Alle capitanerie di porto
                                  Alle direzioni marittime
                                  Agli enti portuali
                               PARTE I
  Come  e'  noto,  con  il decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1992, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  123  del
27  maggio  1992,  e'  stata data attuazione alle disposizioni di cui
agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  preordinate
a ridurre l'incidenza dei procedimenti amministrativi sulle posizioni
dei singoli amministrati.
  In   particolare,  tra  le  attivita'  sottoposte  alla  disciplina
dell'art. 20 della legge n. 241/90  (silenzio/assenso),  ed  elencate
nella  tabella  C del decreto del Presidente della Repubblica n. 300,
rientra l'esecuzione  di  nuove  opere  in  prossimita'  del  demanio
marittimo.
  Tale  evenienza  comporta  una  radicale  innovazione rispetto alla
disciplina precedente. Secondo il testo originario dell'art. 55 C.N.,
l'autorizzazione richiesta  si  intendeva  negata  se  entro  novanta
giorni    l'amministrazione    non    aveva    accolto   la   domanda
dell'interessato. Con la nuova normativa, viceversa, decorsi  novanta
giorni  dalla  presentazione  della domanda, la medesima si considera
accolta in mancanza di un espresso provvedimento negativo.
  Nel mentre si rimanda alle norme del decreto del  Presidente  della
Repubblica  n.  300  per  la  disciplina  di  dettaglio  (contenuto e
formalita' della domanda, integrazione della  medesima,  interruzione
dei  termini, ecc.) si ritiene di dover impartire alcune direttive di
carattere metodologico. Al fine di garantire l'uniforme  applicazione
della  normativa,  la definizione di una domanda di autorizzazione ex
art. 55 C.N. continua a richiedere  l'adozione  di  un  provvedimento
espresso,  positivo  o negativo a seconda degli elementi acquisiti in
sede  istruttoria.   L'eventuale   applicazione   dell'istituto   del
silenzio/assenso   (previsto   a   vantaggio   del  richiedente)  non
escluderebbe che la domanda medesima sia  ritualmente  istruita,  per
verificare   la   compatibilita'   dell'iniziativa   programmata  dal
richiedente con i pubblici interessi marittimi.
  A  tal'uopo,  poiche'  l'Amministrazione  marittima  ha  competenza
autonoma  a  pronunciarsi  sui  soli  profili  attinenti  tale ultima
categoria di interessi, l'istruttoria, che dovra' essere condotta con
la massima celerita' possibile, non dovra' necessariamente  includere
l'acquisizione  di  notizie  riguardanti  procedimenti  paralleli  di
esclusiva competenza  di  altre  autorita'  amministrative  (es.:  il
comune,  per  la concessione edilizia, la regione o ancora il comune,
per l'autorizzazione di cui all'art.  7  della  legge  n.  1497/1939,
ecc.).
  Laddove, invece, l'istruttoria richieda l'acquisizione di pareri di
organi  od  enti estranei all'Amministrazione (primo tra tutti quello
dell'ufficio  del  genio  civile  per  le   OO.MM.),   potra'   darsi
applicazione  all'art.  542  reg.  nav.  mar., e quindi di emanare il
provvedimento senza attendere il parere, se gli organi competenti non
l'abbiano  fatto pervenire nel termine prescritto. Da questo punto di
vista   sara'   opportuno   comunicare    preventivamente    all'ente
interpellato  che  alla scadenza del termine assegnato si provvedera'
anche  in  assenza  del  parere  richiesto   e   richiamare   inoltre
espressamente il disposto del decreto del Presidente della Repubblica
n.  300/92,  rappresentando  che,  in  ogni  caso,  alla scadenza del
novantesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza  (di  cui
sara'  data  indicazione  nella  richiesta  di  parere),  la medesima
verrebbe considerata accolta.
  Qualora  l'istruttoria  dovesse  dare  esito  negativo   (e   cio',
ovviamente,  potrebbe  avvenire  anche sulla sola base di sfavorevoli
valutazioni maturate dagli enti in indirizzo  sotto  il  profilo  dei
pubblici  interessi  marittimi,  indipendentemente  dal contenuto dei
pareri di altre autorita'), verra' comunicato al richiedente  con  la
massima   tempestivita',   e   comunque   entro   i   novanta  giorni
dall'istanza,  un  espresso   provvedimento   negatorio,   ovviamente
congruamente   motivato   e   con   l'indicazione   dei   termini   e
dell'autorita' cui ricorrere (art. 3 della legge n. 241/90 e  art.  1
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199).
  Nel caso di esito positivo, qualora i tempi ed il carico di  lavoro
non  consentissero l'adozione di un tempestivo espresso provvedimento
di autorizzazione, sara' comunque opportuno  lasciare  traccia  nella
pratica  d'ufficio, mediante annotazioni opportunamente datate, della
rilevata compatibilita' con  i  pubblici  interessi  marittimi  della
iniziativa  del  richiedente,  e  cio' al fine di prevenire eventuali
rimostranze di inerzia nei confronti dell'amministrazione.
  Si richiama infine  l'attenzione  degli  enti  in  indirizzo  sugli
articoli  6  e  7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 300,
relativi, il primo, a segnalazioni  sulla  applicazione  della  nuova
disciplina  nel  primo biennio ai fini di eventuali modificazioni, il
secondo,  alla  necessita'  di  dare  ampia  pubblicita'  alla  nuova
disciplina comprese le relative formalita' procedurali.
                              PARTE II
  Il  decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 29 luglio  1992,  reca
il  regolamento  per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei
casi  di   esclusione   del   diritto   di   accesso   ai   documenti
amministrativi,  in  applicazione  dei  principi contenuti nel capo V
della legge n. 241/1990 ed improntati al perseguimento della  massima
trasparenza  possibile  nella  conduzione dell'azione amministrativa,
valore indissolubilmente  associato  all'esigenza  costituzionale  di
imparzialita' della medesima.
  Anche  in  questo  caso,  operato  un rinvio per le disposizioni di
dettaglio alle singole norme del citato decreto del Presidente  della
Repubblica  e  alle  misure  organizzative  che  verranno  in seguito
adottate da questa amministrazione ai sensi dell'art. 22 della  legge
n. 241/1990, si richiama l'attenzione degli enti in indirizzo sui tre
punti seguenti.
  Il  primo  e' quello della legittimazione attiva del richiedente ex
art. 22 della legge n. 241/1990 e art. 2 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  352.  Tali  disposizioni  indicano il soggetto
legittimato in "chiunque vi abbia un interesse personale  e  concreto
per  la  tutela  di situazioni giuridicamente rilevanti". I requisiti
dell'interesse   legittimante   la   richiesta  di  accesso  sono  la
personalita' e  la  concretezza,  cioe'  l'inerenza  ad  un  soggetto
giuridico e l'attualita' e valutabilita' dell'interesse, cioe' la non
astrattezza.
  Il secondo e' quello dell'"accesso informale" di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.
  Anche  in tale situazione non puo' prescindersi dall'esigenza della
legittimazione  del  richiedente  all'accessibilita'  dei   documenti
richiesti,  pur  risultando  evidente che l'accertamento relativo sia
esso pure informale e quindi e' sufficiente una valutazione immediata
e diretta da parte del funzionario incaricato, senza  l'emissione  di
alcun  provvedimento,  che si concretizza in un'operazione materiale.
S'intende,  peraltro,   che   l'accesso   informale   dovra'   essere
caratterizzato   da   una   prudente   applicazione   della  relativa
disciplina,  specie  allorquando  gli  atti  ed   i   documenti   che
costituiscono   oggetto   della   richiesta   coinvolgano   posizioni
soggettive di terzi.
  E qui si inserisce il terzo profilo della  disciplina  dell'accesso
cui porre particolare attenzione.
  L'art.  8,  comma  5,  lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 352/1992, prevede  l'esclusione  dall'accesso,  con  le
specificazioni   di  cui  ai  commi  precedenti,  dei  documenti  che
riguardino la vita privata o la riservatezza di persone  fisiche,  di
persone  giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare
riguardo, tra gli  altri,  ai  profili  finanziario,  commerciale  ed
industriale.
  Tale  esclusione, per quanto attiene ai settori di competenza dello
scrivente, deve ritenersi  operante  per  quei  dati  di  particolare
valore  conoscitivo che possano essere acquisiti dall'Amministrazione
marittima in sede di  istruttoria  su  domande  di  concessione  (es:
certificazione  antimafia, capacita' tecnico/patrimoniale, risultanze
di accertamenti finanziari, ecc.).
  Deve ritenersi invece che possa essere consentito l'accesso a  dati
relativi  a  privati,  singoli  o  societa',  comunque  sottoposti  a
pubblicita', quali la denominazione, la sede, la  composizione  degli
organi, le generalita' dei legali rappresentanti.
  In  considerazione  dell'alto  valore  innovativo  rivestito  dalla
normativa contenuta nella legge n. 241/1990 e,  di  conseguenza,  nei
due  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  di cui trattasi, si
invitano gli enti in indirizzo a  porre  particolare  scrupolo  nella
attuazione  della  medesima  e  a voler eventualmente sottoporre allo
scrivente dubbi interpretativi o problemi che  dovessero  sorgere  in
sede di applicazione.
                                                  Il Ministro: TESINI