IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  settembre 1992 con il quale il
presidio ospedaliero multizonale di Treviso e' stato  autorizzato  al
trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  l'istanza presentata dall'amministratore straordinario della
U.L.S.S. n. 10 di Treviso in data 15 ottobre 1992 intesa ad  ottenere
l'autorizzazione   all'inclusione   di   sanitari  nell'e'quipe  gia'
autorizzata  all'espletamento  delle  predette   attivita'   con   il
sopracitato decreto ministeriale;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 28 gennaio 1993;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il  decreto   ministeriale   14   gennaio   1982,   relativo
all'autorizzazione  al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il presidio ospedaliero multizonale di Treviso  e'  autorizzato  ad
includere  nell'e'quipe  responsabile  del  trapianto  di  cornea  da
cadavere a scopo  terapeutico,  di  cui  al  decreto  ministeriale  7
settembre 1992, il seguente sanitario:
   Daniotti  dott.  Enrico, assistente medico divisione di oculistica
presso l'ospedale multizonale di Treviso.