IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che stabilisce l'obbligo di operare, da parte di coloro che corrispondono compensi per prestazioni di lavoro dipendente, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa; Visto l'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che stabilisce le imposte e le ritenute da corrispondere mediante versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione dei tributi e prevede che per la riscossione di tali entrate trovino applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita' di versamento delle imposte allo sportello del concessionario e mediante conto corrente postale; Visto l'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regola il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabilisce che il versamento diretto delle ritenute di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si esegue all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale; Visto l'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante le norme di attuazione dello statuto della regione siciliana, che stabilisce la spettanza alla regione stessa dei tributi sui redditi di lavoro dipendente operate da imprese industriali e commerciali aventi sede centrale fuori dalla regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, e nel contempo l'attribuzione all'erario degli stessi tributi relativi ad emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti ed impianti situati nel resto del territorio nazionale, da imprese industriali e commerciali aventi sede nel territorio della regione; Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 13 aprile 1983, n. 122, in base al quale spettano alla regione Sardegna, nella misura di sette decimi, le ritenute di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale fuori della regione, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, mentre sono di esclusiva competenza dell'erario le stesse ritenute effettuate da imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale nel territorio della regione, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti ed impianti situati nel resto del territorio nazionale; Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1989, di approvazione dei documenti contabili e delle relative modalita' per la contabilizzazione e rendicontazione delle somme riscosse per versamento diretto dai concessionari del servizio di riscossione; Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1992, che detta disposizioni per l'esecuzione dei controlli sui versamenti di imposte effettuati ai concessionari della riscossione; Ritenuta la necessita' di provvedere separatamente al versamento e alla contabilizzazione delle ritenute alla fonte riscosse al di fuori delle regioni Sicilia e Sardegna, di competenza in tutto o in parte delle predette regioni, nonche' delle stesse ritenute riscosse nelle predette regioni, ma di competenza esclusiva dell'erario; Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dai citati articoli 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e 1, comma primo, lettera d), della legge 13 aprile 1983, n. 122; Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede, fra l'altro, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle ritenute alla fonte liquidate dai competenti uffici finanziari ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' delle ritenute liquidate in base ad accertamenti definitivi; Visto l'art. 15 del medesimo decreto presidenziale n. 602 del 1973, che stabilisce termini e modalita' per l'iscrizione a ruolo, in via provvisoria, anche delle ritenute alla fonte relative ad accertamenti non definitivi; Decreta: Art. 1. I sostituti di imposta titolari di imprese industriali o commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti ed impianti situati nel territorio della predetta regione, devono versare le ritenute di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti ed impianti predetti, utilizzando i seguenti codici- tributo e gruppi: 1601 denominato: "retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilita' aggiuntive e relativo conguaglio - impianti in Sicilia"; gruppo 68; 1602 denominato: "emolumenti arretrati - impianti in Sicilia"; gruppo 68; 1603 denominato: "emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali - impianti in Sicilia"; gruppo 68; 1612 denominato: "indennita' per cessazione di rapporto di lavoro - impianti Sicilia"; gruppo 68; 1613 denominato: "conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, effettuato primi due mesi anno successivo - impianti in Sicilia"; gruppo 68; 1660 denominato: "ritenute oggetto di sospensione - impianti in Sicilia"; gruppo 68. I sostituti di imposta con domicilio fiscale in Sicilia e stabilimenti ed impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale esclusa la Serdegna devono versare le ritenute di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti fuori della regione, distintamente dalle ritenute per il personale che presta la propria opera nella regione, utilizzando i seguenti codici - tributo e gruppi: 1301 denominato: "retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilita' aggiuntive e relativo conguaglio - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni"; gruppo 70; 1302 denominato: "emolumenti arretrati - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni"; gruppo 70; 1303 denominato: "emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni"; gruppo 70; 1312 denominato: "indennita' per cessazione di rapporto di lavoro - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni"; gruppo 70; 1313 denominato: "conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, effettuato primi due mesi anno successivo - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni"; gruppo 70; 1360 denominato: "ritenute oggetto di sospensione - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni"; gruppo 70.