IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                 RICERCA SCIENTIFICA E TECONOLOGICA
  Visti  il  regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo
regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827,
nonche' le successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica in data
30  giugno  1992  e'  stato  nominato  Sottosegretario  di  Stato per
l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica  l'on.  dott.ssa
Rossella Artioli;
  Ritenuta  l'opportunita' di delegare al suddetto Sottosegretario di
Stato  la  trattazione  di  affari  attinenti   ai   propri   compiti
istituzionali;
                              Decreta:
  Al  Sottosegretario  di  Stato  on.  dott.ssa  Rossella  Artioli e'
conferita la delega per gli affari  inerenti  alle  materie  indicate
negli  articoli successivi, per gli atti conseguenziali a direttive o
provvedimenti gia' adottati dal Ministro  nell'esercizio  dei  propri
poteri.
  Il  Sottosegretario  di  Stato  on.  dott.ssa  Rossella  Artioli e'
delegata all'esercizio dei compiti di seguito indicati:
   1) attuazione delle disposizioni in materia di diritto agli  studi
universitari e in particolare i rapporti con le regioni;
   2)  riordino  dei policlinici, degli istituti di ricovero e cura a
carattere  scientifico  e  degli  istituti  superiori  di  educazione
fisica;
   3)  adempimenti  previsti  dalla  normativa  vigente  ed attinenti
l'area  della  salute  (nei  suoi  aspetti  sanitari,   farmaceutici,
biomedicali  e  dei  prodotti  biologicamente  attivi),  nei  settori
dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione e  della  ricerca
pubblica e privata;
   4)   iniziative,   d'intesa   con   il  Ministero  della  pubblica
istruzione, sui problemi della formazione iniziale e  ricorrente  per
il  personale  ispettivo,  direttivo  e  docente delle scuole di ogni
ordine e grado, attuate in collaborazione con le  universita'  e  con
gli  istituti  regionali di ricerca e sperimentazione di cui all'art.
4, comma 2, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
   5) statuti e regolamenti generali di ateneo;
   6) attivita' inerenti agli ordinamenti didattici universitari;
   7) collaborazione con il Ministro nelle attivita'  parlamentari  e
in  particolare nelle attivita' concernenti le iniziative legislative
sulle autonomie delle universita' e degli enti di ricerca e in ordine
allo stato giuridico del relativo personale;
   8) partecipazione alle sedute del CIPE, del CIPI e  del  CIPES  su
apposito incarico del Ministro.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1993
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 379