Il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero della sanita', la regione Piemonte, la comunita' montana Valli di Lanzo e il comune di Balangero, vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, contenente le norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, convengono sulla opportunita' di definire ed attuare attraverso un accordo di programma il risanamento ambientale della miniera di amianto "S. Vittore" di Balangero e del territorio interessato. Premesso l'art. 11 della legge n. 257/1992 prevede che l'accordo di programma tra i soggetti sopra specificati debba essere promosso dal Ministero dell'ambiente; all'accordo aderiscono, senza sottoscriverlo, il comune di Corio e la provincia di Torino, in qualita' di enti locali interessati territorialmente alla attivita' di risanamento ambientale della zona; Considerato che, ad eccezione degli interventi improcrastinabili ed urgenti finalizzati alla protezione della pubblica incolumita' e ad evitare l'evolversi dei dissesti in atto, nessun intervento di bonifica e recupero delle aree interessate potra' essere attivato in assenza di un adeguato progetto di massima e dei successivi progetti esecutivi, compatibilmente con le risorse economiche assegnate; che e' necessario definire i tempi e le modalita' di attuazione dell'intervento, nonche' le modalita' di controllo e verifica dell'attuazione dell'accordo. Tanto premesso e considerato Le amministrazioni pubbliche, come sopra costituite e rappresentate addivengono alla stipula del presente accordo programmatico: Art. 1. Finalita' dell'accordo Oggetto dell'accordo e' il risanamento ambientale della miniera di amianto di Balangero e del territorio interessato. Tale risanamento consiste negli interventi volti a garantire la sicurezza dell'area sotto il profilo idrogeologico e sanitario, nonche' a costituire un nuovo assetto ambientale dell'area anche in considerazione di eventuali nuovi utilizzi economici con impiego di manodopera locale e reinsediamento di attivita' produttive. Sono da considerarsi prima fase di attuazione: a) l'elaborazione di proposte e conduzioni di trattative per soluzioni in merito alla definizione delle proprieta' e dei diritti di utilizzo; b) la predisposizione di un progetto di massima con specifiche finanziarie ed operative dell'intervento di messa in sicurezza e di risanamento ambientale della miniera e del territorio interessato; c) l'esecuzione di eventuali lavori inerenti la sicurezza e di misure su parametri chimico-fisici e geotecnici indispensabili per la piu' precisa definizione degli interventi successivi. Sono da considerarsi seconda fase di attuazione dell'accordo i progetti esecutivi e la realizzazione di interventi di cui al comma 1.