IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            DI INTESA CON
                             IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto  l'art.  8  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente limitazioni all'afflusso  e  alla  circolazione  stradale
nelle  piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o
di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori  pubblici  di  intesa
con  il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e
i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone  non  facenti
parte  della  popolazione  stabile  siano  fatti affluire e circolare
nelle isole;
  Vista la delibera della giunta municipale  di  Ischia  in  data  29
gennaio 1993, n. 20;
  Vista  la  delibera  della giunta municipale del comune di Forio in
data 29 dicembre 1992, n. 94;
  Vista la delibera della giunta comunale di Lacco Ameno in  data  27
gennaio 1992, n. 21;
  Vista  la delibera della giunta municipale di Casamicciola Terme in
data 27 febbraio 1993, n. 34;
  Vista la delibera della giunta comunale di Serrara Fontana in  data
29 dicembre 1992, n. 233;
  Vista  la  nota  dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo
delle isole di Ischia e di Procida in data 4 febbraio 1993, n. 3677;
  Visto il telegramma in data 11 febbraio 1993, n. 271, con il  quale
si  sollecitava  il  parere  della  regione  Campania  in merito alla
emanazione del provvedimento di limitazione;
  Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in  data
16 marzo 1993, n. 242/TI-40;
  Vista  la nota della prefettura di Napoli in data 29 marzo 1992, n.
013292/Gab, con la quale vengono proposte misure atte a  contemperare
i differenti interessi emersi dalle suddette delibere;
  Considerato che nonostante i ripetuti solleciti il comune di Barano
d'Ischia non ha fatto pervenire il proprio parere;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti limitativi,
per le ragioni espresse nei menzionati atti sulla base delle proposte
formulate dalla prefettura di Napoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            D i v i e t o
  Dal 10 aprile 1993 al 30 settembre 1993 e' vietato l'afflusso e  la
circolazione  sull'isola  di  Ischia,  comuni  di Casamicciola Terme,
Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno,  degli
autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori, appartenenti a persone ivi
non residenti stabilmente.