IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633,  e  successive  modificazioni,  concernente  l'istituzione  e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto l'art. 74, primo comma, lettera c), del citato decreto n. 633
il  quale  stabilisce  in deroga alle disposizioni dei titoli primo e
secondo di detto decreto:
   1) che  per  il  commercio  dei  quotidiani,  dei  periodici,  dei
supporti  integrativi  e  dei libri l'imposta e' dovuta dagli editori
sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al  numero
di copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o
spedite  diminuite del 50 per cento a titolo di forfettizzazionedella
resa;
   2) che per periodico si intende qualsiasi pubblicazione registrata
come tale ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
   3) che per le cessioni congiunte di quotidiani, di  periodici,  di
libri  e  di  altri  beni,  anche se offerti in omaggio, l'imposta si
applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti con  l'aliquota
relativa  al  bene  principale  e  che,  qualora quest'ultimo non sia
costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta  e'  dovuta  in
relazione al numero delle copie vendute;
   4)   che   la   diminuzione   del   50   per  cento  a  titolo  di
forfettizzazione della resa e' elevata per gli anni 1992-1993  al  70
per cento e per gli anni 1994-1995 al 60 per cento;
  Considerato  che, ai sensi del secondo comma del citato art. 74, le
operazioni relative  al  commercio  dei  sopracitati  beni  non  sono
soggette  all'imposta  in  quanto equiparate a quelle di cui al terzo
comma dell'art. 2 del decreto n. 633/1972;
  Visto il terzo comma del sopra menzionato art. 74, il quale prevede
che le modalita' e i termini per l'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi precedenti saranno stabiliti con  decreti  del  Ministro
delle finanze;
  Visto  l'art.  34,  comma  3, lettera e), del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
1989, n. 154, con il quale e' stata modificata la disposizione di cui
alla lettera c) dell'art. 74 del decreto n. 633, al fine di estendere
l'applicazione,   oltre   che  al  commercio  di  tutti  i  periodici
registrati ai sensi della citata legge 8 febbraio 1948, n. 47,  e  di
giornali   quotidiani,   ancorche'   commercializzati   con  supporti
integrativi, anche al commercio di libri e  alle  cessioni  congiunte
delle dette pubblicazioni con altri beni;
  Visto  l'art.  2  della  legge  27  novembre  1989,  n. 384, che ha
convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 settembre 1989, n.
332, con il quale il  regime  previsto  dall'art.  74,  primo  comma,
lettera  c),  del  decreto n. 633, come modificato dal citato art. 34
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' stato dichiarato  applicabile,
relativamente  alle  cessioni congiunte di periodici e di altri beni,
anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1› gennaio 1990;
  Considerato  che  occorre  provvedere  alla  modifica  del  decreto
ministeriale 29 dicembre 1989, e successive modificazioni, al fine di
adeguare  le  relative disposizioni alle norme contenute nel decreto-
legge 2 marzo 1993, n. 47, concernente la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto per gli scambi intracomunitari;
                              Decreta:
  Il   decreto   ministeriale   29   dicembre   1989,   e  successive
modificazioni, concernente la disciplina  agli  effetti  dell'imposta
sul  valore  aggiunto  dei  giornali  periodici  nonche'  delle altre
pubblicazioni periodiche  registrate  come  tali  e'  sostituito  dal
seguente:
                               Art. 1.
  1. L'imposta sul valore aggiunto per il commercio di quotidiani, di
periodici, di supporti integrativi e di libri e' dovuta dagli editori
ed  e'  determinata,  distintamente per ciascuna testata o titolo, in
relazione al numero  delle  copie  consegnate  o  spedite,  anche  in
esecuzione  di contratto estimatorio, diminuito della percentuale del
50 per cento a titolo di forfettizzazione della resa.
  2. Gli editori, ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta,  debbono
annotare  entro  il mese successivo a quello di consegna o spedizione
delle copie,  in  apposito  registro  numerato  e  bollato  ai  sensi
dell'art.  39  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, distintamente per  ciascuna  testata  o  titolo  e  per
ciascun giorno:
    a)  il numero delle copie consegnate o spedite, con esclusione di
quelle di cui alle seguenti lettere b) e c);
    b) il numero delle copie consegnate o spedite in abbonamento, con
esclusione di quelle di cui alla seguente lettera c);
    c) il numero delle copie cedute senza  applicazione  dell'imposta
ai  sensi  dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e degli articoli 41 e 58  del  decreto-legge  2
marzo 1993, n. 47;
    d)  il  numero  delle  copie  costituenti  la  resa  forfettaria,
calcolata sul numero delle copie consegnate o  spedite  di  cui  alla
lettera a);
    e) il prezzo di vendita al pubblico, comprensivo dell'imposta, di
ciascuna copia;
    f)  l'ammontare  dei  corrispettivi  determinato  in funzione del
prezzo indicato nella lettera e), relativi alle  copie  consegnate  o
spedite  di  cui  alla  lettera a) diminuite di quelle costituenti la
resa forfettaria di cui alla lettera d);
    g)  l'ammontare  dei  corrispettivi,  comprensivi   dell'imposta,
riscossi  per le cessioni di pubblicazioni effettuate in abbonamento,
ridotto della percentuale di cui al  comma  precedente  a  titolo  di
forfettizzazione della resa;
    h)  l'ammontare  complessivo  imponibile  determinato  sulla base
dell'importo dei corrispettivi di cui alle lettere f) e g) diminuito,
a norma del comma 4 dell'art. 27 del menzionato decreto n. 633, delle
percentuali ivi indicate;
    i) l'ammontare della relativa imposta.
  3. Le  annotazioni  di  cui  al  comma  precedente  possono  essere
effettuate   globalmente   per   ciascun  mese  solare;  in  caso  di
variazioni, nel corso del mese, del prezzo  di  vendita  al  pubblico
delle   pubblicazioni   le   annotazioni  possono  essere  effettuate
globalmente, ma distintamente, in  relazione  ai  diversi  prezzi  di
vendita.
  4.  Le  variazioni  di  prezzo  di  vendita  al  pubblico  disposte
dall'editore successivamente alla consegna o spedizione in esecuzione
di contratto estimatorio  danno  luogo  a  corrispondenti  rettifiche
della  base imponibile e della relativa imposta e devono essere anno-
tate, entro il mese successivo a quello in cui hanno effetto, con  le
modalita' di cui al comma precedente.
  5.  Salvo  quanto  disposto  nel  successivo  comma 6, non sussiste
l'obbligo di emissione della fattura e il documento di  addebito  del
corrispettivo  eventualmente  emesso  deve  recare  l'annotazione che
trattasi di operazione per la quale l'imposta e' assolta dall'editore
ai sensi del presente decreto.
  6. Per le cessioni di cui alla lettera c) del comma 2  deve  essere
emessa fattura ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633  e dell'art. 46, comma 2, del
decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47. Le  fatture  emesse  a  norma  del
suddetto art. 46 devono essere distintamente annotate nel registro di
cui all'art. 23 del predetto decreto n. 633/1972.