IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la propria ordinanza del 19 dicembre 1992, n. 359 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1992), concernente norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di primo e di secondo grado per l'anno scolastico 1992-93; Ritenuta la necessita' di apportare modifiche ad alcune norme di tale ordinanza; Ordina: L'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359, citata nelle premesse, e' modificata come segue. Il primo comma dell'art. 1 e' cosi' modificato: Gli scrutini finali per le classi prima, seconda, terza e quarta elementare si effettuano e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico. Il secondo comma dell'art. 4 e' cosi' sostituito: I docenti che abbiano svolto attivita' didattica di sostegno per l'integrazione scolastica fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazioni periodiche e finali e agli esami di licenza elementare. Tali docenti, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta. Il paragrafo a) del comma 2 dell'art. 17 e' cosi' modificato: a) abbiano sostenuto con esito positivo in prima sessione un esame di idoneita', qualora intendano essere ammessi alla frequenza di una classe corrispondente o, avendone i requisiti, di una classe superiore dello stesso o di altro indirizzo od ordine di studi, sempreche', nell'ipotesi di ammissione a classe corrispondente, non intendano avvalersi della speciale sessione di esami integrativi di cui al successivo art. 20, primo comma; Il quinto capoverso del primo comma dell'art. 40 e' cosi' sostituito: revisione e valutazione degli elaborati: devono concludersi entro i termine di cinque giorni, in rapporto al numero dei candidati presenti. Per la valutazione degli elaborati le commissioni si organizzeranno in modo da assicurare l'osservanza della collegialita': Le operazioni di revisione e di valutazione potranno essere effettuate, a discrezione delle commissioni, per i candidati privatisti e interni di tutte le sezioni oppure per i candidati di ogni singola sezione. Contemporaneamente, le commissioni potranno completare, ove necessario, l'esame dei fascicoli e dei curricula dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella seduta preliminare. Roma, 12 marzo 1993 Il Ministro: JERVOLINO RUSSO