IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Vista  la  legge  25  marzo  1993, n. 81, sull'elezione diretta del
sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale;
  Visto l'art. 28 della legge citata, che affida al  Garante  per  la
radiodiffusione  e  l'editoria,  alla  commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi
nonche'  ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, secondo
le rispettive competenze, la disciplina delle trasmissioni di  propa-
ganda elettorale;
  Visto  l'atto di indirizzo in data 21 aprile 1993 della commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi  concernente  le  elezioni  amministrative del giugno
1993;
  Ritenuta la necessita' di  provvedere,  nell'ambito  della  propria
competenza,   alla   disciplina   delle  trasmissioni  di  propaganda
elettorale  per  l'elezione  del  sindaco,   del   presidente   della
provincia,  del  consiglio  comunale  e  del consiglio provinciale in
coerenza  con  l'indirizzo  anzidetto  relativamente  alle   elezioni
comunali e provinciali del giugno 1993;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.   I  concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  e
televisiva in ambito  nazionale,  i  soggetti  autorizzati  ai  sensi
dell'art.  38  e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche'
quelli che comunque  esercitano  in  qualunque  ambito  attivita'  di
radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'art. 32 della legge
6  agosto 1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni, qualora
intendano trasmettere  a  qualunque  titolo,  dal  trentesimo  giorno
precedente quello delle votazioni, propaganda elettorale nei comuni e
nelle province interessati alla consultazione elettorale, sono tenuti
all'integrale rispetto delle disposizioni del presente atto, anche in
caso  di mancata emanazione del codice di autoregolamentazione di cui
al comma 1 dell'art. 2.