IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, concernente i criteri generali di rilascio delle autorizzazioni internazionali, al trasporto di merci su strada (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988); Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990, recante criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto Italia- Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1990); Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1991 concernente criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci tra l'Italia e l'Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1991); Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1991 concernente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci tra Italia e Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991); Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1991 con il quale l'assegnazione dei tagliandi di controllo per ottenere autorizzazioni Austria e' stata ridotta del 20% rispetto al numero dei viaggi regolarmente effettuati dalle aziende di trasporto nel periodo di monitoraggio (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1991); Ritenuto, ai fini dell'ottimale utilizzo delle autorizzazioni Austria a disposizione, nonche' della semplificazione delle proce- dure, necessario stabilire nuovi criteri per il rilascio di autorizzazioni per l'autotrasporto Italia-Austria, relativamente all'anno 10 giugno 1992-9 giugno 1993; Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1992 recante determinazione di nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto di merci Italia-Austria per il periodo 10 giugno 1992-9 giugno 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992); Considerato che ai sensi del decreto ministeriale 7 maggio 1992 bisogna procedere alla distribuzione definitiva del contingente di autorizzazioni Austria per l'anno 1992-93; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1992 recante criteri di attribuzione delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1992-93 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1992); Decreta: Art. 1. Le imprese che effettuano trasporto di cose in conto terzi che hanno ottenuto tagliandi di color arancione, otterranno ulteriori tagliandi di prenotazione validi per il rilascio in frontiera di ecopunti qualora abbiano consumato almeno il 20% dei tagliandi di colore arancione validi nel periodo 1 gennaio 199331 maggio 1993. L'assegnazione di cui al comma precedente sara' effettuata tenendo conto del numero di tagliandi utilizzati e di ecopunti consumati nel periodo 1 gennaio 199331 marzo 1993.