IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, ed in particolare l'art. 2, punto 6, che stabilisce che una quota delle disponibilita' finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a) dello stesso art. 2 ed al comma 3, lettere a), b) ed e), dell'art. 3, e' attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalita' della legge stessa, nonche' dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, concernente norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, concernente norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Considerate le direttive emanate dal CIPES in data 23 aprile 1992, nonche' i relativi programmi Paese, ed in particolare il punto 8 di detta delibera che fissa in lire 30 miliardi, per gli anni 1991 e 1992, la quota di disponibilita' finanziarie attribuite al Ministero del commercio con l'estero; Considerata la delibera del CICS del 21 maggio 1992, n. 44, concernente il coordinamento dei criteri geografici di applicazione delle leggi n. 49/87 e n. 212/92, ed in particolare il mantenimento dell'Albania tra i Paesi i cui programmi di sviluppo continueranno ad essere finanziati esclusivamente con i fondi della legge n. 49/87; Considerate le direttive emanate in data 13 febbraio 1992 dal Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 aprile 1990, n. 100; Ritenuta l'opportunita' di procedere all'utilizzazione delle predette disponibilita' mediante la concessione di contributi per specifici progetti che abbiano ottenuto l'assenso dell'Autorita' del Paese beneficiario; Ritenuta la necessita' di stabilire i criteri e le modalita' cui l'amministrazione intende attenersi per la utilizzazione di dette disponibilita' finanziarie, al fine di promuovere lo sviluppo degli scambi; Decreta: Art. 1. Tipologie di intervento Sono ammessi a beneficiare del contributo i progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO), con particolare riferimento alle seguenti tipologie di intervento: formazione professionale, manageriale e dei quadri intermedi; assistenza tecnica; formazione ed assistenza in materie giuridico-istituzionali, con particolare riferimento al settore economico, finanziario e valutario; studi di fattibilita' e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, nonche' nei settori della riconversione industriale ed agricola, del risanamento ambientale, nel campo dell'energia e del turismo; altre iniziative a supporto delle joint-ventures promosse o partecipate nei PECO, da imprese italiane. Nell'ambito di tali interventi sono considerate prioritarie: le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, nonche' dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; le iniziative connesse ad attivita' individuate dai gruppi di lavoro istituiti nell'ambito delle commissioni miste con i PECO, in applicazione dei relativi accordi di cooperazione; le iniziative parallele o di supporto ad interventi della Comunita' economica europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziarie internazionali di cui l'Italia sia parte.