IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana;
  Vista la legge 23 luglio 1985, n. 372, concernente la rivalutazione
dell'assegno  personale  e  della  dotazione  del  Presidente   della
Repubblica;
  Visto il regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato
con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il   decreto   presidenziale   30   ottobre   1985,  n.  9,
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Segretariato generale
della Presidenza  della  Repubblica,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
  Visto  il  regolamento  speciale delle relazioni e servizi militari
della   Presidenza   della   Repubblica,   approvato   con    decreto
presidenziale del 28 settembre 1990, n. 86;
  Visto  il  regolamento  dei servizi di protezione e sicurezza della
Presidenza della Repubblica, emanato con decreto presidenziale del 28
gennaio 1991, n. 39;
  Visto l'ordinamento speciale per il reggimento Carabinieri  Guardie
della Repubblica, approvato con decreto del Ministro della difesa del
15 marzo 1991;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1990,
con il quale  viene  data  in  dotazione  al  reggimento  Carabinieri
Guardie della Repubblica la bandiera di guerra;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  valorizzare  l'antica,  tradizionale
denominazione  di  "Corazzieri",  con  la  quale  sono   unanimemente
conosciuti  in  Italia  e  all'estero  gli appartenenti al reggimento
Carabinieri che espleta compiti di  rappresentanza  e  d'onore  e  di
servizio  di protezione nei confronti del Presidente della Repubblica
e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
  Sulla proposta del Ministro della difesa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il "Reggimento Carabinieri Guardie della  Repubblica",  specialita'
dell'Arma  dei  carabinieri,  assume  la denominazione di "Reggimento
Corazzieri".