Il  Ministero  dell'ambiente,  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato, il Ministero della sanita', la regione
Piemonte, la  comunita'  montana  Valli  di  Lanzo  e  il  comune  di
Balangero,  vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, contenente le norme
relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, convengono  sulla
opportunita'   di  definire  ed  attuare  attraverso  un  accordo  di
programma il risanamento ambientale  della  miniera  di  amianto  "S.
Vittore" di Balangero e del territorio interessato.
                              Premesso
   l'art.  11  della  legge  n.  257/1992  prevede  che  l'accordo di
programma tra i soggetti sopra specificati debba essere promosso  dal
Ministero dell'ambiente;
   all'accordo aderiscono, senza sottoscriverlo, il comune di Corio e
la  provincia  di  Torino,  in  qualita'  di  enti locali interessati
territorialmente alla attivita' di risanamento ambientale della zona;
                             Considerato
   che, ad eccezione degli interventi  improcrastinabili  ed  urgenti
finalizzati  alla  protezione della pubblica incolumita' e ad evitare
l'evolversi dei dissesti in atto, nessun  intervento  di  bonifica  e
recupero  delle aree interessate potra' essere attivato in assenza di
un adeguato progetto di massima e dei successivi progetti  esecutivi,
compatibilmente con le risorse economiche assegnate;
   che  e'  necessario  definire i tempi e le modalita' di attuazione
dell'intervento,  nonche'  le  modalita'  di  controllo  e   verifica
dell'attuazione dell'accordo.
                    Tanto premesso e considerato
   Le    amministrazioni   pubbliche,   come   sopra   costituite   e
rappresentate  addivengono  alla   stipula   del   presente   accordo
programmatico:
                               Art. 1.
                       Finalita' dell'accordo
   Oggetto dell'accordo e' il risanamento ambientale della miniera di
amianto  di  Balangero e del territorio interessato. Tale risanamento
consiste negli interventi volti a garantire  la  sicurezza  dell'area
sotto  il  profilo idrogeologico e sanitario, nonche' a costituire un
nuovo  assetto  ambientale  dell'area  anche  in  considerazione   di
eventuali nuovi utilizzi economici con impiego di manodopera locale e
reinsediamento di attivita' produttive.
   Sono da considerarsi prima fase di attuazione:
     a)  l'elaborazione  di  proposte  e conduzioni di trattative per
soluzioni in merito alla definizione delle proprieta' e  dei  diritti
di utilizzo;
     b)  la  predisposizione di un progetto di massima con specifiche
finanziarie ed operative dell'intervento di messa in sicurezza  e  di
risanamento ambientale della miniera e del territorio interessato;
     c)  l'esecuzione  di eventuali lavori inerenti la sicurezza e di
misure su parametri chimico-fisici e geotecnici indispensabili per la
piu' precisa definizione degli interventi successivi.
   Sono  da  considerarsi  seconda  fase di attuazione dell'accordo i
progetti esecutivi e la realizzazione di interventi di cui  al  comma
1.