Agli assessori alla sanita' delle regioni e province autonome Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario e speciale Al Comando carabinieri NAS All'Unione nazionale dell'avicoltura All'U.N.I.C.E.B. All'Assocarni All'Assica Al M/V palazzo Italia All'AIA Al CIM All'AIIPA Alla Confindustria federalimentari Alla Confcommercio Alla Confartigianato Al Cunaco Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1993) e' stato emanato il regolamento per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione commercializzazione di carne di coniglio e di selvaggina allevata. Detto regolamento abroga e sostituisce quasi completamente il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, recante disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina. In proposito si segnala che per errore e' stata omessa la pubblicazione del terzo comma dell'art. 19 del decreto presidenziale in oggetto in cui viene fatta salva l'applicazione delle norme del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 967/1972 relative alla bollatura sanitaria nei casi previsti dall'art. 6, comma 5 e dall'art. 15, comma 4 e cioe' nei casi in cui gli stabilimenti di macellazione o sezionamento delle carni di coniglio e di selvaggina allevata non siano riconosciuti dal Ministero della sanita' ed iscritti nei registri ministeriali. Correzione formale a detto art. 19 e' in corso la legge comunitaria 1993. Nel frattempo e' opportuno che continuino ad essere applicate le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 23 febbraio 1973 relativo alle caratteristiche del bollo a placca e 16 ottobre 1986, art. 8, relativo alle caratteristiche del bollo sanitario per le carni di selvaggina da pelo allevata. Considerato che la nuova normativa stabilisce precise scadenze per la presentazione della domanda al Ministero della sanita' ai fini di ottenere il riconoscimento di idoneita' per gli stabilimenti, si rende necessario ed urgente fornire, con la presente circolare, istruzioni in merito alle modalita' da seguire. Per una informazione piu' chiara e schematica si prenderanno in considerazione separatamente i conigli, i volatili selvatici allevati e i mammiferi biungulati selvatici allevati. Non e' invece presa in considerazione la selvaggina uccisa a caccia che e' oggetto della circolare n. 6 del 19 febbraio 1993 a cui si rimanda. 1. Conigli. 1.1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 le carni di coniglio devono essere ottenute in uno stabilimento conforme ai requisiti generali del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 e riconosciuto dal Ministero della sanita'. Possono costituire eccezione, previo assenso da parte del sindaco: a) la cessione diretta da parte di un piccolo produttore di carni di coniglio ad un privato per il proprio consumo; b) la cessione di piccoli quantitativi limitati di carni fresche di coniglio da parte di agricoltori che producono conigli in piccola scala: direttamente al consumatore finale sui mercati locali piu' vicini alla loro azienda; ad un venditore al dettaglio, a condizione che eserciti la propria attivita' nella stessa localita' del produttore o in una localita' vicina. 1.2. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al punto 1.1 gli stabilimenti (macelli e laboratori di sezionamento) possono essere collocati in una delle seguenti categorie. 1.2.1. Stabilimenti gia' in possesso di riconoscimento di idoneita' all'esportazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. Il riconoscimento mantiene a tutti gli effetti la sua efficacia e viene confermato il numero di riconoscimento veterinario CEE gia' attribuito. Il servizio veterinario della unita' sanitaria locale, territorialmente competente, deve verificare e segnalare al Ministero della sanita' che detti stabilimenti siano in possesso di tutti i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992. 1.2.2. Stabilimenti gia' in possesso di autorizzazione e d'iscrizione negli elenchi ministeriali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503. Il riconoscimento puo' essere esteso rispettivamente alla macellazione, al sezionamento o al deposito di carne di coniglio a condizione che tali stabilimenti dispongano dell'idonea attrezzatura e che le operazioni avvengano nel rispetto delle condizioni igieniche. Ai fini di ottenere l'estensione del riconoscimento e la iscrizione nell'elenco ministeriale, il titolare dello stabilimento deve presentare alla unita' sanitaria locale apposita domanda in carta legale rivolta al Ministero della sanita' corredata dalla seguente documentazione: a) copia autenticata dell'autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, rilasciata dalla autorita' sanitaria designata dalla Regione ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) secondo il rispettivo ordinamento regionale, un verbale di sopralluogo ispettivo effettuato dal servizio veterinario regionale oppure dal servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio con espresso parere favorevole circa la presenza dell'idonea attrezzatura e del rispetto delle condizioni dell'igiene per la macellazione, il sezionamento o il deposito di carni di coniglio; c) originale della ricevuta di versamento, ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1991 (in supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991), di L. 100.000 corrispondenti alla voce "rilascio di altri certificati a privati o enti". Tale versamento dovra' essere effettuato sul c/c postale n. 40988008 intestato a "Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari" utilizzando il modello ch. 8-quater AUT.; d) una marca da bollo da L. 15.000 o altro valore aggiornato prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo. 1.2.3. Stabilimenti in esercizio al 19 febbraio 1993 in possesso di regolare autorizzazione ai sensi delle norme vigenti per la produzione e commercializzazione delle carni sul territorio nazionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 967/1972) gia' conformi ai requisiti strutturali ed impiantistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992. Il titolare dello stabilimento deve presentare entro il 19 maggio 1993 alla unita' sanitaria locale una domanda in carta legale rivolta al Ministero della sanita' intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneita' e la iscrizione negli elenchi ministeriali. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia autenticata dell'autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 rilasciata dall'autorita' sanitaria designata dalla regione ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, territorialmente competente; c) planimetria dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi; d) originale della ricevuta di versamento di L. 100.000 (vedi punto 1.2.2, lettera c); e) una marca da bollo da L. 15.000 o altro valore aggiornato prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo. 1.2.4. Stabilimenti in esercizio alla data del 19 febbraio 1993 in possesso di regolare autorizzazione ai sensi delle norme vigenti per la produzione e commercializzazione di carni sul territorio nazionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 967/1972) che necessitano di un anno di tempo per adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992. Il titolare dello stabilimento deve presentare entro il 19 maggio 1993 alla unita' sanitaria locale una domanda in carta legale rivolta al Ministero della sanita' intesa ad ottenere un anno di tempo per adeguarsi ai requisiti previsti dal succitato decreto presidenziale. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia autenticata dell'autorizzazione sanitaria; b) progetto di adeguamento alle prescrizioni da realizzare entro un anno dalla data di presentazione della domanda; c) parere favorevole espresso dalla unita' sanitaria locale competente per territorio; d) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, territorialmente competente; e) planimetria dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi; f) originale della ricevuta di versamento di L. 100.000 (vedi punto 1.2.2, lettera c); g) una marca da bollo da lire 15.000 o altro valore aggiornato prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo. Entro il termine dell'anno dalla presentazione della domanda deve essere trasmessa copia autenticata della nuova autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 rilasciata dall'autorita' sanitaria designata della regione ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 883. 1.2.5. Stabilimenti che iniziano la loro attivita' dopo il 19 febbraio 1993. Il titolare dello stabilimento deve presentare alla unita' sanitaria locale una domanda in carta legale rivolta al Ministero della sanita' intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneita' e la iscrizione negli elenchi ministeriali. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista al punto 1.2.3. 1.3. Gli stabilimenti di cui ai punti 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 continuano ad operare sul territorio nazionale utilizzando il bollo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 967/1972 fino a tanto che non siano ufficialmente inseriti negli elenchi ministeriali con attribuzione di numero di riconoscimento veterinario CEE. 1.4. Le domande devono essere trasmesse al Ministero della sanita' - Direzione generale servizi veterinari, per il tramite dell'assessorato alla sanita' della regione o provincia autonoma competente per territorio. 2. Volatili selvatici allevati. 2.1. Ai sensi degli articoli 8 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 le carni di volatili selvatici allevati, altrimenti detti selvaggina d'allevamento da penna (es. quaglie, piccioni, fagiani, pernici, ecc.), devono essere ottenute in uno stabilimento conforme ai requisiti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 e riconosciuto dal Ministero della sanita'. L'obbligo del riconoscimento di idoneita' non si applica alla cessione di carni di selvaggina di allevamento da penna direttamente dall'agricoltore al consumatore finale per il proprio consumo, in casi isolati, ad esclusione della vendita ambulante, per corrispondenza o sul mercato. 2.2. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al punto 2.1 vale quanto detto per il riconoscimento di idoneita' degli stabilimenti di conigli ai punti 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5. 3. Mammiferi biungulati selvatici allevati. 3.1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 le carni di mammiferi biungulati selvatici allevati destinate agli scambi intracomunitari devono essere ottenute in stabilimenti conformi ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312 e riconosciuti con analoga procedura. 3.2. In deroga a quanto indicato al punto 3.1 possono essere consentite la macellazione, il sezionamento ed il deposito delle carni in stabilimenti non conformi al decreto del Presidente della Repubblica n. 312/1991 a condizione che detti stabilimenti siano regolarmente autorizzati ai sensi delle norme vigenti e che le carni, bollate in conformita' a quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale 16 ottobre 1986, non siano oggetto di scambi intracomunitari. 3.3. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al punto 3.1 gli stabilimenti possono essere collocati in una delle seguenti categorie. 3.3.1. Stabilimenti gia' in possesso di riconoscimento di idoneita' all'esportazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. Il riconoscimento mantiene a tutti gli effetti la sua efficacia e viene confermato il numero di riconoscimento veterinario CEE gia' attribuito. Il servizio sanitario della unita' sanitaria locale, territorialmente competente, deve verificare e segnalare al Ministero della sanita' che detti stabilimenti siano in possesso di tutti i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992. 3.3.2. Stabilimenti gia' in possesso di autorizzazione e di iscrizione negli elenchi ministeriali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312. Il riconoscimento puo' essere esteso alla macellazione, al sezionamento o al deposito di carne di mammiferi terrestri selvatici allevati a condizione che tali stabilimenti dispongano della idonea attrezzatura e che le operazioni avvengano nel rispetto delle condizioni igieniche. Ai fini di ottenere l'estensione del riconoscimento e la iscrizione nell'elenco ministeriale, il titolare dello stabilimento deve presentare apposita domanda in carta legale al Ministero della sanita' corredata dalla seguente documentazione: a) verbale di sopralluogo del servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio con espresso parere favorevole circa la presenza di idonee attrezzature e delle condizioni di igiene necessarie per la macellazione e/o il sezionamento di carni di selvaggina (occorre precisare le specie interessate); b) una marca da bollo da L. 15.000 o altro valore aggiornato prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo. 3.3.3. Stabilimenti in esercizio al 19 febbraio 1993 in possesso di regolare autorizzazione ai sensi della norma vigente per la produzione e commercializzazione delle carni sul territorio nazionale gia' conformi ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992. Il titolare dello stabilimento deve presentare entro il 19 maggio 1993 alla unita' sanitaria locale una domanda rivolta al Ministero della sanita' intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneita' e l'iscrizione negli elenchi ministeriali. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia autenticata dell'autorizzazione sanitaria; b) verbale di sopralluogo del servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico- sanitari e strutturali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992; c) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, territorialmente competente; d) planimetria in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi; e) relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione; f) indicazione relativa all'approvvigionamento idrico e relativa copia delle analisi chimiche e batteriologiche; g) copia dell'autorizzazione del sindaco allo scarico delle acque reflue; h) una marca da bollo da L. 15.000 o altro valore aggiornato prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo. 3.3.4. Stabilimenti in esercizio alla data del 19 febbraio 1993 in possesso di regolare autorizzazione ai sensi delle norme vigenti per la produzione e commercializzazione di carni sul territorio nazionale che necessitano di un anno di tempo per adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992. Il titolare dello stabilimento deve presentare alla unita' sanitaria locale entro il 19 maggio 1993 una domanda in carta legale rivolta al Ministero della sanita' intesa ad ottenere un anno di tempo per adeguarsi ai requisiti previsti dal succitato decreto presidenziale. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia dell'autorizzazione sanitaria; b) progetto di adeguamento alle prescrizioni da realizzare entro un anno dalla data di presentazione della domanda; c) parere favorevole espresso dalla unita' sanitaria locale competente per territorio; d) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, territorialmente competente; e) planimetria dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione della linea di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi; f) una marca da bollo da L. 15.000 o altro valore aggiornato prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo. Entro il termine dell'anno della presentazione della domanda deve essere trasmessa copia autenticata della nuova autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 rilasciata dall'autorita' sanitaria designata dalla regione ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 3.3.5. Stabilimenti che iniziano la loro attivita' dopo il 19 febbraio 1993. Il titolare dello stabilimento deve presentare alla unita' sanitaria locale una domanda in carta legale rivolta al Ministero della sanita' intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneita' e la iscrizione negli elenchi ministeriali. La domanda deve essere corredata dalla documentazione cosi' come indicato al punto 3.3.3. 3.4. Gli stabilimenti di cui ai punti 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4 continuano ad operare sul territorio nazionale utilizzando il bollo previsto all'art. 8 del decreto ministeriale 16 ottobre 1986 fino a tanto che non siano ufficialmente inseriti negli elenchi ministeriali con attribuzione del numero di riconoscimento veterinario CEE. Si pregano le SS.LL. a voler dare sollecita informazione di quanto sopra alle unita' sanitarie locali del territorio di competenza nonche' agli enti e agli operatori interessati. p. Il Ministro: AZZOLINI