A tutte le amministrazioni pubbliche
  L'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha introdotto
nell'ordinamento  del  pubblico  impiego,  a  decorrere dalla data di
entrata  in  vigore,  l'"Anagrafe delle prestazioni" pubbliche e pri-
vate,  rese  dal personale delle amministrazioni pubbliche compresi i
magistrati  ed  i  dipendenti della Banca d'Italia e ha affidato allo
scrivente  Dipartimento  il  compito  di  istituirla  ed  aggiornarla
annualmente.
  La vasta e complessa problematica interpretativa del citato art. 24
della  legge  n.  412/91  ha  indotto  il Dipartimento della funzione
pubblica  a richiedere in data 14 gennaio 1992 un parere al Consiglio
di Stato.
  Con   circolare  n.  84122  in  data  14  gennaio  1992,  e'  stata
rappresentata  dallo  scrivente Dipartimento la necessita' che, nelle
more  dell'acquisizione  del  parere,  le  amministrazioni  pubbliche
assumessero   adeguate   iniziative   finalizzate   alla  sistematica
rilevazione  degli  incarichi  indicati al secondo comma dell'art. 24
della legge n. 412/91.
  Con  la  presente circolare, ritenendosi opportuno procedere ad una
prima  fase  di  attuazione  dell'anagrafe,  con riserva di eventuali
integrazioni  e  modifiche  a seguito della espressione del parere da
parte  del Consiglio di Stato, si indicano i criteri, le modalita' ed
i  principi  direttivi  cui  dovranno  attenersi  le  amministrazioni
pubbliche.
                  DATA DI ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE
  L'anagrafe  delle prestazioni deve intendersi formalmente istituita
con  decorrenza  31  dicembre  1991,  data di entrata in vigore della
legge n. 412/91.
                      AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
                E DIPENDENTI INTERESSATI ALL'ANAGRAFE
  Tenuto  conto  dell'ampiezza  e  della  dichiarata  finalita' della
normativa, si ritiene che debbano rientrare nel campo di applicazione
della  normativa  in  questione  i  dipendenti  a qualunque carriera,
qualifica,  grado  e  livello  appartengano  ed  a  prescindere dalla
particolare  condizione  di  stato (comando, fuori ruolo, aspettativa
sindacale,  per  mandato  parlamentare,  per  l'esercizio  di cariche
elettive,  ecc.),  legati  da  un rapporto di pubblico impiego con le
amministrazioni  dello  Stato,  con  le regioni a statuto ordinario e
speciale,  con gli enti di cui alla legge n. 142/90, loro consorzi ed
aziende  dipendenti, con gli enti ed organismi del Servizio sanitario
nazionale, con le universita' ed altri ordini di scuole statali e con
gli enti pubblici istituzionali.
  Si  fa  riserva  di successive disposizioni in ordine ai dipendenti
della  Camera  dei  deputati,  del  Senato  della  Repubblica,  della
Presidenza  della Repubblica e della Corte costituzionale, nonche' ai
dipendenti   degli   enti  pubblici  economici  e  delle  societa'  a
partecipazione  pubblica  o comunque costituite per l'esplicazione di
servizi pubblici.
             INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INCARICHI
  Per  quanto concerne la individuazione degli incarichi compresi nei
compiti  e  doveri  di  ufficio,  da escludere dall'anagrafe ai sensi
dell'art.  24, primo comma, della legge n. 412/91, si precisa che non
devono essere trasmesse informazioni sugli incarichi il cui esercizio
non  sia  soggetto  a  conferimento  -  previo  atto di apprezzamento
discrezionale  -  da  parte  degli organi a cio' deputati nell'ambito
delle  singole  amministrazioni,  in  quanto ricollegati direttamente
dalla  legge  o  da  altre  fonti normative alla specifica qualifica,
funzione o carica istituzionale in atto ricoperta dal soggetto.
  Le rimanenti specie di incarichi - che non trovino la loro fonte in
un   automatismo   normativo   -   sono   soggette  alla  rilevazione
dell'anagrafe,  tra  le  stesse  comprendendovi - ovviamente - quelle
esplicitamente indicate dal secondo comma del citato art. 24.
            MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI
Istituzione dell'anagrafe.
  In  sede  di prima applicazione della normativa recata dall'art. 24
della  legge  n.  412/91,  con  le modifiche introdotte dall'art. 58,
commi 6, 7, 8, 9, del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo i
soggetti  pubblici  e  privati  comunicano  alle  amministrazioni  di
appartenenza  tutti  gli  incarichi conferiti a pubblici dipendenti a
far  data  dal 31 dicembre 1991 e la eventuale intervenuta cessazione
degli  stessi  ed,  in ragione d'anno, gli emolumenti percepiti dagli
interessati.
  Entro  i  successivi tre mesi dalla scadenza del periodo suindicato
le   amministrazioni,  enti  ed  organismi  pubblici  sono  tenuti  a
comunicare   al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  -  Servizio
"Documentazione  e tecnologia" - Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186
Roma,  le  notizie relative agli incarichi sia direttamente conferiti
che  autorizzati  a  far  data  dal  31  dicembre 1991 e la eventuale
intervenuta cessazione dei medesimi, con indicazione degli emolumenti
corrisposti in ragione d'anno.
Aggiornamento dell'anagrafe.
  Successivamente,  i soggetti pubblici o privati che conferiscono un
incarico  al  dipendente  pubblico  sono  tenuti  a  darne  immediata
comunicazione   all'amministrazione  di  appartenenza,  specificando,
quando possibile, gli emolumenti previsti.
  Analoga,  immediata  comunicazione  va  effettuata per la eventuale
cessazione dell'incarico.
  Sono   altresi',  comunicati,  in  relazione  a  tali  conferimento
d'incarico, gli emolumenti comunque corrisposti in ragione d'anno.
  Le  amministrazioni,  enti  od organismi pubblici cui appartiene il
personale  che  ha  ricevuto  incarichi sono tenute a comunicare allo
scrivente  Dipartimento,  entro  il  31 marzo e con riferimento al 31
dicembre  dell'anno precedente, tutte le variazioni intervenute negli
incarichi   direttamente   conferiti   o   autorizzati,   nonche'  le
informazioni sugli emolumenti percepiti dagli interessati.
  Si  precisa  che tutte le comunicazioni vanno effettuate sulla base
del  provvedimento  di  nomina, e che per le amministrazioni, enti od
organismi  pubblici  cui  appartiene  il  personale, le comunicazioni
stesse  vanno effettuate compilando l'allegato modello da trasmettere
allo scrivente Dipartimento.
  Nel   caso  di  incarichi  conferiti  da  soggetti  privati  ad  un
dipendente pubblico, ai fini dell'acquisizione delle relative notizie
e dei successivi aggiornamenti, le amministrazioni, enti od organismi
pubblici  invieranno  per  conoscenza,  anche  ai  suddetti  soggetti
privati, la lettera con cui autorizzano l'espletamento dell'incarico,
richiedendo  ai  medesimi  tutte  le  notizie  inerenti  all'incarico
stesso.
  Si ringrazia per la collaborazione.
                                              p. Il Ministro: SACCONI