IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Palermo (consiglio di facolta' seduta del 17 marzo 1992, senato accademico seduta del 13 aprile 1992, consiglio di amministrazione seduta del 2 giugno 1992); Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 30 ottobre 1992; Vista la ministeriale del 1 dicembre 1992, prot. 6145; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli dal n. 318 al n. 326 vengono soppressi e sostituiti con lo spostamento della nuova numerazione dai seguenti nuovi articoli. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA Art. 318. - E' istituita la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera presso l'Universita' degli studi di Palermo, che conferisce il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera. Art. 319. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di farmacologia e farmacognosia della facolta' di farmacia dell'Universita' di Palermo. Art. 320. - La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in dis- cipline farmaceutiche la possibilita' di un perfezionamento nelle materie necessarie ad esercitare la loro attivita' nella farmacia ospedaliera. La scuola soddisfa precise esigenze espresse dal piano sanitario nazionale e/o regionale che richiede specialisti ospedalieri da inserire nelle strutture operanti sul territorio. Art. 321. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 322. - Il numero degli iscritti e' di quindici per ogni anno e complessivamente di quarantacinque per l'intero corso di studi. Art. 324. - Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche. Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Art. 325. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta integrata da un colloquio, e da una valutazione in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi in una disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie attinenti alla specializzazione. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito con decreto ministeriale 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione giudicatrice e' nominata dal rettore su proposta del consiglio di facolta' di farmacia. Essa e' composta dal direttore, che la presiede, e da due professori che insegnano nella scuola stessa. Art. 326. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: I Anno: matematica e biostatistica; patologia generale; chimica farmaceutica generale; immunologia; microbiologia ed igiene; controlli di qualita'; basi farmacologiche della terapia. II Anno: informatica; biofarmaceutica e farmacocinetica I; tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci; radiochimica e radiobiologia; tecnologia delle preparazioni magistrali; chimica degli alimenti; immunochimica. III Anno: biofarmaceutica e farmacocinetica II; farmacia clinica; documentazione e informazione sui farmaci; officina galenica; scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica; legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione. La scuola comprende tre aree di insegnamento e tirocinio professionale. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Area propedeutica: 1) matematica e biostatistica; 2) informatica; 3) patologia generale; 4) chimica farmaceutica generale; 5) basi farmacologiche della terapia; 6) radiochimica e radiobiologia. b) Area teorica sperimentale: 7) controlli di qualita'; 8) immunochimica; 9) immunologia; 10) microbiologia e igiene; 11) biofarmaceutica e farmacocinetica I; 12) chimica degli alimenti; 13) biofarmaceutica e farmacocinetica II. c) Area tecnico-applicativa: 14) tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci; 15) tecnologia delle preparazioni magistrali; 16) farmacia clinica; 17) documentazione ed informazione sui farmaci; 18) officina galenica; 19) scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica; 20) legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione. Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facolta' di farmacia. I titolari degli insegnamenti possono essere proposti anche tra i professori di ruolo di altre facolta', nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il consiglio della facolta' di farmacia, su proposta del consiglio della scuola, sentite le facolta' interessate, coordina annualmente le attivita' didattiche della scuola e designa, altresi', i professori a contratto cui affidare corsi specialistici, secondo quanto previsto dagli articoli 7, 9 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Art. 327. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio al corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti della materia relativa all'anno del corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole dis- cipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 328. - Per ogni anno di corso sono previste ottocento ore di attivita' didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Tali attivita' sono organizzate in un'attivita' didattica teorico- pratica di complessive quattrocento ore come di seguito ripartite, ed in un'attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum di studi professionale. I Anno: a) Area propedeutica (ore 400): I) matematica e biostatistica . . . . . . . . . . . . ore 120 II) patologia generale . . . . . . . . . . . . . . . " 80 III) chimica farmaceutica generale . . . . . . . . . " 100 IV) basi farmacologiche della terapia . . . . . . . . " 100 b) Area teorico-sperimentale (ore 400): V) immunologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 120 VI) microbiologia ed igiene . . . . . . . . . . . . . " 100 VII) controlli di qualita' . . . . . . . . . . . . . " 180 II Anno: a) Area propedeutica (ore 230): VIII) informatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 110 IX) radiochimica e radiobiologia . . . . . . . . . . " 120 b) Area teorico-sperimentale (ore 350): X) biofarmaceutica e farmacocinetica I . . . . . . . " 80 XI) chimica degli alimenti . . . . . . . . . . . . . " 190 XII) immunochimica . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80 c) Area tecnico-applicativa (ore 220): XIII) tossicita', interazione, effetti secondari dei farmaci ore 100 XIV) tecnologia delle preparazioni magistrali . . . . " 120 III Anno: a) Area teorico-sperimentale (ore 110): XV) biofarmaceutica e farmacocinetica II . . . . . . ore 110 b) Area tecnico-applicativa (ore 690): XVI) farmacia clinica . . . . . . . . . . . . . . . . " 145 XVII) documentazione e informazione sui farmaci . . . " 140 XVIII) officina galenica . . . . . . . . . . . . . . " 160 XIX) scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica " 150 XX) legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 95 Per l'ammissione agli esami e' richiesta la frequenza a tutte le esercitazioni pratiche e ad almeno i 3/4 di ognuno dei corsi. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitarie attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 329. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista. Art. 330. - L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 331. - Il consiglio della scuola e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamenti d'insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Palermo, 18 gennaio 1993 Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI