IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il regio decreto  29  luglio  1927,  n.  1443,  e  successive
modificazioni   e,   in   particolare,   l'art.   2,  concernente  la
classificazione delle  sostanze  minerali,  in  base  al  quale  tali
sostanze appartengono alla prima categoria quando rivestono rilevanza
nazionale per la loro utilizzazione industriale;
  Visto  l'art.  3  del  regio  decreto,  su  citato, secondo cui per
determinare l'appartenenza, alla predetta categoria, di sostanze  non
indicate  nell'art.  2  dello  stesso  regio  decreto si provvede con
decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  sentito  il
Consiglio superiore delle miniere;
  Considerato che l'olivina e'  una  sostanza  minerale  che  riveste
rilevanza  nazionale  per la sua utilizzazione industriale e che tale
sostanza non e' indicata nell'art. 2 del regio decreto su citato;
  Ritenuta la necessita' di inserire l'olivina nella prima  categoria
delle  sostanze  minerali  di  cui  all'art.  2  del regio decreto su
citato;
  Sentito il Consiglio superiore delle miniere  che,  nella  adunanza
del 19 marzo 1992, ha espresso parere favorevole a tale inserimento;
  Visto  l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, secondo cui gli
atti amministrativi, diversi da quelli  previsti  dall'art.  1  della
stessa  legge,  per  i  quali  e'  adottata  la forma del decreto del
Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  o  con  decreto ministeriale a seconda
dell'organo proponente;
  Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica  di  cui
all'art.  3  del  regio  decreto su citato non e' tra quelli previsti
dall'art. 1 della legge n. 13 su menzionata;
  Visto l'art. 3 della legge n. 13 su citata, in base al  quale  sono
sottoposti al controllo della Corte dei conti gli atti amministrativi
di cui all'art. 2 della stessa legge;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'olivina  e'  inserita  tra le sostanze minerali appartenenti alla
prima categoria di cui all'art. 2 del regio decreto 29  luglio  1927,
n. 1443 e successive modificazioni.