Alle capitanerie di porto
Alle direzioni marittime
Agli enti portuali
PARTE I
Come e' noto, con il decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1992, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del
27 maggio 1992, e' stata data attuazione alle disposizioni di cui
agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, preordinate
a ridurre l'incidenza dei procedimenti amministrativi sulle posizioni
dei singoli amministrati.
In particolare, tra le attivita' sottoposte alla disciplina
dell'art. 20 della legge n. 241/90 (silenzio/assenso), ed elencate
nella tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 300,
rientra l'esecuzione di nuove opere in prossimita' del demanio
marittimo.
Tale evenienza comporta una radicale innovazione rispetto alla
disciplina precedente. Secondo il testo originario dell'art. 55 C.N.,
l'autorizzazione richiesta si intendeva negata se entro novanta
giorni l'amministrazione non aveva accolto la domanda
dell'interessato. Con la nuova normativa, viceversa, decorsi novanta
giorni dalla presentazione della domanda, la medesima si considera
accolta in mancanza di un espresso provvedimento negativo.
Nel mentre si rimanda alle norme del decreto del Presidente della
Repubblica n. 300 per la disciplina di dettaglio (contenuto e
formalita' della domanda, integrazione della medesima, interruzione
dei termini, ecc.) si ritiene di dover impartire alcune direttive di
carattere metodologico. Al fine di garantire l'uniforme applicazione
della normativa, la definizione di una domanda di autorizzazione ex
art. 55 C.N. continua a richiedere l'adozione di un provvedimento
espresso, positivo o negativo a seconda degli elementi acquisiti in
sede istruttoria. L'eventuale applicazione dell'istituto del
silenzio/assenso (previsto a vantaggio del richiedente) non
escluderebbe che la domanda medesima sia ritualmente istruita, per
verificare la compatibilita' dell'iniziativa programmata dal
richiedente con i pubblici interessi marittimi.
A tal'uopo, poiche' l'Amministrazione marittima ha competenza
autonoma a pronunciarsi sui soli profili attinenti tale ultima
categoria di interessi, l'istruttoria, che dovra' essere condotta con
la massima celerita' possibile, non dovra' necessariamente includere
l'acquisizione di notizie riguardanti procedimenti paralleli di
esclusiva competenza di altre autorita' amministrative (es.: il
comune, per la concessione edilizia, la regione o ancora il comune,
per l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939,
ecc.).
Laddove, invece, l'istruttoria richieda l'acquisizione di pareri di
organi od enti estranei all'Amministrazione (primo tra tutti quello
dell'ufficio del genio civile per le OO.MM.), potra' darsi
applicazione all'art. 542 reg. nav. mar., e quindi di emanare il
provvedimento senza attendere il parere, se gli organi competenti non
l'abbiano fatto pervenire nel termine prescritto. Da questo punto di
vista sara' opportuno comunicare preventivamente all'ente
interpellato che alla scadenza del termine assegnato si provvedera'
anche in assenza del parere richiesto e richiamare inoltre
espressamente il disposto del decreto del Presidente della Repubblica
n. 300/92, rappresentando che, in ogni caso, alla scadenza del
novantesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza (di cui
sara' data indicazione nella richiesta di parere), la medesima
verrebbe considerata accolta.
Qualora l'istruttoria dovesse dare esito negativo (e cio',
ovviamente, potrebbe avvenire anche sulla sola base di sfavorevoli
valutazioni maturate dagli enti in indirizzo sotto il profilo dei
pubblici interessi marittimi, indipendentemente dal contenuto dei
pareri di altre autorita'), verra' comunicato al richiedente con la
massima tempestivita', e comunque entro i novanta giorni
dall'istanza, un espresso provvedimento negatorio, ovviamente
congruamente motivato e con l'indicazione dei termini e
dell'autorita' cui ricorrere (art. 3 della legge n. 241/90 e art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199).
Nel caso di esito positivo, qualora i tempi ed il carico di lavoro
non consentissero l'adozione di un tempestivo espresso provvedimento
di autorizzazione, sara' comunque opportuno lasciare traccia nella
pratica d'ufficio, mediante annotazioni opportunamente datate, della
rilevata compatibilita' con i pubblici interessi marittimi della
iniziativa del richiedente, e cio' al fine di prevenire eventuali
rimostranze di inerzia nei confronti dell'amministrazione.
Si richiama infine l'attenzione degli enti in indirizzo sugli
articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 300,
relativi, il primo, a segnalazioni sulla applicazione della nuova
disciplina nel primo biennio ai fini di eventuali modificazioni, il
secondo, alla necessita' di dare ampia pubblicita' alla nuova
disciplina comprese le relative formalita' procedurali.
PARTE II
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 29 luglio 1992, reca
il regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei
casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in applicazione dei principi contenuti nel capo V
della legge n. 241/1990 ed improntati al perseguimento della massima
trasparenza possibile nella conduzione dell'azione amministrativa,
valore indissolubilmente associato all'esigenza costituzionale di
imparzialita' della medesima.
Anche in questo caso, operato un rinvio per le disposizioni di
dettaglio alle singole norme del citato decreto del Presidente della
Repubblica e alle misure organizzative che verranno in seguito
adottate da questa amministrazione ai sensi dell'art. 22 della legge
n. 241/1990, si richiama l'attenzione degli enti in indirizzo sui tre
punti seguenti.
Il primo e' quello della legittimazione attiva del richiedente ex
art. 22 della legge n. 241/1990 e art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 352. Tali disposizioni indicano il soggetto
legittimato in "chiunque vi abbia un interesse personale e concreto
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti". I requisiti
dell'interesse legittimante la richiesta di accesso sono la
personalita' e la concretezza, cioe' l'inerenza ad un soggetto
giuridico e l'attualita' e valutabilita' dell'interesse, cioe' la non
astrattezza.
Il secondo e' quello dell'"accesso informale" di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.
Anche in tale situazione non puo' prescindersi dall'esigenza della
legittimazione del richiedente all'accessibilita' dei documenti
richiesti, pur risultando evidente che l'accertamento relativo sia
esso pure informale e quindi e' sufficiente una valutazione immediata
e diretta da parte del funzionario incaricato, senza l'emissione di
alcun provvedimento, che si concretizza in un'operazione materiale.
S'intende, peraltro, che l'accesso informale dovra' essere
caratterizzato da una prudente applicazione della relativa
disciplina, specie allorquando gli atti ed i documenti che
costituiscono oggetto della richiesta coinvolgano posizioni
soggettive di terzi.
E qui si inserisce il terzo profilo della disciplina dell'accesso
cui porre particolare attenzione.
L'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 352/1992, prevede l'esclusione dall'accesso, con le
specificazioni di cui ai commi precedenti, dei documenti che
riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di
persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare
riguardo, tra gli altri, ai profili finanziario, commerciale ed
industriale.
Tale esclusione, per quanto attiene ai settori di competenza dello
scrivente, deve ritenersi operante per quei dati di particolare
valore conoscitivo che possano essere acquisiti dall'Amministrazione
marittima in sede di istruttoria su domande di concessione (es:
certificazione antimafia, capacita' tecnico/patrimoniale, risultanze
di accertamenti finanziari, ecc.).
Deve ritenersi invece che possa essere consentito l'accesso a dati
relativi a privati, singoli o societa', comunque sottoposti a
pubblicita', quali la denominazione, la sede, la composizione degli
organi, le generalita' dei legali rappresentanti.
In considerazione dell'alto valore innovativo rivestito dalla
normativa contenuta nella legge n. 241/1990 e, di conseguenza, nei
due decreti del Presidente della Repubblica di cui trattasi, si
invitano gli enti in indirizzo a porre particolare scrupolo nella
attuazione della medesima e a voler eventualmente sottoporre allo
scrivente dubbi interpretativi o problemi che dovessero sorgere in
sede di applicazione.
Il Ministro: TESINI