Nel  decreto  legislativo  citato  in  epigrafe, sono apportate le
seguenti  correzioni  alle  sottoindicate  pagine  del  sopra  citato
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale:
    alla  pag.  32,  nell'art.  9,  comma  1,  secondo  rigo, dove e'
scritto: " .. secondo la disposizione del codice di procedura  civile
..",  leggasi:  "  .. secondo le disposizioni del codice di procedura
civile ..";
   alla pag. 34, nell'art. 16, comma 1, quinto rigo, dove e' scritto:
"  ..  raccomandata  con  avviso  di  ricevinento.",  leggasi:  "  ..
raccomandata con avviso di ricevimento.";
    alla  stessa  pagina 34, nell'art. 18, comma 4, ultimo rigo, dove
e' scritto:  "  ..  sottoscritta  a  norma  del  comma  precedente.",
leggasi: " .. sottoscritto a norma del comma precedente.";
    alla  pag. 34, nella rubrica dell'art. 19, dove e' scritto: "Atti
inpugnabili ..", leggasi: "Atti impugnabili  ..";
    alla pag. 36, nell'art. 27, comma 1, terzo rigo, dove e' scritto:
"  ..  dichiara  l'inammissibilita    ..",  leggasi:  "  ..  dichiara
l'inammissibilita' ..";
    alla pag. 38, nell'art. 40, comma 2, terzo rigo, dove e' scritto:
" .. al comna 1, lettera b) ..", leggasi: " .. al comma 1, lettera b)
..";
    alla pag. 40, nell'art. 51, comma 2, terzo rigo, dove e' scritto:
"  ..  il  termire  di  sessanta giorni decorre ..", leggasi: " .. il
termine di sessanta giorni decorre ..";
    alla pag. 42, nell'art. 70, comma 1, dopo  le  parole:  "  ..  la
parte   che  vi  ha  interesse  ..",  deve  intendersi  soppressa  la
"virgola";
    alla pag. 43, nell'art. 72, comma 2, terzo rigo, dove e' scritto:
" .. sono proposti alle comnissioni provinciali ..",  leggasi:  "  ..
sono proposti alle commissioni provinciali ..";
    alla  pag.  44,  nell'art.  77,  comma  1,  quarto  rigo, dove e'
scritto: " .. alla data di insedianento ..", leggasi: " .. alla  data
di insediamento ..".