IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
194;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991,
n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992,  n.
226;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n.
230;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
  Vista la decisione  n.  93/180/CEE  relativa  a  talune  misure  di
protezione nei confronti dell'afta epizootica in Italia;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Dalle province indicate in allegato e' vietata la spedizione di
animali della specie bovina, bufalina, suina, ovi-caprina e di  altri
biungulati verso il territorio dei Paesi comunitari e terzi.
  2.  Gli  animali delle specie sopraindicate e non appartenenti alle
province di cui al comma 1, se destinati agli scambi  intracomunitari
devono  essere  accompagnati dal certificato sanitario previsto dalla
normativa vigente in  cui  e'  riportata  la  seguente  dichiarazione
integrativa:
  "Animali  conformi  alla  decisione della Commissione n. 93/180/CEE
del 26 marzo 1993 concernente talune misure protettive contro  l'afta
epizootica in Italia".
  3.  I  servizi  veterinari comunicano agli uffici di cui al decreto
ministeriale 18 febbraio  1993  l'avvenuto  rilascio  di  certificati
destinati   agli   scambi   intracomunitari   ai   fini  dell'obbligo
dell'informazioneprevista  dall'art.  10,  comma   2,   del   decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.