IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministerialiin ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Vista la propria delibera del 30 marzo 1989 concernente la proposta italiana relativa al programma per le regioni in ritardo di sviluppo, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento CEE n. 2052/88; Visto il quadro comunitario di sostegno (obiettivo 1) approvato dalla Commissione delle Comunita' europee il 31 ottobre 1989; Vista la propria delibera del 12 agosto 1992 concernente il cofinanziamento 1992 per l'obiettivo n. 1 del citato regolamento 2052; Considerate le scadenze poste dal citato regolamento 2052 ed in particolare l'esigenza di impegnare entro il suo periodo di validita' le disponibilita' da esso recate all'obiettivo 1 per l'Italia, come definite dal quadro comunitario di sostegno sopra citato, ed in particolare l'asse prioritario "Industria, artigianato e servizi alle imprese"; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee n. C (91) 1504/1 del 25 luglio 1991 con cui e' stato approvato il programma operativo multiregionale "Industria e servizi"; Vista la propria delibera del 30 dicembre 1992 concernente il proficuo utilizzo dei fondi comunitari; Vista la nota della Commissione delle Comunita' europee del 31 marzo 1993, concernente la riprogrammazione di alcuni interventi al fine di assicurare l'utilizzo ottimale delle risorse comunitarie; Considerata la necessita' di destinare le risorse programmate, non utilizzabili nei tempi previsti dalle decisioni comunitarie, a favore di iniziative che consentano una pronta eseguibilita' degli interventi cofinanziati; Considerato, in particolare, che per le regioni Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna si rendono disponibili, in quanto non utilizzabili secondo le scansioni previste, stanziamenti per un ammontare complessivo di 226 MECU; Considerata l'opportunita' di destinare tali disponibilita' per incentivazioni industriali che rientrano nel programma operativo multiregionale "Industria e servizi", misura 2.1 (sostegno selettivo agli investimenti e all'innovazione delle P.M.I.; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica e degli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Delibera: 1. Le risorse comunitarie derivanti dalla riprogrammazione di interventi concernenti le regioni Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna - pari a complessivi 226 MECU - sono destinate all'incremento delle disponibilita' previste dal programma operativo multiregionale "Industria e servizi" con riferimento alla misura 2.1 (sostegno selettivo agli investimenti ed all'innovazione delle piccole e medie imprese), secondo le indicazioni riportate nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera. 2. Le risorse comunitarie sono destinate alla concessione di incentivi ai sensi dell'art. 9 della legge n. 64/1986, a piccole e medie imprese per iniziative industriali nei territori delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna, secondo la ripartizione prevista nella seguente tabella: ===================================================================== Regione | Importo concedibile | Importo concedibile | (MECU) | (Miliardi di lire) (*) _____________________|______________________|________________________ Abruzzo . . . . .| 45 | 83,890 Campania . . . .| 80 | 149,140 Puglia . . . . .| 80 | 149,140 Sardegna . . . .| 21 | 39,150 |______________________|________________________ Totale. . .| 226 | 421,320 | | (*) Tasso di cambio del mese di marzo (1 ECU = 1.864,24 lire). Roma, 2 aprile 1993 Il Presidente delegato: ANDREATTA