La presente circolare e' mirata:
   nella prima parte, ad illustrare il decreto in oggetto;
   nella  seconda  parte,  a  fissare  norme  tecniche sui principali
criteri e standard progettuali, cui debbono  uniformarsi  i  progetti
per  le  piste  ciclabili al fine della loro ammissione al contributo
statale;
   nella terza parte, a fornire le ulteriori modalita' di accesso  la
finanziamento  statale per la realizzazione del programma biennale di
itinerari ciclabili e ciclopedonali.
                               PARTE I
                      ILLUSTRAZIONE DEL DECRETO
  L'articolo  1  (Requisiti)  -  comma  1  elenca  i  contenuti   del
"programma  di  itinerari  ciclabili  e  ciclopedonali"  che, ai fini
dell'ammissione ai contributi, deve  essere  predisposto  dai  comuni
interessati  (precisati dalla legge nell'articolo 2, comma 1, periodi
primo e secondo).
  Detti contenuti sono articolati su 8 punti (da " a" ad  "  h"),  di
cui  il primo (la tipologia degli interventi) e parte del secondo (la
descrizione   e   localizzazione   degli   itinerari)   costituiscono
l'esposizione  dell'intera  "rete  di  itinerari" in programma per il
1992 ed il 1993, mentre la restante parte  del  secondo  punto  ed  i
successivi  rappresentano  l'esposizione  dei  caratteri dei "singoli
itinerari" per i quali e' ammissibile il contributo.
  Appare evidente che i contributi competono per la realizzazione  di
quelle   parti  di  itinerari  che  si  identificano  con  le  "piste
ciclabili",  sia  su  "sede  propria"  che  su  "corsia   riservata",
ritenendo   che   l'obiettivo  del  decongestionamento  del  traffico
veicolare  a  motore  vada  perseguito  garantendo,  contestualmente,
condizioni di sicurezza per i ciclisti.
  L'articolo  1  - comma 2 completa l'esposizione dei requisiti degli
interventi per i  quali  e'  richiesta  l'ammissione  ai  contributi,
riassumibili sostanzialmente in:
    a) elevato grado di decongestionamento del traffico dei veicoli a
motore  nelle  aree  urbane,  che  si  ritiene possa raggiungersi con
preminente riferimento alla mobilita' lavorativa e scolastica;
    b)  elevata   reddivita'   dell'investimento,   con   riferimento
specialmente  ai  benefici  associabili  ad una intensa utilizzazione
delle piste ciclabili;
    c) oggettiva fruibilita' delle  piste  da  parte  dei  potenziali
utilizzatori  secondo  le  diverse  fasce  d'eta',  per  le  quali e'
necessario che siano verificate  favorevoli  condizioni  altimetriche
dei percorsi.
  L'articolo  2 (Priorita') - comma 1 definisce il preliminare ordine
di  priorita'  degli  interventi  ai  fini  della   concessione   dei
contibuti.
  Le   relative   5   classi  (da  "  A"  ad  "  E")  derivano  dalla
considerazione dei seguenti tre caratteri:
   1)  gli  ambiti oggetto di decongestionamento, distinti in: centri
storici e/o aree centrali urbane (primo livello, in  quanto  zone  in
genere  maggiormente  congestionate);  poli  di servizi collettivi ad
alto utilizzo, come scuole, uffici, ospedali, ecc. (secondo livello);
aree pedonali, compresi i parchi e le zone verdi (terzo  livello,  in
quanto zone in genere non congestionate dai veicoli a motore);
   2)  il  tipo  di  interventi  previsti, distinti in: completamento
(organizzativo e/o  strutturale)  per  piste  ciclabili  preesistenti
(primo  livello,  in  quanto  rappresentative  di  situazioni  in cui
risulta gia' diffusa la circolazione  ciclistica);  realizzazioni  di
nuove sedi riservate ai ciclisti (secondo livello). Per completamento
si   intende  l'ampliamento  della  sezione,  la  ristrutturazione  e
l'adeguamento  funzionale  di  una  pista  esistente  ed   anche   la
realizzazione  di  nuovi  tronchi  solo  se  di limitata estensione e
contigui o interclusi rispetto a segmenti esistenti;
   3) l'organizzazione delle piste ciclabili, con distinzione,  sulla
base  dell'onerosita' dei relativi investimenti, tra quelle su corsia
riservata (primo livello) e quelle su sede propria (secondo livello).
Tale distinzione tende a favorire la diffusione piu' estesa possibile
della  circolazione  ciclistica  con  il  minor   impegno   economico
complessivo.
  Con  le  precisazioni  precedenti,  i casi piu' ricorrenti di piste
ciclabili si adattano alle 5 classi di priorita' del decreto  secondo
le seguenti definizioni di sintesi:
    A) completamento di piste ciclabili a servizio del centro storico
e/o dell'area centrale urbana;
    B)  realizzazione  di piste ciclabili solo su corsia riservata, a
servizio del centro storico e/o dell'area centrale urbana;
    C) realizzazione di piste  ciclabili  solo  su  sede  propria,  a
servizio del centro storico e/o dell'area centrale urbana;
    D)  realizzazione di piste ciclabili a servizio di altre zone ur-
bane ad elevata attrazione di traffico veicolare a motore;
    E) realizzazione di piste ciclabili a servizio di  altre  zone  a
limitata attrazione di traffico veicolare a motore.
  Ulteriori  tipi  di  piste  ciclabili  vanno  gerarchizzati nelle 5
classi anzidette in analogia ai casi piu' ricorrenti ora  indicati  e
tenendo   conto   dei   3   caratteri  di  priorita'  precedentemente
evidenziati (ambiti oggetto di decongestionamento, tipo di intervento
ed organizzazione delle piste).
  Puo' verificarsi il caso in cui l'intervento proposto possa  essere
considerato  in  piu'  di  una  delle  classi  sopra sintetizzate (ad
esempio, pista ciclabile su sede propria in adduzione ad un capolinea
periferico di una linea di trasporto pubblico diretta verso il centro
della citta'); ovviamente in tal caso sara' da attribuire la classe i
cui caratteri risultino prevalenti rispetto a quelli che  definiscono
le  altri  classi  (nell'esempio  esposto,  classe  C  con prevalente
riferimento a ciclisti che precedentemente si recavano in centro  con
la  propria autovettura, oppure classe E con prevalente riferimento a
ciclisti che precedentemente si recavano in centro con  il  trasporto
pubblico  lasciando  in  sosta  la propria autovettura nei pressi del
capolinea).
  L'articolo  2  -  comma  2  fornisce  un  ulteriore  carattere   di
priorita',   integrativo  dei  precedenti;  e  relativo  alla  minore
possibile onerosita' degli  investimenti  previsti,  con  riferimento
all'impegno  di  spesa per lo Stato e, quindi, con privilegio per gli
interventi  realizzabili  con  la maggiore partecipazione di capitale
privato o pubblico non statale. Quest'ultimo carattere non interviene
nella classificazione di cui all'articolo 2 comma 1 del  decreto,  ma
trova   diretta   applicazione   nella   valutazione  del  contributo
ammissibile e, quindi, della redditivita' dell'investimento statale.
  L'articolo 3 (Misura) riporta le aliquote percentuali da  applicare
al  costo  complessivo  dell'intervento  per  ottenere  la misura del
contributo richiesto; in funzione della tipologia dell'opera prevista
(80% per la classe A, 70% per le classi B, C e D e 50% per la  classe
E, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto).
  E'  da  evidenziare che il costo complessivo anzidetto e' un "costo
di riferimento" per la valutazione del contributo richiesto,  che  si
identifica con il valore minore tra "costo effettivo" e "costo stand-
ard".
  L'art.  4 (Costi standard), oltre a quanto dianzi indicato rispetto
al costo di riferimento (valore minore tra il costo  effettivo  e  il
costo  standard),  determina  la  entita' dei diversi costi standard,
cioe' dei costi massimi ammissibili per la valutazione del contributo
richiesto, in rapporto al tipo di intervento previsto.
  Detti costi standard sono, in sintesi, determinati pari a 50,  100,
200 e 250 lire milioni/km rispettivamente per i casi di realizzazione
di corsie riservate su sedi stradali esistenti, realizzazioni di sedi
proprie  su  sedi  stradali  esistenti,  costruzioni  ex novo di sedi
ciclabili e costruzioni ex novo di sedi  ciclopedonabili.  Lo  stesso
costo  standard  relativo  alla realizzazione di sedi proprie su sedi
stradali esistenti (100 ml/km) deve essere assunto  come  riferimento
anche  per  i  casi  di  trasformazione  di  corsie riservate in sedi
proprie e di ristrutturazione e  completamento  funzionale  di  piste
preesistenti sia per quelle ciclabili che per quelle ciclopedonali.
  Si osservi che i costi standard in questione si intendono riferiti,
in  ogni  caso,  ai  km di pista a doppio senso di marcia, in modo da
finalizzare  la  completa  funzionalita'  degli  itinerari  per   gli
spostamenti  in andata ed in ritorno dei ciclisti, pertanto, nel caso
di progettazione di una pista ciclabile a senso unico su un  percorso
- ad esempio - a carattere anulare, il costo effettivo (prima del suo
confronto  con  il  costo  standard)  va  rapportato,  non all'intera
lunghezza del percorso della pista, bensi' alla sua meta'.
  Nella valutazione  dei  costi  effettivi,  sempre  prima  del  loro
confronto  con  i  costi  standard, va tenuto inoltre presente che vi
rientrano - ove ricorrano - le voci di seguito elencate  o  altre  ad
esse assimilabili:
   nelle  opere  stradali, il rifacimento degli strati di usura delle
pavimentazioni  o  l'esecuzione  dell'intero  corpo   stradale,   gli
eventuali  spartitraffico  rialzati  e  la  loro attrezzatura a verde
(escluse le alberature), gli apprestamenti  per  le  intersenzioni  a
raso  e  gli  eventuali  sottopassi  o  sovrappassi,  compresi i loro
raccordi, le opere di raccolta delle acque  meteoriche  nei  recapiti
esistenti, esclusi nuovi sistemi fognanti ma comprese eventuali nuove
griglie idonee al transito dei ciclisti, ecc.;
   nella   segnaletica  stradale,  oltre  alle  tradizionali  strisce
(segnaletica orizzontale) e  cartelli  (segnaletica  verticale),  gli
impianti semaforici, le indicazioni degli attraversamenti ciclistici,
le  colonnine  luminose alle testate degli spartitraffico rialzati, i
delineatori  stradali,  gli  eventuali simboli e scritte orizzontali,
ecc.;
   nell'illuminazione  stradale,  gli  impianti   speciali   per   la
visualizzazione  notturna  degli  attraversamenti a raso, che debbono
tener conto delle  alberature  esistenti  in  modo  da  evitare  zone
d'ombra, ecc.;
   nelle opere di protezione, oltre a quelle gia' citate, gli inserti
rifrangenti  sulle  strisce  di  margine, eventuali cordoli di gomma,
cigli di margine opportunamente smussati e raccordati, ringhiere  con
adatti  profilati  tubolari,  barriere  protettive con eventuali reti
metalliche, ecc.;
   nelle opere ed attrezzature per il parcheggio delle biciclette, le
eventuali riseghe di marciapiedi, le rastrelliere, ecc.
  L'articolo 5 (Concessione del contributo)  riguarda  le  specifiche
quote  del  contributo concesso dal Dipartimento per i problemi delle
aree urbane sulla base della presentazione dello stato di avanzamento
dei lavori  debitamente  certificato,  secondo  quanto  indicato  nel
rispettivo comma 2.
  Si  osservi  che  le anzidette quote vengono commisurate alla spesa
sostenuta   applicando   a   quest'ultima   la   misura   percentuale
corrispondente  alla  tipologia  dell'intervento, cosi' come previsto
nell'articolo 3 del decreto, sempreche' la spesa unitaria complessiva
(costi  totale/km)  risulti  inferiore  ai  costi  standard  di   cui
all'articolo  4 del decreto; in caso contrario le quote di contributo
per l'avanzamento dei lavori fanno  riferimento  ai  costi  standard,
sempre  tenuto  conto  della misura percentuale di cui all'articolo 3
del decreto.
1. Definizioni, tipologia e localizzazione.
  1.1.  Gli  itinerari  ciclabili  si  identificano  con  i  percorsi
stradali utilizzabili dai ciclisti,  sia  in  sede  riservata  (pista
ciclabile),  sia  in  sede  ad  uso  promiscuo con veicoli a motore o
pedoni.
  1.2. In genere le piste ciclabili si configurano:
   su sede propria, ad unico o doppio senso  di  marcia,  qualora  la
loro  sede  sia  fisicamente separata da quelle relative ai veicoli a
motore ed ai pedoni, attraverso idonei  spartitraffico  longitudinali
rialzati;
   su  corsia  riservata, ad unico senso di marcia, concorde a quello
della contigua corsia destinata ai veicoli a  motore  ed  ubicata  in
destra   rispetto   a  quest'ultima  corsia,  qualora  l'elemento  di
separazione sia valicabile, in quanto  costituito  essenzialmente  da
striscia di demarcazione longitudinale.
  1.3.  Possono  comunque,  sussistere piste ciclabili formate da due
corsie riservate contigue nei seguenti casi:
   sulle  strade  pedonali,   qualora   l'intensita'   del   traffico
ciclistico   in   rapporto   a   quello   pedonale   ne  richieda  la
realizzazione; in tale caso si tratta di corsie ciclabili di  opposto
senso di marcia ubicate in genere al centro della strada;
   sui   marciapiedi,   qualora  la  loro  ampiezza  ne  consenta  la
realizzazione; in tale caso si tratta di corsie ciclabili  in  genere
di  opposto senso di marcia ubicate sul lato del marciapiede verso la
carreggiata stradale;
   eventualmente sulla carreggiata stradale, qualora l'intensita' del
traffico ciclistico ne richieda la realizzazione;  in  tale  caso  si
tratta  di  corsie  ciclabili  nello  stesso  senso di marcia ubicate
sempre in destra rispetto alla contigua corsia destinata ai veicoli a
motore. Si deve ritenere che  sussistono  condizioni  di  particolare
intensita'   qualora   il  flusso  del  traffico  ciclistico  risulti
superiore a 2.000 unita'/ora, per  almeno  2  periodi  di  punta  non
inferiori a 15 minuti.
  1.4.  Salvo casi particolari, per i quali occorre fornire specifica
dimostrazione di validita' tecnica ai fini della sicurezza  stradale,
specialmente   con   riferimento  alla  conflittualita'  su  aree  di
intersezione, non e' consentito l'uso di  piste  ciclabili  a  doppio
senso  di  marcia  su  corsie  riservate  ubicate  sulla  carreggiata
stradale.
  1.5. In area  urbana  la  circolazione  ciclistica  va  indirizzata
prevalentemente  su  strade  locali  e, laddove sia necessario che si
svolga con una consistente intensita' su strade principali,  essa  va
adeguatamente   protetta   attraverso   la   realizzazione  di  piste
ciclabili.  In  generale  e  con riferimento specifico alla tipologia
delle strade indicata nel decreto  legislativo  n.  285  in  data  30
aprile 1992, e' da osservare che:
   sulle   autostrade,   extraurbane   ed   urbane,  la  circolazione
ciclistica e' proibita;
   sulle strade extraurbane primarie, la circolazione  ciclistica  e'
da proibire;
   sulle  strade  extraurbane  secondarie  e  sulle  strade urbane di
scorrimento le piste ciclabili - ove occorrano - vanno realizzate  su
sede  propria,  salvo  nei  casi  in cui i relativi percorsi protetti
siano attuabili sui marciapiedi;
   sulle  strade  urbane  di  quartiere   e   sulle   strade   locali
extraurbane,  le  piste ciclabili possono essere realizzate oltre che
su sede propria, anche con corsie riservate;
   sulle strade locali urbane, le piste ciclabili - ove  occorrano  -
vanno sempre realizzate con corsie riservate.
2. Larghezza delle corsie e degli spartitraffico.
  2.1.  Tenuto  conto degli ingombri dei ciclisti e della bicicletta,
nonche' dello spazio  per  l'equilibrio  e  di  un  opportuno  franco
laterale  libero  da  ostacoli,  la  larghezza  standard della corsia
ciclabile va considerata pari ad 1,50 m; tale larghezza e' riducibile
ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di  due  corsie  contigue,  dello
stesso od opposto senso di marcia.
  2.2.  Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie
riservate ubicate su strade pedonali o su marciapiedi,  la  larghezza
della  corsia  ciclabile  puo' essere eccezionalmente ridotta fino ad
1,00 m; quest'ultimo valore e'  da  intendersi  in  ogni  caso,  come
minimo  accettabile  anche  per situazioni particolarmente vincolate,
sempreche' venga potratto per una limitata lunghezza  dell'itinerario
ciclabile.
  2.3.  La  larghezza  dello spartitraffico fisicamente invalicabile,
qualora esistente (piste ciclabili  in  sede  propria)  per  l'idonea
collocazione  dei cartelli stradali, non deve risultare inferiore a m
0,70 dal lato della carreggiata dei veicoli a motore.
  2.4.  Nel  caso  di  piste  ciclabili  su  corsia   riservata,   la
segnaletica  orizzontale di margine, eventualmente maggiorata, assume
significato di spartitraffico invalicabile, salvo nei tratti  in  cui
risulti il tratteggio.
3. Velocita' di progetto, caratteristiche piano-altimetriche e limiti
di velocita'.
  3.1.  La  velocita'  di progetto, a cui correlare in particolare le
distanze di arresto e quindi  le  lunghezze  di  libera  visuale,  va
definita  tronco per tronco delle piste ciclabili, tenuto conto che i
ciclisti in pianura marciano in genere ad una velocita' di 20-25 km/h
e che in discesa con pendenza del 5%  possono  raggiungere  velocita'
anche superiori a 40 km/h.
  3.2. Nella valutazione delle distanze di arresto va tenuto conto di
un  tempo  di percezione e decisione variabile tra un minimo pari a 1
sec. per le situazioni urbane ed  un  massimo  di  2,5  sec.  per  le
situazioni  extraurbane,  nonche'  di  un  coefficiente  di  aderenza
longitudinale da relazionare al tipo di  pavimentazione  adottata  e,
comunque, non superiore a 0,35.
  3.3. Nel caso di realizzazione di piste ciclabili su sede propria e
su percorsi indipendenti dalle sedi viarie destinate ad altri tipi di
utenza  stradale,  la pendenza longitudinale delle singole livellette
non puo' generalmente superare il 5%, fatta eccezione  per  le  rampe
degli  attraversamenti ciclabili a livelli sfalsati, per i quali puo'
adottarsi una pendenza  massima  pari  al  10%.  Ai  fini  dell'ampia
fruibilita'  delle piste ciclabili da parte della relativa utenza, la
pendenza longitudinale media delle piste medesime, valutata  su  basi
chilometriche, non deve in ogni caso superare il 2%.
  3.4.  I valori di pendenza longitudinale massima (media e puntuale)
esposti al precedente comma vanno,  inoltre,  utilizzati  anche  come
riferimento  sostanziale  per  l'individuazione  dei  piu'  opportuni
percorsi  ciclabili  riservati  su  reti   viarie   presistenti,   in
concomitanza ai criteri progettuali esposti all'articolo 1, comma 5.
  3.5.  I  raggi  di  curvatura  orizzontale lungo il tracciato delle
piste ciclabili debbono essere commisurati alla velocita' di progetto
prevista e, comunque, in genere devono risultare superiori a  5,00  m
(misurati  dal  ciglio interno della pista); eccezionalmente, in aree
di intersezione ed in punti particolarmente vincolati, detti raggi di
curvatura possono essere ridotti a 3.00 m purche' venga rispettata la
distanza di libera visuale e la curva venga opportunamente segnalata,
specialmente nel caso e nel senso di marcia rispetto  al  quale  essa
risulti preceduta da una livelletta in discesa.
  3.6. Il sovralzo in curva deve essere commisurato alla velocita' di
progetto  ed  al raggio di curvatura adottato, tenuto conto sia di un
adeguato coefficiente di aderenza trasversale, sia del fatto che  per
il  corretto  drenaggio  delle  acque superficiali e' sufficiente una
pendenza trasversale pari al 2%,  con  riferimento  a  pavimentazioni
stradali con strato di usura in conglomerato bituminoso.
  3.7. I ciclisti, in transito anche su corsie a loro riservate, sono
tenuti  a  rispettare tutte le limitazioni di velocita' imposte per i
veicoli a motore, comprese quelle inerenti a particolari zone di aree
urbane  (zone  a  traffico  pedonale  privilegiato,  con  limite   di
velocita'  pari  a 30 km/h). Specifiche limitazioni di velocita', per
singoli tronchi di piste ciclabili in sede propria,  dovranno  essere
adottate  in  tutti  quei  casi  in  cui  le  caratteristiche  piano-
altimetriche del tracciato possano indurre situazioni di pericolo  ai
ciclisti, specialmente qualora sia risultato impossibile rispettare i
criteri  e  gli  standard  progettuali  precedentemente indicati (per
strettoie, curve a raggio minimo precedute da livellette in  discesa,
ecc.).  Nel  caso in cui la circolazione ciclistica sia consentita in
promiscuo con i pedoni (su  strade  pedonali  e  su  marciapiedi),  i
ciclisti   debbono   procedere  ad  una  velocita'  tale  da  evitare
situazioni di pericolo (velocita' generalmente  non  superiore  a  10
km/h).
4. Attraversamenti ciclabili.
  4.1.  In generale gli attraversamenti delle carreggiate stradali da
parte dei ciclisti vanno effettuati con  le  stesse  modalita'  degli
attraversamenti  pedonali,  con  comportamenti dell'utenza analoghi a
quelli dei pedoni e con i dovuti adattamenti che l'utenza  ciclistica
richiede   (ad   esempio  per  la  larghezza  delle  eventuali  isole
rompitratta dell'attraversamento).
  4.2. Per  gli  attraversamenti  a  raso,  su  intersezioni  ad  uso
promiscuo  con  i veicoli a motore ed i pedoni, le piste ciclabili su
corsia riservata debbono in genere affiancarsi al lato interno  degli
attraversamenti  pedonali, in modo tale da istituire per i ciclisti -
in  ambito  di  intersezione  - la circolazione a rotatoria con senso
unico antiorario.
  4.3. Per  gli  attraversamenti  a  livelli  sfalsati  riservati  ai
ciclisti  (piste ciclabili in sede propria) va in genere preferita la
soluzione  in  sottopasso,  rispetto   a   quella   in   sovrappasso,
assicurando  comunque  che  la  pendenza  longitudinale massima delle
rampe sia pari al 10% e vengano realizzate, nel caso di  sovrappasso,
barriere protettive laterali di altezza non inferiore ad 1,50 m.
5. Segnaletica stradale.
  5.1.  Le  piste  ciclabili  debbono  essere  provviste  di apposita
segnaletica verticale all'inizio ed alla fine del  loro  percorso  ed
ogni qualvolta esso cambia direzione.
  5.2.   Nel   caso  di  piste  ciclabili  su  corsia  riservata,  la
segnaletica  verticale  di  cui  al  precedente  comma  deve   essere
integrata  -  con  opportuna  frequenza,  in  genere  ogni  isolato e
comunque ogni 100 m in assenza di traverse -  da  quelle  di  divieto
permanente  di  fermata  per  i  veicoli  a  motore e di circolazione
riservata ai ciclisti.
  5.3. Qualora la pavimentazione stradale delle piste  ciclabili  non
sia contraddistinta nel colore da quella delle contigue parti di sede
stradale  destinate  ai  veicoli  a  motore  ed  ai  pedoni, la pista
medesima dovra'  essere  provvista  di  appositi  simboli  e  scritte
orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico.
  5.4.  Nel  caso di piste ciclabili su corsia riservata, l'anzidetta
segnaletica  orizzontale  dovra'  ubicarsi  in  posizione   alternata
rispetto  a  quella  della segnaletica verticale di cui al precedente
comma 2.
6. Parcheggio delle biciclette.
  6.1.  Ogni  progetto  di  pista  ciclabile  deve  essere  corredato
dall'individuazione   dei   luoghi  e  delle  opere  ed  attrezzature
necessarie a soddisfare la domanda di sosta per le biciclette,  senza
che si abbiano intralci alla circolazione dei pedoni.
  6.2.  Nei  nuovi  parcheggi  per autovetture ubicati in prossimita'
delle piste ciclabili, debbono essere previste superfici adeguate  da
destinare alla sosta per le biciclette.
7. Superfici ciclabili.
  7.1.  Sulle  piste  ciclabili  deve  essere  curata  al  massimo la
regolarita' delle loro superfici per garantire condizioni di  agevole
transito ai ciclisti.
  7.2. Sulle piste ciclabili non e' consentita la presenza di griglie
di  raccolta  delle  acque con elementi principali paralleli all'asse
delle piste  stesse,  ne'  con  elementi  trasversali  il  cui  passo
determini difficolta' di transito ai ciclisti.
8. Fattibilita' tecnico-economica.
  8.1.  Ai  fini  della  determinazione  della  fattibilita' tecnico-
economica delle piste ciclabili concorrono, oltre che il rispetto dei
criteri e standard progettuali indicati  negli  articoli  precedenti,
con particolare riguardo a quanto prescritto all'articolo 1, comma 5,
anche   i   risultati  di  specifiche  analisi  costi-benefici  degli
interventi  previsti,  intese  come  valutazione  quantificata  della
redditivita' dei relativi investimenti.
  8.2.  In  mancanza  di metodi di analisi piu' approfonditi, si puo'
assumere quale indicatore  della  redditivita'  dell'investimento  il
rapporto  "lire  investite/ciclisti  x km", riferito al primo anno di
entrata in esercizio della pista (a doppio senso) o coppia  di  piste
(a senso unico).
  8.3.  Nel  computo  delle "lire investite" rientrano tutte le spese
per la realizzazione e l'arredo delle piste  ciclabili  in  progetto,
comprese quelle relative agli eventuali rifacimenti di pavimentazioni
stradali   ed  adeguamenti  dell'illuminazione  pubblica,  del  verde
stradale e del sistema di convogliamento delle  acque  piovane  nella
rete fognaria esistente, nonche' le spese relative al soddisfacimento
della  domanda  di  sosta  per  le  biciclette. In tale computo sono,
inoltre,  da  includere  le  spese  di  esercizio   per   le   opere,
attrezzature  ed  arredi previsti, da riferire alla media annuale dei
primi 10 anni di esercizio.
  8.4. Nel computo dei "ciclisti x km" puo'  farsi  riferimento  alla
percorrenza annua complessiva nel primo anno di esercizio della pista
o  coppia  di  piste in esame, a partire dalla intensita' di traffico
ciclistico prevista per l'ora ed  il  giorno  di  punta  nei  periodi
lavorativi  e  scolastici  sui  vari tronchi in progetto. L'anzidetta
previsione di traffico va documentata con  l'esposizione  dei  flussi
ciclistici  e dei veicoli a motore, individuali e collettivi, gia' in
atto sugli attuali percorsi in promiscuo ricadenti  nella  fascia  di
influenza  dell'itinerario in progetto, in modo tale da evidenziare -
in particolare - la quota di traffico ciclistico  in  atto  e  quella
prevista come trasferimento dagli altri modi di trasporto.
                              PARTE III
                        MODALITA' DI ACCESSO
                      AL FINANZIAMENTO STATALE
  1.  Per  accedere  al finanziamento statale le relative proposte si
conformano alla seguente procedura:
    a) i comuni capoluogo di provincia e quelli  non  capoluogo  gia'
individuati  con  decreti  del Ministro per i problemi delle aree ur-
bane, tenuto conto delle somme stanziate  per  ciascuna  regione  con
decreto  delle  stesso  Ministro,  inviano  alle rispettive regioni o
province autonome di  Trento  e  Bolzano  i  programmi  di  itinerari
ciclabili  e ciclopedonali ed i progetti delle relative piste redatti
conformemente al regolamento di cui al decreto  del  Ministro  per  i
problemi  delle  aree  urbane  n.  467 in data 6 luglio 1992, purche'
rispondenti alle  norme  gia'  indicate  nella  seconda  parte  della
presente circolare in uno alle schede riportate nella Appendice n. 1,
debitamente compilate in ogni loro parte;
    b) in conformita' a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 della
legge n. 208/1992 le regioni o province autonome di Trento e Bolzano,
previo  esame  e  selezione  dei  programmi  e dei progetti ricevuti,
trasmettono al Dipartimento per i problemi delle aree  urbane  quelli
ritenuti  prioritari  per  l'ammissibilita' al contributo statale nei
limiti degli stanziamenti di cui al precedente punto a);
    c) il termine massimo per l'acquisizione degli atti da parte  del
Dipartimento  per  i  problemi  delle  aree  urbane  e' fissato entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   della   presente
circolare nella Gazzetta Ufficiale.
                                                   Il Ministro: CONTE