Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti rettifiche: all'art. 4, comma 1, lettera l), dove e' scritto: " .. dei dottori in agraria, degli agronomi ..", si legga: " .. dei dottori agronomi, degli agrotecnici .."; all'art. 6, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: " .. una volta alla settimana;" si intende apposto il "punto" in luogo del "punto e virgola"; all'art. 29, comma 1, dove e' scritto: " .. sorveglianza sulle commissione tributarie ..", si legga: " .. sorveglianza sulle commissioni tributarie .."; all'art. 33, comma 2, dove e' scritto: "2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito ..", si legga: "2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuita ..".