Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato  nel  sopra
indicato   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta  Ufficiale,  sono
apportate le seguenti rettifiche:
    all'art. 4, comma 1, lettera  l),  dove  e'  scritto:  "  ..  dei
dottori  in  agraria, degli agronomi  ..", si legga: " .. dei dottori
agronomi, degli agrotecnici  ..";
    all'art. 6, comma 2, ultimo periodo, dopo le  parole:  "  ..  una
volta  alla  settimana;"  si  intende apposto il "punto" in luogo del
"punto e virgola";
    all'art. 29, comma 1, dove e' scritto: "  ..  sorveglianza  sulle
commissione  tributarie  ..",  si  legga:  "  ..  sorveglianza  sulle
commissioni tributarie ..";
    all'art. 33, comma 2, dove e' scritto: "2. Al personale di cui al
comma 1 e' attribuito ..", si legga: "2. Al personale di cui al comma
1 e' attribuita  ..".