IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana; Vista la legge 23 luglio 1985, n. 372, concernente la rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica; Visto il regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto presidenziale 30 ottobre 1985, n. 9, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento speciale delle relazioni e servizi militari della Presidenza della Repubblica, approvato con decreto presidenziale del 28 settembre 1990, n. 86; Visto il regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica, emanato con decreto presidenziale del 28 gennaio 1991, n. 39; Visto l'ordinamento speciale per il reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica, approvato con decreto del Ministro della difesa del 15 marzo 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1990, con il quale viene data in dotazione al reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica la bandiera di guerra; Ravvisata l'opportunita' di valorizzare l'antica, tradizionale denominazione di "Corazzieri", con la quale sono unanimemente conosciuti in Italia e all'estero gli appartenenti al reggimento Carabinieri che espleta compiti di rappresentanza e d'onore e di servizio di protezione nei confronti del Presidente della Repubblica e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; Sulla proposta del Ministro della difesa; Decreta: Art. 1. Il "Reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica", specialita' dell'Arma dei carabinieri, assume la denominazione di "Reggimento Corazzieri".