IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine al proficuo utilizzo dei flussi finanziari sia comunitari che nazionali nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli strumenti finanziari esistenti; Vista la legge 26 gennaio 1982, n. 11, di conversione del decreto- legge 26 gennaio 1981, n. 677, concernente il contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali, e in particolare l'art. 5; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991); Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente il rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64; Vista la propria delibera del 2 agosto 1991 concernente talune pro- cedure finalizzate alla migliore utilizzazione dei flussi finanziari comunitari e nazionali; Vista la propria delibera del 30 dicembre 1992 concernente direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari comunitari e nazionali; Viste le proprie delibere assunte sulla base dell'art. 3, comma 2, della legge n. 183/1987; Considerati gli indirizzi del Governo in materia di finanza pubblica e in particolare l'esigenza di assicurare in via prioritaria il finanziamento per quelle iniziative per le quali interviene il cofinanziamento comunitario; Tenuto conto delle risultanze dei lavori istruttori svolti dal gruppo di lavoro di cui alla propria deliberazione del 2 dicembre 1987; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: Le risorse finanziarie nazionali attribuite ad ogni forma d'intervento, relativamente all'esecuzione di programmi statali e regionali cofinanziati dalla Comunita' europea, devono essere impegnate da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, entro il termine di tre mesi decorrente dalla messa a disposizione delle stesse presso l'organismo erogatore, qualora il CIPE nella propria delibera di programmazione finanziaria annuale, assunta ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 183/1987, non determini una diversa scadenza. Si considerano impegnate le disponibilita' che hanno dato luogo ad obbligazioni contrattuali e che siano state comunicate al Fondo di rotazione citato in premessa, con la specifica indicazione della scansione temporale della aggiudicazione dei lavori. In caso di mancato impegno le risorse corrispondenti sono sottoposte a riprogrammazione con le modalita' di cui alla propria delibera del 30 dicembre 1992. Roma, 26 marzo 1993 Il Presidente delegato: ANDREATTA