IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  531,  concernente  l'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio
91/493/CEE   che  stabilisce  le  norme  sanitarie  applicabili  alla
produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
  Ritenuto necessario stabilire le tariffe per il rilascio  da  parte
del  Ministero  della  sanita'  del  riconoscimento di idoneita' agli
stabilimenti, navi  officina,  impianti  collettivi  per  le  aste  e
mercati  all'ingrosso che producono e commercializzano prodotti della
pesca destinati al consumo umano;
  Ritenuto altresi' necessario stabilire le modalita' per il rimborso
da  parte  delle  imprese  delle  spese   relative   alle   verifiche
eventualmente effettuate dal Ministero della sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  il  riconoscimento  di  idoneita' degli stabilimenti, navi
officina, impianti collettivi per le aste e mercati  all'ingrosso  ai
sensi  dell'art.  7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531,
deve essere pagata al  Ministero  della  sanita'  la  tariffa  di  L.
1.000.000.