IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  recante  norme  sulla
"Organizzazione del mercato del lavoro" e in particolare gli articoli
1 e 2;
  Visto  il  proprio decreto del 5 marzo 1991, registrato dalla Corte
dei conti il 23 aprile 1991 nel registro n. 3-209, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1991,  con  il  quale  si  e'
provveduto  a  rideterminare l'assetto delle sezioni circoscrizionali
per l'impiego e per il  collocamento  in  agricoltura  nella  regione
Puglia;
  Considerato   che   l'esecuzione   del  predetto  provvedimento  ha
evidenziato l'esigenza di ulteriori modifiche ed  aggiustamenti  onde
pervenire  ad una piu' razionale articolazione territoriale di alcuni
uffici preposti alla gestione del  mercato  del  lavoro  in  modo  da
assicurare    un    assetto   maggiormente   adeguato   al   migliore
soddisfacimento dei compiti istituzionali di promozione dell'incontro
tra domanda e offerta di impiego;
  Tenuto conto  delle  condizioni  socio-economiche  del  territorio,
delle    articolazioni    territoriali    delle    altre    strutture
amministrative, nonche' dello stato dei collegamenti e dei trasporti;
  Considerate le difficolta' e i disagi subiti  dall'utenza  a  causa
della particolare orografia del territorio nella provincia di Foggia;
  Ritenuto  di  dover  assicurare  un  migliore  servizio  all'utenza
attraverso la  creazione  di  nuove  sezioni  circoscrizionali  e  la
ridefinizione   dei  confini  di  alcune  di  quelle  precedentemente
istituite;
  Acquisito il parere espresso, ai sensi dell'art. 1, comma 3,  della
legge  n.  56/1987,  dalla  commissione regionale per l'impiego della
Puglia, con delibera n. 6 del  24  luglio  1992,  parere  concernente
l'istituzione  di  due nuove sezioni circoscrizionali per l'impiego e
per il  collocamento  in  agricoltura  e  la  modifica  degli  ambiti
territoriali di alcune di quelle istituite in precedenza;
                              Decreta:
Provincia di Foggia.
  Sono  istituite  due nuove sezioni circoscrizionali per l'impiego e
per il collocamento in agricoltura, n. 41 con  sede  a  San  Giovanni
Rotondo e n. 42 con sede a Torremaggiore.
  Conseguentemente   sono   modificati   come   appresso  gli  ambiti
territoriali delle sezioni circoscrizionali n. 17 di Lucera, n. 18 di
Manfredonia e n. 19 di San Severo:
   n. 41 - di San Giovanni Rotondo con sede a San  Giovanni  Rotondo,
comprendente  i  comuni  di: San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico,
San Marco in Lamis;
   n. 42 - di Torremaggiore con sede a Torremaggiore, comprendente  i
comuni  di:  Torremaggiore,  Casalnuovo  Monterotaro, Casalvecchio di
Puglia, Castelnuovo della Daunia, Chieuti;
   n. 17 - di Lucera con sede a Lucera,  comprendente  i  comuni  di:
Lucera,  Alberona,  Biccari,  Carlantino,  Celenza  Valfortore, Motta
Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto  Valfortore,  San  Marco  La
Catola, Volturara Appula, Volturino;
   n.  18  -  di  Manfredonia  con sede a Manfredonia, comprendente i
comuni di: Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Zapponeta;
   n. 19 - di San Severo con sede a San Severo, comprendente i comuni
di: San Severo, San Paolo di Civitate, Serracapriola.
Provincia di Taranto.
  Gli  ambiti  territoriali  delle   sezioni   circoscrizionali   per
l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 22 di Manduria e n.
23 di Grottaglie sono cosi' modificati:
   n. 22 - di Manduria con sede a Manduria, comprendente i comuni di:
Manduria, Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, Sava, Torricella;
   n. 23 - di Grottaglie con sede a Grottaglie, comprendente i comuni
di: Grottaglie, Carosino, Faggiano, Leporano, Monteiasi, Montenesola,
Monteparano,  Pulsano,  Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano
di San Giuseppe.
Provincia di Lecce.
  Gli  ambiti  territoriali  delle   sezioni   circoscrizionali   per
l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 36 di Galatina e n.
38 di Casarano sono cosi' modificati:
   n. 36 - di Galatina con sede a Galatina, comprendente i comuni di:
Galatina,  Aradeo,  Cutrofiano,  Neviano,  Secli',  Sogliano, Cavour,
Soleto;
   n. 38 - di Casarano con sede a Casarano, comprendente i comuni di:
Casarano, Acquarica del Capo, Alliste, Collepasso, Matino, Melissano,
Parabita, Presicce, Racale, Ruffano, Supersano, Taurisano,
Ugento.
  Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per il visto
e la registrazione.
   Roma, 23 dicembre 1992
                                              Il Ministro: CRISTOFORI
 Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1993
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 346