IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Vista   la   legge   26  febbraio  1992,  n.  212,  concernente  la
collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale,  ed  in
particolare  l'art.  2,  punto  6, che stabilisce che una quota delle
disponibilita' finanziarie destinate alle iniziative di cui al  comma
1,  lettera  a)  dello stesso art. 2 ed al comma 3, lettere a), b) ed
e), dell'art.  3,  e'  attribuita  al  Ministero  del  commercio  con
l'estero  per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai
sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e  ad  altre  iniziative  di
propria  competenza,  rispondenti  alle finalita' della legge stessa,
nonche' dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
  Vista la legge 24 aprile 1990,  n.  100,  concernente  norme  sulla
promozione   della   partecipazione   a  societa'  ed  imprese  miste
all'estero;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n.  19,  concernente  norme  per  lo
sviluppo    delle   attivita'   economiche   e   della   cooperazione
internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia,  della  provincia
di Belluno e delle aree limitrofe;
  Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi;
  Considerate  le direttive emanate dal CIPES in data 23 aprile 1992,
nonche' i relativi programmi Paese, ed in particolare il punto  8  di
detta  delibera  che  fissa  in lire 30 miliardi, per gli anni 1991 e
1992, la quota di disponibilita' finanziarie attribuite al  Ministero
del commercio con l'estero;
  Considerata  la  delibera  del  CICS  del  21  maggio  1992, n. 44,
concernente il coordinamento dei criteri geografici  di  applicazione
delle  leggi  n. 49/87 e n. 212/92, ed in particolare il mantenimento
dell'Albania tra i Paesi i cui programmi di sviluppo continueranno ad
essere finanziati esclusivamente con i fondi della legge n. 49/87;
  Considerate le direttive emanate  in  data  13  febbraio  1992  dal
Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 2 della legge
24 aprile 1990, n. 100;
  Ritenuta   l'opportunita'   di  procedere  all'utilizzazione  delle
predette disponibilita' mediante la  concessione  di  contributi  per
specifici  progetti che abbiano ottenuto l'assenso dell'Autorita' del
Paese beneficiario;
  Ritenuta la necessita' di stabilire i criteri e  le  modalita'  cui
l'amministrazione  intende  attenersi  per  la utilizzazione di dette
disponibilita' finanziarie, al fine di promuovere lo  sviluppo  degli
scambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Tipologie di intervento
  Sono   ammessi   a   beneficiare   del  contributo  i  progetti  di
collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale  (PECO),
con particolare riferimento alle seguenti tipologie di intervento:
   formazione professionale, manageriale e dei quadri intermedi;
   assistenza tecnica;
   formazione  ed  assistenza in materie giuridico-istituzionali, con
particolare  riferimento  al   settore   economico,   finanziario   e
valutario;
   studi  di  fattibilita' e progettazioni nei settori dei trasporti,
delle telecomunicazioni, della  distribuzione,  nonche'  nei  settori
della   riconversione   industriale   ed  agricola,  del  risanamento
ambientale, nel campo dell'energia e del turismo;
   altre  iniziative  a  supporto  delle  joint-ventures  promosse  o
partecipate nei PECO, da imprese italiane.
  Nell'ambito di tali interventi sono considerate prioritarie:
   le  iniziative  di  supporto  agli  interventi effettuati ai sensi
della legge 24 aprile 1990, n. 100, nonche' dell'art. 2 della legge 9
gennaio 1991, n. 19;
   le iniziative connesse ad  attivita'  individuate  dai  gruppi  di
lavoro  istituiti  nell'ambito delle commissioni miste con i PECO, in
applicazione dei relativi accordi di cooperazione;
   le  iniziative  parallele  o  di  supporto  ad  interventi   della
Comunita' economica europea, della Banca europea per la ricostruzione
e  lo  sviluppo  e  di  altri  organismi  e  istituzioni  finanziarie
internazionali di cui l'Italia sia parte.