IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 2, concernente la classificazione delle sostanze minerali, in base al quale tali sostanze appartengono alla prima categoria quando rivestono rilevanza nazionale per la loro utilizzazione industriale; Visto l'art. 3 del regio decreto, su citato, secondo cui per determinare l'appartenenza, alla predetta categoria, di sostanze non indicate nell'art. 2 dello stesso regio decreto si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere; Considerato che l'olivina e' una sostanza minerale che riveste rilevanza nazionale per la sua utilizzazione industriale e che tale sostanza non e' indicata nell'art. 2 del regio decreto su citato; Ritenuta la necessita' di inserire l'olivina nella prima categoria delle sostanze minerali di cui all'art. 2 del regio decreto su citato; Sentito il Consiglio superiore delle miniere che, nella adunanza del 19 marzo 1992, ha espresso parere favorevole a tale inserimento; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, secondo cui gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1 della stessa legge, per i quali e' adottata la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale a seconda dell'organo proponente; Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 3 del regio decreto su citato non e' tra quelli previsti dall'art. 1 della legge n. 13 su menzionata; Visto l'art. 3 della legge n. 13 su citata, in base al quale sono sottoposti al controllo della Corte dei conti gli atti amministrativi di cui all'art. 2 della stessa legge; Decreta: Art. 1. L'olivina e' inserita tra le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria di cui all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni.