Agli     assessorati    regionali
                                  agricoltura
                                    All'Azienda   di  Stato  per  gli
                                  interventi   sul  mercato  agricolo
                                  (A.I.M.A.)

  Ai fini di una tempestiva osservanza e applicazione della normativa
comunitaria  vigente  che ha modificato e innovato i regimi di premio
nel  settore  bovino  e  ovicaprino, si ritiene necessario fornire ai
soggetti  interessati,  con la presente circolare, i chiarimenti e le
indicazioni  idonee  a dare inizio alla gestione dei nuovi regimi dei
premi, relativamente alle domande presentate per la campagna 1993.

                           SETTORE BOVINO

  Con  il regolamento CEE n. 2066/92 del Consiglio del 30 giugno 1992
recante, tra l'altro, sia l'abrogazione del regolamento CEE n. 468/87
che stabiliva le norme del premio speciale a favore dei produttori di
carni  bovine,  sia  l'abrogazione del regolamento CEE n. 1357/80 che
istituiva  il  regime  di  premio  per  il  mantenimento delle vacche
nutrici,  sono  state  apportate  notevoli  e  radicali  modifiche ed
innovazioni  al regolamento CEE n. 805/68 relativo all'organizzazione
comune  dei  mercati  nel  settore della carne bovina, fissando nuove
discipline e limitazioni ai regimi di premio speciale e premio vacche
nutrici.
  I  regimi  di  premio  in  oggetto  sono  inoltre assoggettati alle
disposizioni  del  regolamento  CEE  n. 3508/92 del Consiglio, del 27
novembre  1992,  con il quale e' stato istituito un sistema integrato
di  gestione  e  di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e
alla  direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992 con la
quale  sono state impartite disposizioni relative all'identificazione
e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'art.
5.
  Considerato  che, per una migliore comprensione ed applicazione del
menzionato  regolamento  CEE  n.  805/68,  e successive modifiche, e'
opportuno  emanare  una  circolare  esplicativa  della  normativa  in
argomento  al fine di illustrare i nuovi regimi di premio del settore
bovino,  che  vengono  ordinati  in due sezioni distinte del presente
atto.
  Occorre  inoltre  disciplinare  ex  novo  tutte  le  operazioni  di
registrazione  dei  richiedenti  il  premio  e  di  individuazione  e
controllo  degli  animali, e quanto altro necessario ad una immediata
osservanza dei regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei
regolamenti  di  applicazione  della  Commissione  n.  3886/92  e  n.
3887/92.
  Pertanto  per  dare inizio alla gestione dei nuovi regimi dei premi
indicati   in   oggetto,   nelle   more  di  emanazione  del  decreto
ministeriale  che recepisca le modifiche della normativa comunitaria,
si  forniscono  talune  indicazioni  e  chiarimenti che devono essere
seguiti  dai  richiedenti  gli  aiuti comunitari e dagli organismi in
indirizzo  relativamente  alle  domande  di  premio speciale e premio
vacche   nutrici,  per  effetto  delle  modifiche  intervenute  nella
normativa comunitaria.
1. SEZIONE PRIMA - Regime premio speciale a favore dei produttori di
   carne bovina.
1.1. Presentazione domande.
  Il  produttore,  deve  presentare  domanda di premio speciale ed il
fascicolo  zootecnico,  su  modello  stampato  e  distribuito  a cura
dell'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel mercato agricolo -
A.I.M.A.,  di  cui  all'allegato  1 da indirizzare in originale ed in
copia  all'A.I.M.A.  -  Casella  postale  n.  2279  Roma  AD, a mezzo
raccomandata  postale  o mediante consegna effettuata direttamente o,
per  tramite  terzi, alla predetta Azienda - Via Palestro, 81 - 00185
Roma.
  La  domanda  deve recare la firma autenticata ai sensi dell'art. 20
della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  ed  essere  corredata dalla
certificazione  antimafia  a  norma  dell'art. 7 della legge 19 marzo
1990, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, e deve essere
stata  rilasciata al produttore entro i venti giorni che precedono la
presentazione della domanda stessa.
  Qualora i produttori ricorrano, per la consegna e o la compilazione
della   domanda   dei   premi   di   cui   alla  presente  circolare,
all'assistenza   delle   organizzazioni  professionali  agricole,  la
verifica  dell'identita'  del  produttore  e della sottoscrizione del
medesimo puo' essere effettuata dal funzionario all'uopo preposto che
appone  la  propria  firma  nell'apposito  spazio  nonche'  il timbro
dell'organizzazione di appartenenza.
  L'A.I.M.A.  provvede  non oltre il ventesimo giorno successivo alla
ricezione   della   domanda   a   trasmettere   copia   della  stessa
all'assessorato   regionale   competente   unitamente   ai  documenti
amministrativi   prestampati  sulla  base  dei  dati  dichiarati  dai
produttori.
  I  documenti amministrativi dovranno essere rilasciati a cura degli
assessorati    regionali   ai   produttori   cosi'   come   descritto
nell'apposito capitolo della presente circolare.
  Nel  corso  del  1993 il fascicolo aziendale deve essere presentato
entro  il  15 maggio; la domanda di premio puo' essere presentata nei
seguenti periodi:
   dal 15 aprile al 15 giugno;
   dal 1› ottobre al 30 novembre.
  Tuttavia un produttore puo' presentare il fascicolo aziendale anche
oltre  il  termine  del  15 maggio, unitamente alla domanda di premio
qualora  il  numero  dei  capi  detenuti  in  azienda  da prendere in
considerazione per la determinazione del coefficiente di densita' non
superi i 15 UBA.
  L'acquisizione  del  diritto  al  premio interviene due volte nella
vita dell'animale:
    a) al raggiungimento del decimo mese di eta';
    b) al raggiungimento del ventiduesimo mese di eta'.
  Per  ciascuna delle due fasce non possono essere superati i 90 capi
per  azienda  e  per  anno  civile. Pertanto in ciascuna domanda deve
essere  dichiarata la fascia d'eta' del bovino per cui si richiede il
premio e il numero degli animali.
  Possono  formare  oggetto  di  domanda di premio i bovini che, alla
data  dell'inizio del periodo di detenzione, abbiano almeno otto mesi
per  la  prima  fascia  d'eta'  e  ventuno mesi per la seconda fascia
d'eta' e siano detenuti in azienda per almeno due mesi.
  Sono  esclusi  dal beneficio del premio gli animali che, rientrando
nella   prima   fascia   d'eta',   hanno  gia'  usufruito  dell'aiuto
comunitario  ai  sensi  delle  previgenti  disposizioni contenute nel
decreto ministeriale n. 27 del 25 gennaio 1990.
1.2. Documento amministrativo di accompagnamento dei
  bovini maschi.
  L'A.I.M.A.   provvede   ad   inviare   agli  assessorati  regionali
dell'agricoltura  e  per  singolo  animale, entro il ventesimo giorno
dalla  ricezione della domanda un documento amministrativo nazionale,
prestampato dall'A.I.M.A. stessa seconda il fac-simile allegato 2, al
fine di poter assicurare che la concessione del premio intervenga una
sola volta per fascia d'eta'.
  Gli organismi di controllo qualora rilevino delle irregolarita' sui
dati   dichiarati   dai   produttori   e  prestampati  sul  documento
amministrativo,  comunicano  all'A.I.M.A.,  entro trenta giorni dalla
ricezione  dei  documenti  prestampati,  le  rettifiche apportate sui
documenti stessi.
  Gli animali importati da altri Stati membri devono essere provvisti
di  un  documento amministrativo di scambio rilasciato dallo Stato di
provenienza,  sulla  base  dell'allegato  1  del  regolamento  CEE n.
3886/92.
  Tali  animali,  per  poter  beneficiare  del  premio, devono essere
provvisti  del  documento  amministrativo  nazionale  che  l'A.I.M.A.
rilascia   dietro   specifica   richiesta,  corredata  dal  documento
amministrativo di scambio.
1.3. Importi del premio.
  L'importo del premio per singolo capo e' fissato a:
   60 ECU per l'anno civile 1993;
   75 ECU per l'anno civile 1994;
   90 ECU a decorrere dall'anno civile 1995.
  Esso  puo' essere corrisposto per un numero di capi non superiore a
quello che l'A.I.M.A. ha liquidato a valere per le domande presentate
"nell'anno di riferimento" di cui all'art. 4- b, paragrafo 3, lettera
b), del regolamento CEE n. 805/68, che per l'Italia, considerata come
regione unica, e' il 1992.
  Qualora  il  numero  dei  premi  richiesti  superi  quelli concessi
nell'anno   di   riferimento,  l'A.I.M.A.  provvede  ad  operare  una
riduzione  proporzionale  mediante  utilizzo di una percentuale unica
derivante  dalla differenza tra il numero dei premi concessi e quelli
richiesti a partire dal 1993.
  L'A.I.M.A.  notifica  ad  ogni  produttore, entro il 31 ottobre, il
coefficiente  di densita' accertato per la sua azienda ed i numero di
UBA che ne risulta per il quale puo' essere concesso il premio.
2. SEZIONE SECONDA - Regime di premio e di premio complementare per
   il mantenimento delle vacche nutrici.
2.1. Presentazione domande.
  Il  produttore  deve  presentare la domanda di premio per le vacche
nutrici  ed il fascicolo zootecnico su modello stampato e distribuito
a  cura dell'A.I.M.A. di cui all'allegato 1, secondo le modalita' e i
termini  indicati  nella  sezione  I  della  presente  circolare,  da
indirizzare  in  originale ed in copia all'A.I.M.A. - Casella postale
n.  2279  Roma  AD,  a mezzo raccomandata postale o mediante consegna
effettuata direttamente o, per tramite terzi, alla predetta Azienda -
Via Palestro, 81 - 00185 Roma.
  L'A.I.M.A.    provvede    a   trasmettere   copia   della   domanda
all'assessorato  regionale  competente  entro  il  trentesimo  giorno
successivo alla ricezione della domanda stessa.
  Nel  corso del 1993 la domanda di premio puo' essere presentata tra
il 15 aprile, e il 15 ottobre mentre il fascicolo zootecnico entro il
15  maggio.  Tuttavia  un  produttore  puo'  presentare  il fascicolo
aziendale  anche  oltre  il  termine  del  15 maggio, unitamente alla
domanda  di  premio qualora il numero dei capi detenuti in azienda da
prendere  in considerazione per la determinazione del coefficiente di
densita' non superi i 15 UBA.
  Per vacca nutrice s'intende:
    a) una vacca appartenente ad una razza ad orientamento "carne" od
ottenuta  da un incrocio di tali razze ed appartenente ad una mandria
destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;
    b)  una  giovenca  gravida rispondente alle stesse condizioni che
sostituisca  una vacca nutrice ed appartenente ad una delle razze di-
verse da quelle indicate all'allegato 3.
2.2. Importo del premio.
  L'importo del premio per singolo capo e' fissato a:
   70 ECU nell'anno civile 1993;
   95 ECU nell'anno civile 1994;
   120 ECU a decorrere dall'anno civile 1995.
  Agli importi indicati si aggiunge un premio nazionale complementare
di 25 ECU per vacca.
  Alle   aziende  situate  nelle  regioni  di  cui  all'allegato  del
regolamento   CEE   n.  2052/88,  che  per  l'Italia  sono:  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i
primi  20  ECU  per  vacca  del  premio  complementare nazionale sono
finanziati dal FEOGA, Sezione Garanzia.
2.3. Aziende beneficiarie.
  Possono  beneficiare  del  premio  i  produttori che adempiano agli
obblighi  prescritti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale e
che in particolare:
   A) Per le aziende ad orientamento carne:
  1)  rispettino  gli  impegni  sottoscritti  in  applicazione  delle
disposizioni  di  cui all'art. 4- d, paragrafo 5, del regolamento CEE
n.  805/68  che  impone  l'obbligo  di  non  consegnare ne' latte ne'
prodotti  lattiero-caseari  provenienti dalla propria azienda durante
dodici  mesi  a decorrere dalla data di presentazione della domanda e
di  detenere  durante  un  periodo di almeno sei mesi consecutivi, un
numero  di  vacche  nutrici  almeno  pari  a  quello  per il quale e'
richiesto il premio.
  Per  contro  la  cessione  di  latte o di prodotti lattiero-caseari
effettuata  direttamente  dall'azienda al consumatore non costituisce
un impedimento alla corresponsione del premio.
   2)  l'azienda sia provvista del registro di stalla e le vacche per
le  quali  e'  stato  richiesto  il  premio risultino identificate al
momento  della presentazione delle domande secondo le disposizioni di
seguito riportate;
   3)  forniscano  tutte  le  notizie  utili richieste per consentire
all'amministrazione  di  poter  fissare  le  limitazioni individuali,
cosi' come prescritto dalla normativa comunitaria.
   B) Per le aziende miste:
   1)  rispettino  gli  impegni  sottoscritti  in  applicazione delle
disposizioni  di  cui all'art. 4- d, paragrafo 6, del regolamento CEE
n.  805/68, che concede al produttore la facolta' di consegnare latte
o  prodotti  lattiero-caseari,  a  condizione  che  la  quantita'  di
riferimento  individuale di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE
n.  804/68  sia  inferiore  o  uguale  a  120.000 kg, e che le vacche
nutrici vengano detenute nell'azienda per almeno sei mesi consecutivi
a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
  Anche  per  le  aziende  miste,  la cessione di latte o di prodotti
lattiero-caseari  effettuata direttamente dall'azienda al consumatore
non costituisce un impedimento alla corresponsione del premio;
   2)  l'azienda sia provvista del registro di stalla e le vacche per
le  quali  sia  stato  richiesto  il premio risultino identificate al
momento  della presentazione della domanda secondo le disposizioni di
seguito riportate;
  3)   indichino  il  proprio  quantitativo  di  riferimento  di  cui
all'art.5-quater del regolamento CEE n. 804/68;
   4)  forniscano  tutte  le  notizie  utili richieste per consentire
all'amministrazione  di  poter  fissare  le  limitazioni  individuali
stabilite.
2.4. Limite individuale di premio.
 Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non puo'
superare  quello  che l'A.I.M.A. ha liquidato a valere per le domande
presentate  "nell'anno  di riferimento" di cui all'art. 4- d, par. 2,
del regolamento CEE n. 805/68, che per l'Italia e' il 1992.
  L'A.I.M.A.,  notifica  ad  ogni  produttore  entro  il  31 ottobre,
l'entita'  del  limite  individuale  di  premio,  il  coefficiente di
densita'  accertato  per  la  sua  azienda ed il numero di UBA che ne
risulta per il quale puo' essere concesso il premio.
  Qualora nell'anno di riferimento il richiedente il premio non abbia
beneficiato  di  alcun  aiuto  ovvero ne abbia beneficiato in maniera
ridotta   rispetto  alla  potenzialita'  aziendale,  per  effetto  di
intervenute  circostanze naturali, di cui all'art. 28 del regolamento
CEE  n. 3886/92, il numero dei capi da prendere in considerazione per
la determinazione della limitazione individuale e' quello relativo ai
premi corrisposti nel l991.
2.5. Riserva nazionale.
  Il  Ministero  dell'agricoltura costituisce, ai sensi dell'art.4- f
del regolamento CEE n. 805/68 ed ai fini di una efficace gestione del
regime  di  premio,  una  "riserva  nazionale"  pari al 3% del numero
totale  degli animali per i quali, a titolo dell'anno di riferimento,
e' stato concesso l'aiuto per singolo richiedente.
  In   applicazione  dell'art.  4-  d,  par.  6,  secondo  comma  del
regolamento  CEE  n. 805/68, sono aggiunti alla "riserva nazionale" i
diritti  supplementari  per  la  concessione  del  premio alle vacche
nutrici per 90.160 capi.
  I  diritti  supplementari  vengono  assegnati  prioritariamente  ai
produttori  che presentano per la prima volta domanda di premio e che
detengano  nella  loro azienda vacche ammissibili al premio alla data
del 1› gennaio l993 e che le mantengano nelle aziende per sei mesi.
  I  diritti  supplementari  non  utilizzati  vengono integrati nella
normale gestione della "riserva nazionale".
  Il   Ministero  dell'agricoltura  costituisce,  altresi,  ai  sensi
dell'art.  4-  f, par. 3, del regolamento CEE n. 805/68, una "riserva
addizionale"  pari  all'1%  della  somma  dei  massimali  individuali
applicati per i produttori delle zone svantaggiate.
  La distribuzione dei diritti acquisiti nella riserva addizionale, a
titolo  gratuito,  deve  avvenire  soltanto nell'ambito delle aziende
ubicate nelle zone svantaggiate.
  La gestione della "riserva nazionale" e della "riserva addizionale"
e'  affidata  al  "Comitato  nazionale  bovini" istituito con decreto
ministeriale 2 agosto l984.
  La gestione amministrativa e' curata dall'A.I.M.A.
  I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva
nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrino
nei  casi  specificati  all'art. 4- f, par. 2, del regolamento CEE n.
805/68.
  I  produttori  che intendono avvalersi della disposizione di cui al
paragrafo   precedente  devono  presentare  all'A.I.M.A.  domanda  di
ottenimento di diritto al premio entro e non oltre il 30 giugno 1993,
giustificando  le  motivazioni  che  hanno  indotto  ad avanzare tale
richiesta.
  Le  domande  di cui sopra devono essere redatte sulla base del fac-
simile allegato 4.
2.6. Trasferimenti dei diritti al premio.
  I  diritti  al  premio  attribuiti  ad  ogni singolo produttore, in
relazione  alle  domande presentate nell'anno di riferimento, possono
divenire oggetto di trasferimento tramite:
    a) rapporto diretto tra produttori;
    b)  rapporto  diretto tra cedente e "Pubblica amministrazione". I
diritti  cosi'  acquistati  vanno  tenuti  distinti  da  quelli della
riserva nazionale.
  La  pubblica  amministrazione  che  assume nel caso specificato una
funzione di intermediazione vende ai produttori richiedenti i diritti
acquistati  ad  un  prezzo  che  non  puo'  essere superiore a quello
pagato.
  L'A.I.M.A.,  nella gestione amministrativa della riserva nazionale,
ha  cura di tenere una contabilita' separata per i diritti acquistati
a titolo oneroso e per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai
sensi dell'art. 4- f del regolamento CEE n. 805/68.
  I  produttori  che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo
gratuito, i diritti al premio, non possono cedere gli stessi ad altri
produttori  nel corso dei tre anni successivi. Qualora questi diritti
non  vengano  utilizzati  nelle  tre  annualita'  successive  al loro
rilascio,  si  deve provvedere a riversare nella riserva nazionale la
media dei diritti non utilizzati.
  Fatte  salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora un
produttore  non abbia utilizzato almeno il 50% dei propri diritti per
due  anni  civili  consecutivi,  la  quota  non  utilizzata nel corso
dell'ultimo anno viene versata nella riserva nazionale.
  Il  produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e
trasferire  al  successore  tutti i diritti al premio, cosi come puo'
trasferire  totalmente  o  parzialmente  i  propri  diritti  senza il
trasferimento  dell'azienda,  o  cedere temporaneamente in tutto o in
parte i propri diritti.
  In   caso   di   trasferimento   di   diritti  senza  trasferimento
dell'Azienda  il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza
alcun  compenso  alla  riserva  nazionale, per essere poi distribuito
gratuitamente  ai produttori che presentino domanda di ottenimento di
diritti ai premi come sopradescritto.
  Il  numero minimo dei diritti al premio che puo' formare oggetto di
un  trasferimento  parziale  senza  trasferimento  dell'azienda  o di
cessione temporanea e fissato a:
    a)  cinque  per  i  produttori  che detengano piu' di venticinque
diritti al premio;
    b)  tre  per  i  produttori che detengano da dieci a ventiquattro
diritti al premio;
    c) uno per i produttori che detengano da cinque a nove diritti al
premio.
  I  trasferimenti  dei  diritti  al  premio,  come  pure le cessioni
temporanee,  non  possono  diventare  effettivi  prima della notifica
congiunta  all'A.I.M.A.  da parte del produttore che trasferisce e di
colui che riceve i diritti al premio.
  La  notifica  deve  pervenire  entro  e  non  oltre  i due mesi che
precedono  il  primo  giorno di presentazione delle domande di premio
per  consentire  all'amministrazione di comunicare agli interessati i
nuovi limiti individuali.
  I  produttori  che  utilizzino per le loro attivita' di allevamento
superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti
ad  altri,  sono  assimilati al produttore che vende o trasferisce la
propria azienda.
  Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali
casi  particolari  cosi  come prescritti dall'art. 88 del regolamento
CEE n. 3886/92.
3. INDICAZIONI COMUNI RIGUARDANTI IL PREMIO SPECIALE
  E IL PREMIO PER LE VACCHE NUTRICI.
3.1. Coefficiente di densita' aziendale.
  Il  numero  totale  dei  capi che possono beneficiare del regime di
premi viene correlato ad un coefficiente di densita' del bestiame che
deve corrispondere al numero di UBA - Unita' bovino adulto/per ettaro
foraggero  utilizzato  per  l'alimentazione  del bestiame presente in
azienda.
  Il coefficiente di densita' e' fissato a:
    a) 3,5 UBA/ha foraggero nell'anno civile 1993;
    b) 3 UBA/ha foraggero nell'anno civile 1994:
    c) 2,5 UBA/ha foraggero nell'anno civile 1995;
    d) 2 UBA/ha foraggero a decorrere dall'anno civile 1996.
  La  densita'  aziendale  dei  bovini per i quali richiedere i premi
viene determinata tenuto conto:
    a)  dei  bovini  maschi,  delle  vacche  nutrici, degli ovini e/o
caprini,  per  i quali sia stata presentata domanda di premio nonche'
delle  vacche  da  latte  necessarie  per produrre il quantitativo di
riferimento di latte assegnato al produttore.
  La relativa conversione in UBA viene effettuata mediante l'utilizzo
dei  coefficienti indicati nel fac-simile di presentazione di domanda
dei premi e del fascicolo zootecnico;
    b) della superficie foraggera cioe' della superficie dell'azienda
disponibile  durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini
e  degli  ovini  e/o caprini ai sensi dell'art. 4- g, par. 3, secondo
comma, del regolamento CEE n. 805/68.
  I  produttori  che  intendano  beneficiare di uno o di entrambi gli
aiuti comunitari devono procedere ad un preventivo conteggio dei capi
per i quali possono richiedere il premio sulla base delle indicazioni
di cui alle lettere a) e b).
  Il  calcolo della densita' non viene applicato per i produttori che
beneficino  del premio speciale e/o del premio per le vacche nutrici,
se  detengano  nelle  proprie  aziende animali di cui alla precedente
lettera a), per un numero non superiore a 15 UBA.
  Ai produttori, ai quali l'A.I.M.A. accerti una densita' di bestiame
inferiore  ed  1,4 UBA/ha foraggero, a valere per l'anno in cui viene
richiesto  il  premio  si  aggiunge,  ai  premi in oggetto un importo
complementare di 30 ECU/capo.
3.2. Identificazione del bestiame.
  Il  bestiame  per il quale vengono richiesti i premi deve risultare
identificato  nelle  forme prescritte dall'art. 5 della direttiva del
Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992.
  L'identificazione,  da  realizzarsi mediante sistema alfa numerico,
deve  consentire  agli organi di controllo, centrali e periferici, di
avere  un  esatta  indicazione  del  bestiame  oggetto  dell'aiuto  e
dell'azienda in cui e' nato e/o detenuto.
  Il  bestiame  di  cui  sopra,  a  valere solo per l'anno 1993, deve
essere  identificato,  al  momento della presentazione della domanda,
secondo le modalita' di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 27
del 25 gennaio 1990 e dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 204 del
16 maggio 1991.
3.3. Registro di stalla.
  Il  produttore,  dal  momento della presentazione della domanda per
l'ottenimento  dei premi, e tenuto a istituire un registro di stalla,
vidimato  dall'assessorato regionale competente, e ripartito in una e
due  sezioni a seconda che intenda richiedere soltanto uno o entrambi
i premi.
 In quest'ultimo caso il registro di stalla deve essere costituito:
    a) dalla sezione I, relativa ai premio per i bovini maschi;
   b) dalla sezione Il, relativa al premio per le vacche nutrici.
  In  entrambe  le  sezioni devono essere annotati tutti gli elementi
utili riguardanti il bestiame detenuto ed in particolare:
   data di nascita (il giorno e' facoltativo);
   razza di appartenenza;
   marca di identificazione, tipo e numero;
   eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno
comportato riduzione numerica del bestiame stesso;
   numero  dei  capi  per  il  quale e' stato richiesto il premio per
l'anno di riferimento.
  Oltre  alle  informazioni  di  cui al precedente comma la sezione I
deve riportare:
   estremi  del documento amministrativo nazionale di accompagnamento
del bestiame;
   ogni altra informazione ritenuta utile dal produttore.
  La sezione II deve riportare:
   eventuali cessioni di diritti al premio, specificando quelli
   venduti   alla  riserva  nazionale  da  quelli  venduti  ad  altri
   produttori;
eventuali acquisizioni di diritti al premio, specificando quelle
ottenute  dalla  riserva  nazionale  da  quelle  acquisite  da  altri
produttori;
   estremi      della      dichiarazione      congiunta     trasmessa
all'amministrazione  in  caso  di  vendita e/o acquisto di diritti al
premio tra produttori;
   ogni altra informazione ritenuta utile dal produttore.
3.4. Controlli in azienda.
  Nel corso dei sessanta giorni successivi alla data di presentazione
delle  domande  per  l'ottenimento del premio speciale e dei sei mesi
successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento
del premio per le vacche nutrici, l'A.I.M.A. programma l'espletamento
dei  sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli
impegni prescritti dalla normativa comunitaria nonche' la rispondenza
delle   dichiarazioni   rese  in  domanda  con  la  situazione  reale
dell'azienda e dell'allevamento.
  L'A.I.M.A.,  a  tal  fine,  determina  il  campione di ispezione in
azienda e lo comunica agli organismi di controllo.
  Dopo  l'espletamento  di  tutti  i controlli prescritti, l'A.I.M.A.
provvede a effettuare i pagamenti nel piu' breve tempo possibile.
  Qualora le procedure amministrative non consentano di anticipare il
pagamento  dei  premi  rispetto ai termini di cui agli articoli 4- b,
par.  5, ultimo comma, e 4- d, par. 7, secondo comma, del regolamento
CEE  n.  805/68,  l'A.I.M.A.  provvede a versare, entro il 31 gennaio
successivo  all'  anno  di presentazione della domanda, un acconto di
aiuto pari al 60% degli importi dovuti.
  I  controlli  amministrativi  devono  riguardare  la  verifica e il
confronto:
    a) della corrispondenza del fattore di densita' aziendale in
    rapporto  al  numero  dei capi per i quali sono stati richiesti i
    premi;
b) delle parcelle agricole aziendali, se formino o meno oggetto
di  aiuti  comunitari  diversi  da quelli del regime di premio di cui
alla presente circolare;
    c) dei numeri di identificazione del bestiame;
    d)  per  il  premio  indicato  alla  sezione I, degli estremi del
documento  amministrativo,  al  fine di evitare doppia corresponsione
dell'aiuto per ogni fascia di eta';
    e)  per  il premio indicato alla sezione II, per coloro che hanno
presentato   domanda  per  vacche  nutrici  -  aziende  miste,  della
corrispondenza  del  quantitativo  di riferimento indicato con quello
attribuito  a  norma delle vigenti disposizioni impartite nel settore
lattiero-caseario,  nonche'  la coerenza tra il medesimo quantitativo
di  riferimento  ed  il  numero  delle  vacche da latte dichiarate in
domanda,  in base alla resa media lattiera di cui all'allegato 5 o ad
altro  documento  ufficiale  che  certifica  la  resa  media lattiera
prodotta in azienda dal richiedente il premio;
    f)  dell'acquisizione  agli  atti della prescritta certificazione
antimafia.
  I  controlli  di  cui  alla  lettera  e),  devono  essere espletati
mediante  riscontro  del  quantitativo  di  riferimento attribuito al
singolo  produttore e riportato negli elenchi che l'A.I.M.A. pubblica
in  appositi  bollettini  provinciali  secondo  le  modalita  di  cui
all'art. 4 della legge n. 468 del 26 novembre 1992.
  Gli  accertamenti in loco si effettuano nei confronti delle aziende
richiedenti  i  premi  nella  misura  di  almeno  il  10%  sia per le
richieste  di  premio indicato alla sezione I che per quelle relative
al premio indicato nella sezione II della presente circolare.
  Essi sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei rischi
tenuto conto:
    a) dell'ammontare dei premi;
    b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti;
    c) delle dimensioni delle aziende;
    d) dell'esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli
anni precedenti;
    e)  di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con
quanto dichiarato in domanda.
  Qualora  la  percentuale  minima  dei  controlli  non  possa essere
rispettata  durante  il  periodo  di  detenzione  del  bestiame, tale
percentuale    viene   completata   successivamente   attraverso   la
constatazione  del  bestiame  in azienda e/o un dettagliato esame dei
registri di stalla.
  La  percentuale  dei  controlli  da  svolgere  oltre  il periodo di
detenzione   del   bestiame  non  puo'  superare  il  50%  di  quella
prescritta.
  Di  ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale che
indichi i motivi della visita, le persone presenti in azienda nonche'
il  numero  dei  capi constatati sul posto e la loro identificazione,
ricorrendo anche all'analisi dei registri di stalla.
  Il  verbale  deve  essere  redatto  in triplice copia e deve essere
motivato  in  ordine  al rigetto totale o parziale o all'accoglimento
delle domande di premio.
  Il  verbale deve essere trattenuto in copia dalla azienda visitata,
e   dall'organismo   di  controllo,  mentre  l'originale  va  inviato
all'A.I.M.A.
  Le  eventuali  inadempienze  vanno comunicate all'A.I.M.A. nel piu'
breve tempo possibile.
3.5. Diminuzione del numero di animali.
  Qualora  nel corso del periodo minimo di detenzione il numero degli
animali  per  i  quali  e stato richiesto il premio sia diminuito per
cause  di  forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della
mandria, secondo le indicazioni contenute all'art. 11 del regolamento
CEE  n.  3887/92,  il richiedente e' tenuto a informarne per iscritto
l'A.I.M.A.  entro  dieci  giorni  dalla  data  in  cui l'evento si e'
verificato, motivando la causa di forza maggiore che gli impedisce di
rispettare  gli impegni. La stessa informazione va inviata anche agli
organismi di controllo.
  Gli  organismi  di  controllo,  se  nel  corso  degli  accertamenti
riscontrino   una   diminuzione  del  numero  dei  capi  di  bestiame
ammissibili  al  premio  rispetto  a  quelli  per  il  quale e' stata
presentata  la  domanda ne danno immediata comunicazione all'A.I.M.A.
precisando  l'ammontare della diminuzione, la sua probabile causa, la
data  in  cui  si sono verificati gli eventi che l'hanno determinata,
oltre ad ogni elemento utile di valutazione.
  Il produttore puo' tuttavia sostituire una vacca nutrice dichiarata
in domanda con un'altra purche' la sostituzione avvenga entro i venti
giorni  lavorativi  successivi all'uscita dell'animale dall'azienda e
l'informazione  venga  trasmessa  per  iscritto, nel termine di dieci
giorni  successivi alla sostituzione, all'A.I.M.A. e all'organismo di
controllo competente.
3.6. Provvedimenti sanzionatori.
  L'A.I.M.A.  effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti
da  adottare  a  norma  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 10 del
regolamento CEE n. 3887/92.
  Qualora  nel  corso  dei  sopralluoghi in azienda si accerti che il
numero  degli  animali  presenti  risulti inferiore rispetto a quanto
dichiarato  in  domanda  senza che si sia provveduto ad effettuare le
dovute  comunicazioni  alle  autorita'  competenti,  si  provvede  di
ufficio:
   A) Nel caso di domande riguardanti al massimo venti animali;
   1)  ad  adeguare  l'importo unitario dei premi da corrispondere in
relazione  al  numero  dei  capi  presenti  in  azienda,  qualora  la
riduzione e' inferiore o uguale a due animali;
   2)   a  raddoppiare  l'entita'  della  riduzione  constatata,  con
conseguente  adeguamento  dell'importo  unitario  dei  premi, qualora
risulti compreso tra tre e quattro animali;
   3)  se  la  diminuzione  e'  superiore  a  quattro  animali non e'
concesso alcun aiuto.
   B) Negli altri casi:
   1)  ad  adeguare  l'importo unitario dei premi da corrispondere in
relazione  al  numero  dei  capi  presenti  in  azienda,  qualora  la
riduzione accertata risulti inferiore o uguale al 5%;
   2)   a  ridurre  del  20%  l'importo  unitario  dei  premi  se  la
diminuzione  constatata  risulti  compresa tra il 5 e il 10% dei capi
dichiarati in domanda;
   3) a ridurre del 40% l'importo unitario dei premi da corrispondere
se  la  diminuzione  constatata  risulti  superiore al 10% e uguale o
inferiore al 20% dei capi dichiarati in domanda;
   4)  a rigettare le domande di premio qualora l'accertata riduzione
risulti superiore al 20% dei capi dichiarati.
  Tuttavia  in caso di dichiarazioni non aderenti alla realta' formu-
late per negligenza grave o deliberatamente, il produttore e' escluso
dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato
e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.
  Inoltre,   qualora   un  controllo  in  azienda  non  possa  essere
effettuato  per  motivazioni  imputabili al titolare della domanda di
premio,  quest'ultima viene respinta, mentre per eventuali ritardi di
presentazione  delle  domande  di  premio  rispetto ai termini ultimi
prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa
degli  importi  di  aiuto  pari  all'l% per ogni giorno lavorativo di
ritardo, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali cause di forza
maggiore.
  In caso di ritardo superiore ai 20 giorni, le domande di premio non
possono essere accolte.
3.7. Altre vacche ammesse al premio.
  Per  le  domande  di premio presentate negli anni 1993 e 1994, sono
considerate  vacche  nutrici  anche  le  vacche  da latte ottenute da
incroci tra tali razze purche':
    a) siano state incrociate con toro ad orientamento da carne;
    b)   il   richiedente  il  premio  abbia  beneficiato  dell'aiuto
comunitario nel 1990 o 1991.
  Il numero delle vacche per le quali puo' essere richiesto
il  premio  definite alla precedente lettera a), non puo' superare il
numero  dei  capi  ai quali e' stato accordato l'aiuto nel 1990 o nel
1991.
3.8. Comunicazioni.
  Entro   il  30  novembre  1993  l'A.I.M.A.  comunica  al  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste - Direzione generale della tutela
economica dei prodotti agricoli:
    a)  il numero dei bovini maschi distinti per fascia di eta' e per
zone svantaggiate e non, per i quali le domande di premio hanno avuto
esito favorevole;
    b)  il  numero  delle  vacche  nutrici, ammesse a beneficiare del
premio,  distinte  in  relazione  al tipo di azienda, specializzata o
mista,  e  alle  zone di allevamento (regioni di cui all'allegato del
regolamento CEE n. 2052/88 o non);
    c) numero dei capi che beneficiano dell'importo complementare del
premio  previsto  per  le aziende con fattore di densita' inferiore a
1,4 UBA/ha.
4. DISPOSIZIONE TRANSITORIA.
4.1. Diritti supplementari.
  I produttori che intendono ottenere diritti supplementari di cui al
punto  2.5,  par.  3,  della presente circolare, devono far pervenire
all'A.I.M.A.  apposita richiesta entro il 15 maggio 1993, nella quale
devono figurare tutte le informazioni necessarie ed in particolare:
   nome ed indirizzo del produttore;
   numero dei diritti supplementari richiesti;
   dichiarazione  del  produttore di aver mantenuto, a partire dal 1›
gennaio  1993  e  di  detenere  in azienda fino al 30 giugno 1993, un
numero  di  vacche  nutrici  elegibili  uguali  al numero dei diritti
supplementari  richiesti  e  dei  diritti  il  premio  gia' acquisiti
conformemente  all'art.  4-  d, par. 2, del regolamento CEE n. 805/68
(limite individuali);
   dichiarazione  che indichi la quantita' di riferimento individuale
di  latte  attribuito  all'inizio  del  periodo  di  dodici  mesi  di
applicazione   del   regime  di  prelievo  supplementare  che  inizia
nell'anno  civile  1993. Qualora enro il 15 maggio, il produttore non
e' ancora a conoscenza del proprio quantitativo di riferimento, fara'
pervenire  all'A.I.M.A. l'informazione nel piu' breve tempo possibile
dopo che ne viene in possesso.
  Le  richieste di cui al comma precedente devono essere sottoposte a
controlli  amministrativi  e  in  azienda. Se viene constatato che il
numero  di  animali  da  mantenere  in azienda fino al 30 giugno 1993
risulta inferiore rispetto a quanto dichiarato, l'A.I.M.A. applica le
disposizioni  sanzionatorie  analogamente  a quanto indicato al punto
3.6 della presente circolare.
  4.2.  Per  effetto  della  nuova  normativa comunitaria decadono le
disposizioni  contenute nei decreti ministeriali n. 27 del 25 gennaio
1990  e  n.  204 del 16 maggio 1991, salvo per la parte relativa alla
identificazione del bestiame.

                       SETTORE OVINO E CAPRINO

  Con  l'adozione del regolamento CEE n. 2069/92 del Consiglio del 30
giugno  1992,  che  modifica  il  regolamento CEE n. 3013/89 relativo
all'organizzazione  comune dei mercati nel settore carni ovi-caprine,
sono  state  emanate,  nel quadro della riforma della P.A.C. le nuove
norme relative alla concessione del premio a favore dei produttori di
carni ovi-caprine.
  In   attesa   dell'adozione  di  un  regolamento  ministeriale  che
recepisca   la   nuova  normativa  si  forniscono,  con  la  presente
circolare,  talune  indicazioni  in  ordine alle modalita' che devono
essere seguite dai richiedenti gli aiuti comunitari e dagli organismi
in  indirizzo,  relativamente  alle  domande  di  premio presentate a
valere dalla campagna di commercializzazione l993.
1.1. Presentazione delle domande.
  Le  domande  per  l'ottenimento  del  premio  alla pecora e/o capra
devono essere presentate dai produttori, cosi' come definiti all'art.
1  del  regolamento  CEE n. 3493/90, che abbiano ottenuto il premio a
titolo  della  campagna  1991  ed  abbiano  presentato domanda per la
campagna 1992.
  Esse  devono  essere  compilate su modello stampato e distribuito a
cura  dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo -
A.I.M.A.,  sulla  base  del  fac-simile allegato 6 specificando se si
tratta di produttore di agnelli pesanti o leggeri, e devono recare la
firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n.
15.
  Le  associazioni dei produttori presentano domanda unica secondo il
fac-simile allegato 7 con firma autenticata di tutti gli aderenti che
rispondano alla definizione di produttore.
  Qualora i produttori ricorrano, per la consegna e o la compilazione
della   domanda   dei   premi   di   cui   alla  presente  circolare,
all'assistenza   delle   organizzazioni  professionali  agricole,  la
verifica  dell'identita'  del  produttore  e della sottoscrizione del
medesimo puo' essere effettuata dal funzionario all'uopo preposto che
appone  la  propria  firma  nell'apposito  spazio  nonche'  il timbro
dell'organizzazione di appartenenza.
  Le domande devono essere corredate dalle certificazioni antimafia a
norma  dell'art.  7  della  legge  19 marzo 1990, n. 55, e successive
integrazioni   e   modificazioni,   che  deve  essere  rilasciata  al
produttore  entro i venti giorni che precedono la presentazione della
domanda stessa.
  Le  richieste  di premio devono pervenire, entro il 30 aprile 1993,
su  modello  stampato  e distribuito a cura dell'Azienda di Stato per
gli  interventi  nel  mercato  agricolo - A.I.M.A., da indirizzare in
originale  ed  in copia all'A.I.M.A. - Casella postale n. 2279 - Roma
AD,  a  mezzo  raccomandata  postale  o  mediante consegna effettuata
direttamente  o,  per  tramite  terzi  alla  predetta  Azienda  - Via
Palestro 81, 00185 Roma.
  L'A.I.M.A.    provvede    a   trasmettere   copia   della   domanda
all'assessorato  regionale  competente  entro  il  trentesimo  giorno
successivo alla ricezione delle domande stesse.
1.2. Animali ammissibili al premio.
  Il  premio  puo'  essere  erogato,  per  le  pecore  e/o  capre che
rispondano  alla definizione di cui all'art. 1 del regolamento CEE n.
3493/90, "tutte le femmine della specie ovina e/o caprina che abbiano
partorito almeno una volta o che abbiano almeno dodici mesi di eta'".
Sono  ammissibili  al  beneficio  gli  animali  in  possesso  di tali
requisiti  entro  l'ultimo  giorno  di permanenza obbligatoria (cento
giorni a decorrere dal 30 aprile).
1.3. Calcolo del premio.
  L'importo del premio da erogare viene calcolato:
   1) per i produttori di agnelli pesanti, individuati tra coloro che
non  commercializzino  latte  o  prodotti  lattiero-caseari a base di
latte di pecora, in funzione della perdita di reddito subita;
   2) per i produttori di agnelli leggeri, individuati tra coloro che
commercializzino  latte di pecora o prodotti derivati, sulla base del
premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 20%.
1.4. Transumanza.
  Qualora  sussistano  situazioni  previste  dall'art. 3, par. 1, del
regolamento  CEE  n.  2385/91,  che  delimita  le zone di pianura ove
risiedono  le  aziende  armentizie  il  cui  gregge,  per tradizione,
effettua  la transumanza in zone svantaggiate, il richiedente l'aiuto
comunitario   e'   tenuto  a  corredare  la  domanda  di  premio  con
certificazioni,  rilasciate  dalle  autorita' locali o regionali, del
luogo  di  transumanza,  che  attestino la presenza del gregge per un
periodo  di  almeno novanta giorni; le stesse certificazioni dovranno
riferirsi alle due precedenti campagne di commercializzazione.
1.5. Avvio all'ingrasso.
  Qualora  i  produttori  di  agnelli leggeri intendano avvalersi del
disposto  dell'art. 5, par. 4, del regolamento CEE n. 3013/89, vale a
dire  prevedano  di  portare all'ingrasso almeno il 40% degli agnelli
nati nelle proprie aziende, al fine di ottenere carcasse pesanti, per
le  quali  i  premi  devono  essere  adeguati  al  100%  dell'importo
erogabile, le domande devono essere gia' state presentate entro il 31
dicembre 1992, redatte secondo il fac-simile allegato 8.
  In tal caso, gli interessati sono tenuti ad inviare all'A.I.M.A. ed
agli  organismi  di  controllo  dichiarazioni  di  avvio all'ingrasso
distinte  per  singola partita, che redatte sulla base del fac-simile
allegato 9, possono essere trasmesse sino al l4 novembre l993.
  Le  partite di agnelli devono essere tenute all'ingrasso per almeno
quarantacinque  giorni  dopo  lo  svezzamento e devono raggiungere il
peso medio minimo per agnello di 25 kg.
  Nella fattispecie, in base a quanto previsto dal regolamento CEE n.
2082/91,  le  partite  di  agnelli  avviate all'ingrasso, non possono
essere spostate in altra azienda.
  Gli  organismi  di controllo devono provvedere, entro il termine di
dieci   giorni   dalla   ricezione   delle   dichiarazioni  di  avvio
all'ingrasso  degli  agnelli,  ad  identificare  gli animali mediante
marca  auricolare  del  tipo  ritenuto piu' idoneo dagli organismi di
controllo stessi.
  I  dichiaranti  l'avvio  all'ingrasso  sono  tenuti ad istituire un
apposito  registro  nel  quale  devono  essere riportati tutti i dati
relativi  agli  agnelli  da ingrassare, nonche' i numeri ed i tipi di
identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti
commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario.
1.6. Limiti individuali di premio.
  Il  numero  dei  premi  da corrispondere per singolo produttore non
puo'  superare  quello  che  l'A.I.M.A.  ha  liquidato  "nell'anno di
riferimento"  di  cui all'art. 5- bis, par. 1, del regolamento CEE n.
3013/89, che per l'Italia e' il 1991.
  L'A.I.M.A.,  per ogni richiedente l'aiuto comunitario, determina il
massimale  individuale  notificandolo  agli  interessati  entro il 1›
aprile 1993.
  Nella  notifica  viene  precisato  il numero di capi per i quali il
produttore  detiene diritti a tasso intero ed il numero di capi per i
quali  al produttore vengono riconosciuti diritti a tasso ridotto del
50%,  come  stabilito  per  i  casi  di superamento dei limiti di cui
all'art. 5, par. 7, del regolamento CEE n. 3013/89.
  Qualora nell'anno di riferimento il richiedente il premio non abbia
beneficiato  di  alcun  aiuto, ovvero ne abbia beneficiato in maniera
ridotta  per  effetto  di  intervenute  circostanze  naturali  di cui
all'art.  3  del  regolamento  CEE  n. 3567/92, il numero dei capi da
prendere   in   considerazione   per  la  determinazione  del  limite
individuale e' quello riferito ai premi richiesti nel l992.
1.7. Riserva nazionale e addizionale.
  Il  Ministero  dell'agricoltura  costituisce, ai sensi dell'art. 5-
ter  del  regolamento  CEE  n.  3013/89  ed  al  fine di una efficace
gestione del regime dei premi, una "riserva nazionale" pari al 3% del
numero  totale  degli  animali  per  i  quali,  a titolo dell'anno di
riferimento, e' stato concesso l'aiuto per singolo richiedente.
  Il   Ministero  dell'agricoltura  costituisce  altresi',  ai  sensi
dell'art. 5-ter, par. 3, del regolamento CEE n. 3013/89, una "riserva
addizionale"  pari  all'l%  della  somma  dei  massimali  individuali
applicati  per  i  produttori  delle zone svantaggiate ai sensi della
direttiva 75/268/CEE.
  La  distribuzione,  a  titolo gratuito, dei diritti acquisiti nella
riserva addizionale, deve avvenire soltanto nell'ambito delle aziende
ubicate nelle zone svantaggiate.
  La  gestione della riserva nazionale e della riserva addizionale e'
affidata   al   "Comitato  nazionale  ovini"  istituito  con  decreto
ministeriale 27 luglio 1990.
  La gestione amministrativa delle riserve e' curata dall'A.I.M.A.
  I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva
nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano
nei  casi specificati all'art. 5- ter, par. 2, del regolamento CEE n.
3013/89.
  I  produttori  che intendano avvalersi della disposizione di cui al
paragrafo   precedente  devono  presentare  all'A.I.M.A.  domanda  di
ottenimento  di  diritti al premio sulla base del fac-simile allegato
10, entro e non oltre il 30 aprile 1993, motivandone la richiesta.
1.8. Trasferimenti dei diritti al premio.
  I  diritti  al  premio  attribuiti  ad  ogni  singolo produttore in
relazione  agli  aiuti  concessi  nell'anno  di  riferimento, possono
divenire oggetto di trasferimento tramite:
    a) rapporto diretto tra produttori;
    b)  rapporto  diretto tra cedente e "Pubblica amministrazione". I
diritti  cosi' acquistati vanno tenuti distinti da quelli costituenti
la riserva nazionale.
  La  pubblica  amministrazione,  che assume nel caso specificato una
funzione  di  intermediazione,  vende  ai  produttori  richiedenti  i
diritti  acquistati,  ad  un  prezzo  che non puo' essere superiore a
quello pagato.
  L'A.I.M.A.,  nella gestione amministrativa della riserva nazionale,
ha  cura di tenere una contabilita' separata per i diritti acquistati
a titolo oneroso e per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai
sensi del regolamento CEE n. 3013/89.
  I  produttori  che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo
gratuito,  diritti  al premio, non possono cedere gli stessi ad altri
produttori  nel  corso  di  tre  campagne  successive. Qualora questi
diritti  non vengano utilizzati nelle tre campagne successive al loro
rilascio,  si  deve provvedere a riversare nella riserva nazionale la
media dei diritti non utilizzati.
  Fatte  salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora un
produttore  non  utilizzi  almeno  il  50% dei propri diritti per due
campagne  consecutive,  la quota non utilizzata nel corso dell'ultima
campagna viene versata nella riserva nazionale.
  Il  produttore  puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda e
trasferire  al  successore tutti i diritti al premio, cosi' come puo'
trasferire totalmente o parzialmente i diritti senza il trasferimento
dell'azienda  o  cedere  temporaneamente in tutto o in parte i propri
diritti.
  In   caso   di   trasferimento   di   diritti  senza  trasferimento
dell'azienda, il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza
alcun  compenso  alla  riserva  nazionale, per essere poi distribuito
gratuitamente  ai produttori che presentino domanda di ottenimento di
diritti al premio con le modalita' sopradescritte.
  Il  numero minimo dei diritti al premio che puo' formare oggetto di
un  trasferimento  parziale  senza  trasferimento  dell'azienda  o di
cessione temporanea e' fissato a:
    a) 10% del numero che rappresenta l'entita' del gregge di animali
ammissibili, con un massimo di 50 per i produttori che abbiano almeno
50 diritti;
    b) 5 diritti per i produttori che detengano da 20 a 49 diritti al
premio.
  Per  i  produttori che detengano meno di 20 diritti non e' previsto
alcun numero minimo.
  I  trasferimenti  dei  diritti  al  premio,  come  pure le cessioni
temporanee,  non  possono  diventare  effettivi  prima della notifica
congiunta  all'A.I.M.A.  da parte del produttore che trasferisce e di
colui che riceve i diritti al premio.
  La notifica deve pervenire entro e non oltre i 2 mesi che precedono
il primo giorno utile per la presentazione della domanda.
  I  produttori  che  utilizzino per le loro attivita' di allevamento
superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti
ad  altri,  sono  assimilati al produttore che vende o trasferisce la
propria azienda.
  L'A.I.M.A.,   nella   fattispecie   e  nelle  situazioni  prese  in
considerazione,  determina  il  nuovo  limite  massimo  individuale e
comunica  agli interessati anteriormente al 15 gennaio, il numero dei
loro diritti al premio.
  Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali
casi  particolari  stabiliti  all'art.  12  del  regolamento  CEE  n.
3567/92.
1.9. Controlli.
  L'A.I.M.A.   provvede   ad   effettuare  un  preliminare  controllo
amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare:
   1)  per  quelle  presentate dalle associazioni dei produttori, e/o
cooperative  il criterio di ripartizione del capitale ovi-caprino tra
i soci;
   2)  la  corrispondenza  del  numero  di  capi per i quali e' stato
richiesto  il  premio  con  il  limite  individuale  in  possesso del
richiedente;
   3)   l'avvenuta   trasmissione   della   certificazione  antimafia
unitamente alla domanda.
  Entro  cento  giorni  dal  termine  ultimo  di  presentazione delle
domande,   gli   organismi  di  controllo  sono  tenuti  ad  eseguire
sopralluoghi  in  azienda,  al  fine di accertare la situazione reale
dell'azienda  e  dell'allevamento,  nonche' la rispondenza del limite
individuale notificato al produttore dall'A.I.M.A.
  I  sopralluoghi  in  azienda  vanno  effettuati  a sondaggio, senza
preavviso  e devono riguardare un campione non inferiore al 10% delle
aziende per le quali e' stata inoltrata la domanda di premio.
  Il  campione oggetto del sopralluogo e' determinato dall'A.I.M.A. e
comunicato agli organismi di controllo.
  Per  ogni  ispezione  aziendale  deve  essere  redatto  dettagliato
verbale  riportante  l'esito dell'accertamento, copia del quale viene
trasmessa all'A.I.M.A. per gli adempimenti di competenza.
1.10. Diminuzione numero animali.
  Qualora,  nel  corso  degli  accertamenti,  venga  riscontrata  una
diminuzione  del  numero  di  capi  ammissibili  al premio rispetto a
quello indicato in domanda, della quale il richiedente non abbia dato
comunicazione  all'A.I.M.A. ed all'organismo di controllo nel termine
di   dieci   giorni   successivi  all'avvenuta  riduzione  cosi  come
prescritto  dall'apposita  normativa  comunitaria,  si  procede  come
segue:
   se  la  differenza tra il numero di pecore ammissibili e il numero
dichiarato  in  domande  e'  pari  o  inferiore  al 10%, il premio e'
corrisposto  per  il  numero di capi ammissibili ma il suo importo e'
ridotto del triplo della percentuale di differenza riscontrata;
   se  la  differenza supera il 10% le domande sono respinte e nessun
aiuto e' liquidato. Tuttavia in caso di accertata falsa dichiarazione
formulata  deliberatamente  o  per  negligenza grave il produttore e'
escluso dal beneficio del premio anche per la campagna successiva.
  Gli organismi di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed al Ministero
dell'agricoltura  -  Direzione  generale tutela, entro il 31 dicembre
1993,  una  relazione  sulle  eventuali  cause  di  forza  maggiore o
circostanze naturali che hanno comportato una riduzione del numero di
capi rispetto a quello per i quali e' stato richiesto il premio.
1.11. Liquidazione dei premi.
  L'A.I.M.A.  sulla  base  delle  domande  ricevute  e dei verbali di
accertamento  pervenuti  da  parte  degli  "Organismi  di  controllo"
provvede  ad  effettuare  previa comunicazione da parte del Ministero
dell'agricoltura, degli importi unitari dei premi, i versamenti degli
aiuti comunitari improrogabilmente entro il l5 ottobre 1994.
2. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
  Considerato   che   la   normativa  comunitaria  e  le  conseguenti
disposizioni  di  attuazione  sono  state emanate in ritardo rispetto
all'inizio  della  campagna di commercializzazione, eventuali domande
di  premio  gia'  presentate dai produttori devono essere rettificate
dagli  stessi  entro  il  30 aprile 1993 sulla base della notifica da
parte dell'A.I.M.A. dei limiti individuali per ciascun produttore.
  Qualora  le  richieste  riguardino  un  numero  di  capi  superiore
rispetto  a  quello  determinato dall'A.I.M.A., quest'ultima provvede
d'ufficio  a  ridimensionare  la  richiesta  nel  limite  individuale
fissato.
                                                 Il Ministro: FONTANA