IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 1992, n. 231, regolamento di attuazione delle direttive n. 83/91/CEE, n. 88/289/CEE e n. 91/266/CEE, relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca di trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 557, regolamento per l'attuazione della direttiva n. 91/69/CEE che modifica la direttiva n. 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali vivi della specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da Paesi terzi, integrandovi gli animali della specie ovina e caprina; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, concernente l'attuazione delle direttive CEE n. 77/99, n. 80/214, n. 80/215, n. 81/1100, n. 83/201, n. 85/321, n. 85/327, n. 85/328, relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto 5 ottobre 1991, n. 375, regolamento concernente l'attuazione delle direttive n. 87/491/CEE e n. 88/660/CEE, che modificano la direttiva numero 80/215/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne; Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1992 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali e' ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina di carni fresche e di prodotti a base di carne; Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1989 relativo al mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi, nonche' le successive modifiche di cui ultima il decreto ministeriale 4 novembre 1991; Vista la decisione della Commissione del 19 gennaio 1993, n. 93/100/CEE che modifica la decisione del Consiglio n. 79/542/CEE, recante l'elenco dei Paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali della specie bovina, suina ed equina, di carni fresche e di prodotti a base di carne e che abroga le decisioni della Commissione n. 89/15/CEE e n. 90/135/CEE; Preso atto che le autorita' dei Paesi terzi in allegato hanno inviato sufficienti informazioni sulla loro legislazione relativa all'utilizzazione e all'individuazione di sostanze ad azione ormonica negli animali e nelle carni; Considerando che e' necessario unificare gli elenchi di Paesi terzi da cui e' autorizzata l'importazione di animali vivi e carni fresche; Decreta: Art. 1. 1. Sono ammessi all'importazione in Italia gli animali vivi, le carni e prodotti a base di carne, appartenenti alle specie bovina, ovicaprina, suina ed equina, nonche' le carni fresche di animali selvatici, artiodattili ed equini, in provenienza dai Paesi terzi che figurano nella parte 1 dell'allegato al presente decreto. 2. E' autorizzata l'importazione temporanea di cavalli iscritti in registri genealogici e provenienti da Paesi terzi o parti di Paesi terzi figuranti nella parte 2 dell'allegato al presente decreto, ovvero la loro reintroduzione dopo l'esportazione temporanea verso tali Paesi terzi o parti di tali Paesi.