IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 226; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Vista la decisione n. 93/180/CEE relativa a talune misure di protezione nei confronti dell'afta epizootica in Italia; Ordina: Art. 1. 1. Dalle province indicate in allegato e' vietata la spedizione di animali della specie bovina, bufalina, suina, ovi-caprina e di altri biungulati verso il territorio dei Paesi comunitari e terzi. 2. Gli animali delle specie sopraindicate e non appartenenti alle province di cui al comma 1, se destinati agli scambi intracomunitari devono essere accompagnati dal certificato sanitario previsto dalla normativa vigente in cui e' riportata la seguente dichiarazione integrativa: "Animali conformi alla decisione della Commissione n. 93/180/CEE del 26 marzo 1993 concernente talune misure protettive contro l'afta epizootica in Italia". 3. I servizi veterinari comunicano agli uffici di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1993 l'avvenuto rilascio di certificati destinati agli scambi intracomunitari ai fini dell'obbligo dell'informazioneprevista dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.