IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 193; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429; Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1989, registro n. 31, foglio n. 363; Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del 25 maggio 1989 col quale si dispone che le pensioni a carico dello Stato e degli enti convenzionati, a favore dei beneficiari residenti all'estero sono corrisposte a trimestre intero maturato, con scadenza nell'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, ed il pagamento puo' avere inizio dall'ultimo giorno feriale dei mesi di scadenza; Considerato che, ai sensi dell'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 429/1986, le procedure per il pagamento delle pensioni a favore dei titolari residenti all'estero devono essere stabilite con decreto del Ministro del tesoro; Considerato che e' opportuno nell'interesse pubblico corrispondere bimestralmente le pensioni pagabili all'estero; Decreta: Art. 1. 1. Ferma restando la disciplina in atto per la procedura relativa al pagamento delle pensioni a favore dei titolari residenti all'estero, le pensioni a carico dello Stato, delle amministrazioni o aziende autonome dello Stato e degli enti convenzionati, a favore dei beneficiari residenti all'estero sono corrisposte a bimestre intero maturato, con scadenza nell'ultimo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ogni anno ed il pagamento puo' avere inizio dall'ultimo giorno feriale dei mesi di scadenza. 2. Il pagamento bimestrale delle pensioni di cui sopra avra' effetto a decorrere dalla rata di agosto 1993. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 gennaio 1993 Il Ministro: BARUCCI Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1993 Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 377