IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la propria ordinanza del 19 dicembre 1992, n. 359 (pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 304 del 29 dicembre 1992), concernente
norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali
e non statali di istruzione primaria  e  secondaria  di  primo  e  di
secondo grado per l'anno scolastico 1992-93;
  Ritenuta  la  necessita'  di apportare modifiche ad alcune norme di
tale ordinanza;
                               Ordina:
  L'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992,  n.  359,  citata  nelle
premesse, e' modificata come segue.
  Il primo comma dell'art. 1 e' cosi' modificato:
  Gli  scrutini  finali  per le classi prima, seconda, terza e quarta
elementare si effettuano e sono pubblicati entro i termini  stabiliti
dal calendario scolastico.
  Il secondo comma dell'art. 4 e' cosi' sostituito:
  I  docenti  che  abbiano svolto attivita' didattica di sostegno per
l'integrazione scolastica fanno  parte  del  consiglio  di  classe  e
partecipano,  pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazioni
periodiche e finali e agli esami di licenza elementare. Tali docenti,
ai sensi dell'art. 13 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  hanno
diritto  di  voto  per  tutti  gli  alunni  in  sede  di  valutazione
complessiva del livello globale di maturazione raggiunta.
 Il paragrafo a) del comma 2 dell'art. 17 e' cosi' modificato:
    a) abbiano sostenuto con esito  positivo  in  prima  sessione  un
esame  di  idoneita', qualora intendano essere ammessi alla frequenza
di una classe corrispondente o, avendone i requisiti, di  una  classe
superiore  dello  stesso  o  di  altro  indirizzo od ordine di studi,
sempreche', nell'ipotesi di ammissione a classe  corrispondente,  non
intendano  avvalersi  della speciale sessione di esami integrativi di
cui al successivo art. 20, primo comma;
  Il  quinto  capoverso  del  primo  comma  dell'art.  40  e'   cosi'
sostituito:
   revisione  e valutazione degli elaborati: devono concludersi entro
i termine di cinque giorni,  in  rapporto  al  numero  dei  candidati
presenti.  Per  la  valutazione  degli  elaborati  le  commissioni si
organizzeranno   in   modo   da   assicurare    l'osservanza    della
collegialita':  Le  operazioni di revisione e di valutazione potranno
essere effettuate, a discrezione delle commissioni, per  i  candidati
privatisti  e  interni  di tutte le sezioni oppure per i candidati di
ogni singola sezione.  Contemporaneamente,  le  commissioni  potranno
completare, ove necessario, l'esame dei fascicoli e dei curricula dei
candidati   in   prosecuzione   dei   lavori  iniziati  nella  seduta
preliminare.
   Roma, 12 marzo 1993
                                         Il Ministro: JERVOLINO RUSSO