IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Vista  la legge 27 giugno 1985, n. 332, ed in particolare l'art. 1,
punto 4, ottavo capoverso, in cui si dispone che "i monumenti, musei,
gallerie, scavi archeologici, biblioteche e gli archivi  dello  Stato
restano  aperti  tutti  i giorni. L'orario di apertura al pubblico e'
disciplinato  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  culturali  e
ambientali";
  Vista la legge 14 gennaio 1993, n. 4;
  Vista  la circolare n. 230, protocollo 10549, divisione VII, del 30
settembre 1974 del Ministero della pubblica  istruzione  -  Direzione
generale delle antichita' e belle arti;
  Vista  la  circolare  n. 10, protocollo 12391, Divisione VI, del 29
ottobre 1985 di questo  Ministero  -  Ufficio  centrale  per  i  beni
ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;
  Vista  la  circolare  n. 9, protocollo 3519, del 28 gennaio 1988 di
questo  Ministero  -  Direzione  generale   degli   affari   generali
amministrativi e del personale;
  Vista  la  nota  circolare,  protocollo  3905, divisione VI, del 16
maggio 1992 di  questo  Ministero  -  Ufficio  centrale  per  i  beni
ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;
  Vista  la  lettera circolare, protocollo 1686, divisione VI, del 18
marzo 1993  di  questo  Ministero  -  Ufficio  centrale  per  i  beni
ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;
  Vista  la  lettera circolare, protocollo 2427, divisione VI, del 24
febbraio 1993 di questo Ministero  -  Ufficio  centrale  per  i  beni
ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;
  Vista  la  lettera circolare, protocollo 1845, divisione VI, del 23
marzo 1993  di  questo  Ministero  -  Ufficio  centrale  per  i  beni
ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I monumenti, i musei, le gallerie, le aree e i parchi archeologici,
i  parchi,  le  ville e i giardini dello Stato restano aperti tutti i
giorni feriali e festivi.
  I monumenti, i musei e le gallerie osservano in  linea  di  massima
l'orario dalle ore 9 alle ore 19.
  Le  aree  e  i parchi archeologici, i parchi, le ville e i giardini
storici sono visitabili dalle ore 9 ad un'ora prima del tramonto.
  Il  direttore  generale  per  i  beni  ambientali,  architettonici,
archeologici,  artistici  e  storici  puo'  autorizzare, su richiesta
motivata del soprintendente  competente  e  nell'esclusivo  interesse
della  tutela  dei  beni,  la  chiusura  al  pubblico  degli istituti
suddetti per non piu' di due giorni al mese e di lunedi'.