IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, concernente i
criteri  generali di rilascio delle autorizzazioni internazionali, al
trasporto di merci su strada (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
67 del 21 marzo 1988);
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 settembre 1990, recante criteri
per il rilascio  delle  autorizzazioni  per  l'autotrasporto  Italia-
Austria  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre
1990);
  Visto il decreto ministeriale 1› marzo 1991 concernente criteri per
il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto  internazionale  di
merci  tra  l'Italia e l'Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 58 del 9 marzo 1991);
  Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1991 concernente  i  criteri
per    il   rilascio   delle   autorizzazioni   per   l'autotrasporto
internazionale di  merci  tra  Italia  e  Austria  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991);
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  settembre  1991  con il quale
l'assegnazione dei tagliandi di controllo per ottenere autorizzazioni
Austria e' stata ridotta  del  20%  rispetto  al  numero  dei  viaggi
regolarmente  effettuati  dalle  aziende  di trasporto nel periodo di
monitoraggio (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  233  del  4
ottobre 1991);
  Ritenuto,  ai  fini  dell'ottimale  utilizzo  delle  autorizzazioni
Austria a disposizione, nonche' della  semplificazione  delle  proce-
dure,   necessario   stabilire  nuovi  criteri  per  il  rilascio  di
autorizzazioni  per  l'autotrasporto  Italia-Austria,   relativamente
all'anno 10 giugno 1992-9 giugno 1993;
  Visto  il decreto ministeriale 7 maggio 1992 recante determinazione
di  nuovi  criteri  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni   per
l'autotrasporto  di  merci  Italia-Austria  per  il periodo 10 giugno
1992-9 giugno  1993  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  108
dell'11 maggio 1992);
  Considerato  che  ai  sensi  del decreto ministeriale 7 maggio 1992
bisogna procedere alla distribuzione definitiva  del  contingente  di
autorizzazioni Austria per l'anno 1992-93;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1› agosto 1992 recante criteri di
attribuzione delle  autorizzazioni  al  trasporto  internazionale  di
merci  su  strada  tra  l'Italia  e l'Austria relativi al contingente
1992-93 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  184  del  6  agosto
1992);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  imprese  che  effettuano  trasporto  di cose in conto terzi che
hanno ottenuto tagliandi di  color  arancione,  otterranno  ulteriori
tagliandi  di  prenotazione  validi  per  il rilascio in frontiera di
ecopunti qualora abbiano consumato almeno il  20%  dei  tagliandi  di
colore arancione validi nel periodo 1› gennaio 199331 maggio 1993.
  L'assegnazione  di cui al comma precedente sara' effettuata tenendo
conto del numero di tagliandi utilizzati e di ecopunti consumati  nel
periodo 1› gennaio 199331 marzo 1993.