IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unita' sanitaria lo-
cale  n.  11  di  Genova,  in data 30 gennaio 1991 intesa ad ottenere
l'autorizzazione all'espletamento delle  attivita'  di  trapianto  di
cornea  da  cadavere  a scopo terapeutico presso l'ospedale di Genova
Sampierdarena;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore  di  sanita',
in  data  14 maggio 1991 e 16 giugno 1992, in esito agli accertamenti
tecnici effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 28 gennaio 1993;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio  1982,  relativo
all'autorizzazione al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di  trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ospedale  di  Genova Sampierdarena e' autorizzato al trapianto di
cornea  da  cadavere  a  scopo  terapeutico  prelevata  in  Italia  o
importata gratuitamente dall'estero.