenute  oggetto  di  sospensione - Sicilia e
Sardegna - impianti fuori delle regioni"; gruppo 70.