IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332, ed in particolare l'art. 1, punto 4, ottavo capoverso, in cui si dispone che "i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, biblioteche e gli archivi dello Stato restano aperti tutti i giorni. L'orario di apertura al pubblico e' disciplinato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali"; Vista la legge 14 gennaio 1993, n. 4; Vista la circolare n. 230, protocollo 10549, divisione VII, del 30 settembre 1974 del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichita' e belle arti; Vista la circolare n. 10, protocollo 12391, Divisione VI, del 29 ottobre 1985 di questo Ministero - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici; Vista la circolare n. 9, protocollo 3519, del 28 gennaio 1988 di questo Ministero - Direzione generale degli affari generali amministrativi e del personale; Vista la nota circolare, protocollo 3905, divisione VI, del 16 maggio 1992 di questo Ministero - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici; Vista la lettera circolare, protocollo 1686, divisione VI, del 18 marzo 1993 di questo Ministero - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici; Vista la lettera circolare, protocollo 2427, divisione VI, del 24 febbraio 1993 di questo Ministero - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici; Vista la lettera circolare, protocollo 1845, divisione VI, del 23 marzo 1993 di questo Ministero - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici; Decreta: Art. 1. I monumenti, i musei, le gallerie, le aree e i parchi archeologici, i parchi, le ville e i giardini dello Stato restano aperti tutti i giorni feriali e festivi. I monumenti, i musei e le gallerie osservano in linea di massima l'orario dalle ore 9 alle ore 19. Le aree e i parchi archeologici, i parchi, le ville e i giardini storici sono visitabili dalle ore 9 ad un'ora prima del tramonto. Il direttore generale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici puo' autorizzare, su richiesta motivata del soprintendente competente e nell'esclusivo interesse della tutela dei beni, la chiusura al pubblico degli istituti suddetti per non piu' di due giorni al mese e di lunedi'.