IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato
con  regio  decreto  14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'   accademiche   dell'Universita'  degli  studi  di  Palermo
(consiglio di facolta' seduta del 17 marzo  1992,  senato  accademico
seduta  del 13 aprile 1992, consiglio di amministrazione seduta del 2
giugno 1992);
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nella seduta del 30 ottobre 1992;
  Vista la ministeriale del 1› dicembre 1992, prot. 6145;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Palermo, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                           Articolo unico
  Gli  articoli  dal  n. 318 al n. 326 vengono soppressi e sostituiti
con  lo  spostamento  della  nuova  numerazione  dai  seguenti  nuovi
articoli.
         SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA
  Art.  318. - E' istituita la scuola di specializzazione in farmacia
ospedaliera  presso  l'Universita'  degli  studi  di   Palermo,   che
conferisce il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera.
  Art.  319. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di
farmacologia   e   farmacognosia   della   facolta'    di    farmacia
dell'Universita' di Palermo.
  Art. 320. - La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in dis-
cipline  farmaceutiche  la  possibilita'  di un perfezionamento nelle
materie necessarie ad esercitare la  loro  attivita'  nella  farmacia
ospedaliera.  La  scuola soddisfa precise esigenze espresse dal piano
sanitario  nazionale   e/o   regionale   che   richiede   specialisti
ospedalieri da inserire nelle strutture operanti sul territorio.
  Art.  321.  -  La  durata  del  corso  e'  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Art. 322. - Il numero degli iscritti e' di quindici per ogni anno e
complessivamente di quarantacinque per l'intero corso di studi.
  Art. 324. - Alla scuola sono ammessi i  laureati  in  farmacia,  in
chimica  e  tecnologie farmaceutiche. Per l'ammissione alla scuola e'
richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
  Art.   325.   -  Per  l'ammissione  alla  scuola  e'  richiesto  il
superamento di un esame consistente in una prova scritta integrata da
un colloquio, e da una valutazione in misura non superiore al 30% del
punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei  seguenti
titoli:
    a) la tesi in una disciplina attinente alla specializzazione;
    b) il voto di laurea;
    c)  il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea
nelle materie attinenti alla specializzazione.
  Il punteggio dei predetti titoli e' quello  stabilito  con  decreto
ministeriale   16   settembre  1982.  Sono  ammessi  alla  scuola  di
specializzazione  coloro  che  in  relazione  al  numero  dei   posti
disponibili,  si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie
compilate  sulla  base  del  punteggio  complessivo   riportato.   La
commissione  giudicatrice  e'  nominata  dal  rettore su proposta del
consiglio di facolta' di farmacia. Essa e'  composta  dal  direttore,
che  la  presiede,  e  da  due  professori che insegnano nella scuola
stessa.
  Art. 326. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 I Anno:
   matematica e biostatistica;
   patologia generale;
   chimica farmaceutica generale;
   immunologia;
   microbiologia ed igiene;
   controlli di qualita';
   basi farmacologiche della terapia.
 II Anno:
   informatica;
   biofarmaceutica e farmacocinetica I;
   tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci;
   radiochimica e radiobiologia;
   tecnologia delle preparazioni magistrali;
   chimica degli alimenti;
   immunochimica.
 III Anno:
   biofarmaceutica e farmacocinetica II;
   farmacia clinica;
   documentazione e informazione sui farmaci;
   officina galenica;
   scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica;
   legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione.
  La  scuola  comprende  tre  aree  di   insegnamento   e   tirocinio
professionale.  Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Area propedeutica:
   1) matematica e biostatistica;
   2) informatica;
   3) patologia generale;
   4) chimica farmaceutica generale;
   5) basi farmacologiche della terapia;
   6) radiochimica e radiobiologia.
   b) Area teorica sperimentale:
   7) controlli di qualita';
   8) immunochimica;
   9) immunologia;
  10) microbiologia e igiene;
  11) biofarmaceutica e farmacocinetica I;
  12) chimica degli alimenti;
  13) biofarmaceutica e farmacocinetica II.
   c) Area tecnico-applicativa:
  14) tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci;
  15) tecnologia delle preparazioni magistrali;
  16) farmacia clinica;
  17) documentazione ed informazione sui farmaci;
  18) officina galenica;
  19) scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica;
  20)    legislazione    sanitaria   e   ospedaliera,   economia   ed
organizzazione.
  Tutti gli insegnamenti afferiscono alla  facolta'  di  farmacia.  I
titolari  degli  insegnamenti  possono  essere  proposti  anche tra i
professori di ruolo di altre facolta',  nei  termini  previsti  dalla
legislazione vigente.
  Il  consiglio della facolta' di farmacia, su proposta del consiglio
della scuola, sentite le facolta' interessate,  coordina  annualmente
le   attivita'   didattiche  della  scuola  e  designa,  altresi',  i
professori a contratto  cui  affidare  corsi  specialistici,  secondo
quanto  previsto  dagli articoli 7, 9 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  Art. 327. - La frequenza ai corsi e'  obbligatoria.  Alla  fine  di
ogni  anno  accademico  lo  specializzando  deve  sostenere  un esame
teorico-pratico per il passaggio al corso successivo. La  commissione
d'esame,  di  cui  fanno  parte il direttore della scuola e i docenti
della materia  relativa  all'anno  del  corso,  esprime  un  giudizio
globale  sul livello di preparazione del candidato nelle singole dis-
cipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno in corso.
Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso
una sola volta.
  Art. 328. - Per ogni anno di corso sono previste ottocento  ore  di
attivita'  didattica  formale  e  di tirocinio professionale guidato.
Tali attivita' sono organizzate in  un'attivita'  didattica  teorico-
pratica di complessive quattrocento ore come di seguito ripartite, ed
in  un'attivita'  didattica  elettiva,  prevalentemente  di carattere
tecnico-applicativo,   di   ulteriori   quattrocento   ore,   rivolta
all'approfondimento del curriculum di studi professionale.
 I Anno:
    a) Area propedeutica (ore 400):
    I) matematica e biostatistica . . . . . . . . . . . .     ore 120
    II) patologia generale  . . . . . . . . . . . . . . .      "   80
    III) chimica farmaceutica generale  . . . . . . . . .      "  100
    IV) basi farmacologiche della terapia . . . . . . . .      "  100
    b) Area teorico-sperimentale (ore 400):
    V) immunologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "  120
    VI) microbiologia ed igiene . . . . . . . . . . . . .      "  100
    VII) controlli di qualita'  . . . . . . . . . . . . .      "  180
 II Anno:
    a) Area propedeutica (ore 230):
    VIII) informatica . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ore 110
    IX) radiochimica e radiobiologia  . . . . . . . . . .      "  120
    b) Area teorico-sperimentale (ore 350):
    X) biofarmaceutica e farmacocinetica I  . . . . . . .      "   80
    XI) chimica degli alimenti  . . . . . . . . . . . . .      "  190
    XII) immunochimica  . . . . . . . . . . . . . . . . .      "   80
    c) Area tecnico-applicativa (ore 220):
    XIII) tossicita', interazione, effetti secondari dei farmaci
                                                              ore 100
    XIV) tecnologia delle preparazioni magistrali . . . .      "  120
 III Anno:
    a) Area teorico-sperimentale (ore 110):
    XV) biofarmaceutica e farmacocinetica II  . . . . . .     ore 110
    b) Area tecnico-applicativa (ore 690):
    XVI) farmacia clinica . . . . . . . . . . . . . . . .      "  145
    XVII) documentazione e informazione sui farmaci . . .      "  140
    XVIII) officina galenica  . . . . . . . . . . . . . .      "  160
    XIX) scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica
                                                               "  150
    XX) legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed
organizzazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "   95
  Per  l'ammissione  agli  esami e' richiesta la frequenza a tutte le
esercitazioni pratiche e ad almeno i 3/4 di ognuno dei corsi. Ai fini
della frequenza e delle attivita'  pratiche  va  riconosciuta  utile,
sulla   base  di  idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta  dallo
specializzando in strutture  di  servizio  socio-sanitarie  attinenti
alla  specializzazione  anche  all'estero  o  nell'ambito  di  quanto
previsto  dalla  legge  9  febbraio  1979,  n.  38,  in  materia   di
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
  Art.  329.  - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il
corso di studio della scuola di specializzazione si conclude  con  un
esame  finale  consistente  nella  discussione  di  una dissertazione
scritta su una o piu' materie del corso.
  A coloro che abbiano superato l'esame finale  viene  rilasciato  un
diploma di specialista.
  Art.  330.  -  L'importo  delle  tasse  e  sopratasse  dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge; i contributi sono stabiliti anno per  anno  dal  consiglio  di
amministrazione.
  Art.  331.  -  Il  consiglio  della  scuola e' composto dai docenti
universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.  162,
ai  quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da
una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le  modalita'
di  cui  all'art.  99  del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382.
  Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai  sensi  dell'art.
94  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio
di corso di laurea in materia  di  coordinamenti  d'insegnamenti.  La
direzione   della   scuola   e'   affidata  a  professore  ordinario,
straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In
caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata ad
un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Palermo, 18 gennaio 1993
                                    Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI