1. PREMESSA. Con decreto ministeriale 5 dicembre 1992, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle disponibilita' finanziarie - pari a lire 30 miliardi - conferiti in applicazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212. In sintesi, il decreto citato stabilisce - anche in applicazione delle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - le "tipologie di intervento" previste e, nell'ambito di queste, quelle aventi carattere prioritario; i soggetti legittimati a presentare domanda di contributo; i termini e le modalita' di presentazione delle domande; il termine finale previsto per l'emissione del provvedimento definitivo ed il responsabile del procedimento; l'organo cui compete la valutazione dei progetti, le modalita' di tale valutazione nonche' di erogazione dei contributi. Il decreto, infine, rinvia ad apposita determinazione del comitato dei direttori generali, l'indicazione "dei criteri di massima" per stabilire l'ammontare del contributo; criteri da adottare preventivamente e da pubblicizzare nelle forme ritenute piu' idonee per la puntuale applicazione della legge in argomento. Tanto premesso, al fine di rendere piu' agevole la presentazione delle domande di contributo ed assolvere al dettato del decreto richiamato, si fa presente quanto segue a completamento ed integrazione delle disposizioni ivi contenute. 2. PROCEDURE E TERMINI. 2.1. Modalita' di presentazione della domanda di contributo. Le domande di contributo redatte secondo le modalita' indicate nell'art. 3 del decreto ministeriale 5 dicembre 1992, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituto, ente, societa', ecc., o dal titolare dell'impresa, in caso di ditta individuale. La domanda deve essere redatta in lingua italiana. La documentazione, se redatta in lingua estera, dovra' essere accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana. Dovra' essere compilato per ogni progetto presentato, il formulario unito alla presente circolare da allegare alla domanda. Per i progetti che verranno accolti sara' richiesta la traduzione in lingua inglese, per l'acquisizione dell'assenso del Paese interessato. 2.2. Ammissibilita' delle domande. Saranno ammesse le domande riferite a progetti riguardanti Paesi dell'Europa centro orientale, purche' riconosciuti dal Governo italiano. 2.3. Ove pervengano domande di contributo eccedenti l'ammontare del fondo stanziato, saranno presi in considerazione soltanto i progetti aventi carattere organico, anche al fine di evitare una eccessiva polverizzazione del sostegno finanziario, rispondenti ai seguenti criteri: 2.3.1. Priorita' per i progetti di cui all'art. 1, comma secondo, del decreto ministeriale in parola. 2.3.2. Preferenza per i progetti da realizzare con l'intervento di piu' imprese, ovvero paralleli o complementari ad altri progetti. 2.3.3. Preferenza per i progetti di cooperazione con i Paesi beneficiari che rispondano alle finalita' istituzionali del Ministero del commercio con l'estero e cioe' che, sostenendo il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, favoriscano gli investimenti diretti, il trasferimento di know-how, la cooperazione tecnica e la formazione professionale. 2.3.4. Esclusione dei progetti che impegnerebbero un importo superiore a quello stabilito per ciascuna categoria di soggetti legittimati cosi' come appresso specificato, a meno che l'iniziativa non sia articolata in sub-progetti che, considerati a se stanti, possano avere un significato organicamente valido e, comunque, un risultato finito. 2.3.5. Esclusione dei progetti di scarsa rilevanza in termini economici e qualitativi in relazione alle tipologie d'intervento e di impatto ambientale che comportino benefici di gran lunga inferiori. 2.3.6. Esclusione di progetti considerati comparativamente meno validi sul piano dell'economicita', in caso di presentazione di progetti similari. 3. TERMINE DELL'ISTRUTTORIA. L'istruttoria delle istanze presentate sara' completata dalla segreteria tecnica entro il termine di giorni trenta, decorrente dalla data di scadenza del termine ultimo ammesso per la presentazione delle domande, salvo quelle trasmesse per posta per le quali, ove spedite nel termine previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 5 dicembre 1992, la decorrenza avra' inizio dalla data di ricezione. Il decorso del termine di giorni sessanta dal completamento dell'istruttoria formale, previsto per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, si intende interrotto per tutto il tempo necessario ad aquisire: 3.1. La valutazione delle iniziative da parte di soggetti estranei all'amministrazione, ove richiesta dal comitato dei direttori generali. 3.2. L'assenso delle autorita' del Paese destinatario del progetto e/o l'assenso di altri organismi internazionali interessati ai progetti stessi, ovvero la conferma dell'assenso gia' documentato dagli interessati. 3.3. Gli elementi eventualmente richiesti ad altri organismi, nazionali e/o internazionali, per il completamento dell'esame dell'istanza presentata. 4. RIPARTIZIONE DEL FONDO DISPONIBILE E CRITERI DI MASSIMA PER DETERMINARE L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO MINISTERIALE 5 DICEMBRE 1992. 4.1. Ripartizione del fondo disponibile. I contributi, a valere sul fondo di lit. 30 miliardi, vengono attribuiti ai soggetti previsti dall'art. 2 del decreto piu' volte citato, entro i limiti degli ammontari appresso indicati: 4.1.1. Lit. 12 miliardi, pari al 40% dell'ammontare disponibile, ad istituti ed enti pubblici o societa' da questi partecipate, che operino nei settori di competenza istituzionale del Ministero del commercio con l'estero o nelle specifiche attivita' di supporto, quali l'ICE, la SIMEST, la FINEST ed altri enti di diritto pubblico che perseguano finalita' di collaborazione internazionale. 4.1.2. Lit. 6 miliardi, pari al 20%, ad enti e organizzazioni che propongano progetti complementari a programmi e/o progetti finanziati da organizzazioni multilaterali ed in particolare dalla CEE. 4.1.3. Lit. 12 miliardi, pari al 40%, alle associazioni di categoria, confederazioni e relative aziende di servizi, alle imprese ed istituti privati e relativi consorzi e societa' consortili, anche al fine di fornire il necessario supporto contributivo al processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (1). ______ (1) Sono considerate tali quelle che soddisfano cumulativamente ai tre seguenti parametri: 1) numero dipendenti non superiori a 250; 2) fatturato annuo non superiore a 20 MECU - oppure uno stato patrimoniale non superiore a 10 MECU - come rilevabile dalla situazione patrimoniale dell'anno precedente quello di presentazione della domanda. Il tasso di cambio applicabile per la conversione ECU/Lira e' quello risultante dal tasso medio relativo allo stesso anno di fatturato, come stabilito dal decreto annuale del Ministero delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227; 3) non fa capo per piu' di 1/4 ad una o piu' imprese che non rispondono alla definizione di PMI (ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, societa' a capitale di rischio, ecc.). 4.1.4. Ove le domande pervenute non consentano l'erogazione dell'ammontare stabilito per una delle categorie dianzi riportate, l'importo residuo sara' attribuito alle altre due categorie in modo proporzionale all'assegnazione prevista per ciascuna di esse. 4.2. Criteri di massima per la determinazione dell'ammontare del contributo. Al fine di adeguare l'ammontare del contributo alla portata del progetto, verranno utilizzati i seguenti criteri di massima, in rapporto alla disponibilita' finanziaria: 4.2.1. Grado di connessione del progetto con le finalita' istituzionali del Mincomes e, in particolare, con l'internazionalizzazione dell'impresa. 4.2.2. Complementarieta' con programmi o progetti finanziati da organizzazioni multilaterali ed in particolare dalla CEE. 4.2.3. Validita' del progetto gia' riconosciuta in riunioni di commissione mista bilaterale presieduta dal Mincomes e/o in relativi gruppi di lavoro. 4.2.4. Resistenza di precedente esperienza per il tipo di iniziativa proposta e per area geografica. 4.2.5. Capacita' di instaurare rapporti duraturi di collaborazione volti ad ottenere integrazione produttiva fra l'Italia e il Paese interessato, soprattutto quando e' finalizzata all'esportazione di prodotti sui mercati terzi. 4.2.6. Effetto moltiplicatore dell'iniziativa riferito sia al numero delle aziende italiane che ne possono beneficiare, sia al numero di Paesi cui l'iniziativa e' destinata. 5. SPESE AMMESSE. Non potranno essere prese in considerazione le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo sia per progetti che per studi di fattibilita'. Potranno essere, invece, ammesse quelle relative agli studi di fattibilita', gia' effettuati ove sia comprovata la loro inerenza ai progetti per i quali si richiede il contributo. 5.1. A titolo esemplificativo potranno essere prese in considerazione le seguenti spese per attivita' inerenti sia al lancio dell'iniziativa che all'esecuzione della medesima: 5.1.1. Onorari di consulenti o esperti nel settore specifico trattato. 5.1.2. Compensi al personale italiano o locale. 5.1.3. Spese inerenti a viaggi e soggiorno per personale che si rechi nel Paese interessato o che venga in Italia per la realizzazione del progetto. 5.1.4. Costi sostenuti per l'acquisto di materiali destinati in modo specifico al progetto approvato e inviati all'estero in data successiva all'approvazione. 5.1.5. Quant'altro strettamente connesso alla realizzazione del progetto. 6. RENDICONTO. Nei decreti di concessione del contributo verranno indicati i termini e le modalita' di presentazione del rendiconto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 5 dicembre 1992 in relazione alla tipologia del progetto. Il Ministro: VITALONE