Alle capitanerie di porto Alle direzioni marittime Agli enti portuali PARTE I Come e' noto, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 27 maggio 1992, e' stata data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, preordinate a ridurre l'incidenza dei procedimenti amministrativi sulle posizioni dei singoli amministrati. In particolare, tra le attivita' sottoposte alla disciplina dell'art. 20 della legge n. 241/90 (silenzio/assenso), ed elencate nella tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 300, rientra l'esecuzione di nuove opere in prossimita' del demanio marittimo. Tale evenienza comporta una radicale innovazione rispetto alla disciplina precedente. Secondo il testo originario dell'art. 55 C.N., l'autorizzazione richiesta si intendeva negata se entro novanta giorni l'amministrazione non aveva accolto la domanda dell'interessato. Con la nuova normativa, viceversa, decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda, la medesima si considera accolta in mancanza di un espresso provvedimento negativo. Nel mentre si rimanda alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 300 per la disciplina di dettaglio (contenuto e formalita' della domanda, integrazione della medesima, interruzione dei termini, ecc.) si ritiene di dover impartire alcune direttive di carattere metodologico. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della normativa, la definizione di una domanda di autorizzazione ex art. 55 C.N. continua a richiedere l'adozione di un provvedimento espresso, positivo o negativo a seconda degli elementi acquisiti in sede istruttoria. L'eventuale applicazione dell'istituto del silenzio/assenso (previsto a vantaggio del richiedente) non escluderebbe che la domanda medesima sia ritualmente istruita, per verificare la compatibilita' dell'iniziativa programmata dal richiedente con i pubblici interessi marittimi. A tal'uopo, poiche' l'Amministrazione marittima ha competenza autonoma a pronunciarsi sui soli profili attinenti tale ultima categoria di interessi, l'istruttoria, che dovra' essere condotta con la massima celerita' possibile, non dovra' necessariamente includere l'acquisizione di notizie riguardanti procedimenti paralleli di esclusiva competenza di altre autorita' amministrative (es.: il comune, per la concessione edilizia, la regione o ancora il comune, per l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939, ecc.). Laddove, invece, l'istruttoria richieda l'acquisizione di pareri di organi od enti estranei all'Amministrazione (primo tra tutti quello dell'ufficio del genio civile per le OO.MM.), potra' darsi applicazione all'art. 542 reg. nav. mar., e quindi di emanare il provvedimento senza attendere il parere, se gli organi competenti non l'abbiano fatto pervenire nel termine prescritto. Da questo punto di vista sara' opportuno comunicare preventivamente all'ente interpellato che alla scadenza del termine assegnato si provvedera' anche in assenza del parere richiesto e richiamare inoltre espressamente il disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 300/92, rappresentando che, in ogni caso, alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza (di cui sara' data indicazione nella richiesta di parere), la medesima verrebbe considerata accolta. Qualora l'istruttoria dovesse dare esito negativo (e cio', ovviamente, potrebbe avvenire anche sulla sola base di sfavorevoli valutazioni maturate dagli enti in indirizzo sotto il profilo dei pubblici interessi marittimi, indipendentemente dal contenuto dei pareri di altre autorita'), verra' comunicato al richiedente con la massima tempestivita', e comunque entro i novanta giorni dall'istanza, un espresso provvedimento negatorio, ovviamente congruamente motivato e con l'indicazione dei termini e dell'autorita' cui ricorrere (art. 3 della legge n. 241/90 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199). Nel caso di esito positivo, qualora i tempi ed il carico di lavoro non consentissero l'adozione di un tempestivo espresso provvedimento di autorizzazione, sara' comunque opportuno lasciare traccia nella pratica d'ufficio, mediante annotazioni opportunamente datate, della rilevata compatibilita' con i pubblici interessi marittimi della iniziativa del richiedente, e cio' al fine di prevenire eventuali rimostranze di inerzia nei confronti dell'amministrazione. Si richiama infine l'attenzione degli enti in indirizzo sugli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 300, relativi, il primo, a segnalazioni sulla applicazione della nuova disciplina nel primo biennio ai fini di eventuali modificazioni, il secondo, alla necessita' di dare ampia pubblicita' alla nuova disciplina comprese le relative formalita' procedurali. PARTE II Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 29 luglio 1992, reca il regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in applicazione dei principi contenuti nel capo V della legge n. 241/1990 ed improntati al perseguimento della massima trasparenza possibile nella conduzione dell'azione amministrativa, valore indissolubilmente associato all'esigenza costituzionale di imparzialita' della medesima. Anche in questo caso, operato un rinvio per le disposizioni di dettaglio alle singole norme del citato decreto del Presidente della Repubblica e alle misure organizzative che verranno in seguito adottate da questa amministrazione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, si richiama l'attenzione degli enti in indirizzo sui tre punti seguenti. Il primo e' quello della legittimazione attiva del richiedente ex art. 22 della legge n. 241/1990 e art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352. Tali disposizioni indicano il soggetto legittimato in "chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti". I requisiti dell'interesse legittimante la richiesta di accesso sono la personalita' e la concretezza, cioe' l'inerenza ad un soggetto giuridico e l'attualita' e valutabilita' dell'interesse, cioe' la non astrattezza. Il secondo e' quello dell'"accesso informale" di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992. Anche in tale situazione non puo' prescindersi dall'esigenza della legittimazione del richiedente all'accessibilita' dei documenti richiesti, pur risultando evidente che l'accertamento relativo sia esso pure informale e quindi e' sufficiente una valutazione immediata e diretta da parte del funzionario incaricato, senza l'emissione di alcun provvedimento, che si concretizza in un'operazione materiale. S'intende, peraltro, che l'accesso informale dovra' essere caratterizzato da una prudente applicazione della relativa disciplina, specie allorquando gli atti ed i documenti che costituiscono oggetto della richiesta coinvolgano posizioni soggettive di terzi. E qui si inserisce il terzo profilo della disciplina dell'accesso cui porre particolare attenzione. L'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, prevede l'esclusione dall'accesso, con le specificazioni di cui ai commi precedenti, dei documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riguardo, tra gli altri, ai profili finanziario, commerciale ed industriale. Tale esclusione, per quanto attiene ai settori di competenza dello scrivente, deve ritenersi operante per quei dati di particolare valore conoscitivo che possano essere acquisiti dall'Amministrazione marittima in sede di istruttoria su domande di concessione (es: certificazione antimafia, capacita' tecnico/patrimoniale, risultanze di accertamenti finanziari, ecc.). Deve ritenersi invece che possa essere consentito l'accesso a dati relativi a privati, singoli o societa', comunque sottoposti a pubblicita', quali la denominazione, la sede, la composizione degli organi, le generalita' dei legali rappresentanti. In considerazione dell'alto valore innovativo rivestito dalla normativa contenuta nella legge n. 241/1990 e, di conseguenza, nei due decreti del Presidente della Repubblica di cui trattasi, si invitano gli enti in indirizzo a porre particolare scrupolo nella attuazione della medesima e a voler eventualmente sottoporre allo scrivente dubbi interpretativi o problemi che dovessero sorgere in sede di applicazione. Il Ministro: TESINI