Con decreto ministeriale  n.  1/1536  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Bologna e' concessa dilazione, ai sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1994,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
24.865.167.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al  carico  iscritto a nome dei contribuenti Spada Maria Antonietta e
Rina S.r.l.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Bologna dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/1441  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Bergamo e' concessa dilazione, ai sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1994,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
121.524.326.871,   corrispondente,   al   netto   dei   compensi   di
riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Bergamo dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/1647  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Brindisi e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1994,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
8.120.751.000, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Brindisi dara' attuazione, con apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1531  del  25  febbraio 1993, al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia di Campobasso e' concessa dilazione, ai sensi
del quarto comma  dell'art.  62  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di
febbraio 1994, del versamento delle entrate  per  l'ammontare  di  L.
2.921.981.333,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza  di  Campobasso  dara'  attuazione,  con
apposito  provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed  agli  eventuali
sgravi di imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1645  del  25  febbraio 1993, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Genova e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  1.623.078.004,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Genova dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/1646  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Genova e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1994,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 1.123.259.786,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza di Genova dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1484  del  25  febbraio 1993, al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico della provincia di Macerata e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 668.443.890,
corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,  al  70%  del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Macerata dara' attuazione, con apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/1823  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Padova e' concessa dilazione, ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1994,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
113.119.570.017,   corrispondente,   al   netto   dei   compensi   di
riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Padova dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/1648  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Pavia e' concessa dilazione,  ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1994,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
8.104.503.842,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Pavia dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/1533  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Pesaro e Urbino e'  concessa  dilazione,  ai
sensi  del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di
febbraio  1994,  del  versamento  delle entrate per l'ammontare di L.
3.844.424.402, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza di Pesaro e Urbino dara' attuazione, con
apposito provvedimento, al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa  in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali
sgravi di imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/1644  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Potenza e' concessa dilazione, ai sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1994,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
3.223.240.426,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Potenza dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/1640  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Reggio Calabria e'  concessa  dilazione,  ai
sensi  del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di
febbraio  1994,  del  versamento  delle entrate per l'ammontare di L.
7.082.499.674, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza di Reggio Calabria dara' attuazione, con
apposito provvedimento, al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa  in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali
sgravi di imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/1641  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Reggio Calabria e'  concessa  dilazione,  ai
sensi  del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di
febbraio  1994,  del  versamento  delle entrate per l'ammontare di L.
8.659.289.810, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza di Reggio Calabria dara' attuazione, con
apposito provvedimento, al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa  in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali
sgravi di imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1643  del  25  febbraio 1993, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia  di  Roma e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994,
del versamento delle entrate per l'ammontare di  L.  100.244.832.000,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Roma  dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/1975  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Roma e' concessa dilazione, ai  sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1994,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 6.188.807.011,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza  di  Roma dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1365  del  25  febbraio 1993, al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della provincia di Sondrio e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 855.781.000,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Sondrio dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/1944  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Terni e' concessa dilazione,  ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 378.047.703,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al  60%  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza  di Terni dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1945  del  26  febbraio 1993, al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia di Modena e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1994,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
5.166.565.006, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza di Modena dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/2145  del  26  febbraio 1993, al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della provincia di Vicenza e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1994,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
34.234.876.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico iscritto a nome di contribuenti Scalco  Giorgio  e  Bottona
Maristella.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di finanza di Vicenza dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto ministeriale n. 1/2341 del 1› marzo 1993, al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia di Sassari e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza della rata di febbraio 1994, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.   5.908.586.189,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di finanza di Sassari dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.